LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23990-2019 proposto da:
I.D., rappresentato e difeso dall’avv. MARIA BASSAN e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/04/2021 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
FATTI DI CAUSA
Con il decreto impugnato il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso proposto da I.D. avverso il provvedimento della Commissione territoriale competente con il quale era stata respinta la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria. L’ I. aveva dichiarato, in particolare, di essere fuggito dalla Nigeria, suo Paese di origine, per il timore di essere perseguitato in ragione del suo orientamento omosessuale. Il Tribunale considerava il racconto non credibile e rigettava tutte le forme di protezione invocate.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione I.D. affidandosi a quattro motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.
Prima dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria, in data 23.9.2020, atto di rinuncia a firma del ricorrente, non notificato, né accettato dalla parte controricorrente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Per effetto della rinuncia, ancorché non notificata né accettata dalla parte controricorrente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto -ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater- della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile, il 1 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021