LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso 25550-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
B&C SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.L., in proprio e quale socio di B&C. S.r.l. e quale ex socio della BCZ S.r.l., B.F., in proprio e quale socio di B&C S.r.l. e quale liquidatore ed ex socio della BCZ S.r.l., Z.F., in proprio e quale ex socio della BCZ S.r.l., C.M., quale ex socio della BCZ S.r.l., BU.SA. quale ex socio della BCZ S.r.l., BCZ S.r.l. nelle persone del liquidatore e degli ex soci tutti sopra riportati, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO n. 91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO STEVANATO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 561/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 561/30/15 depositata il 24.5.2015.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 giugno 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
che:
– La società B. & C. srl, la società BCZ srl, cancellata, e i soci C.L. e C.M., B.F., Z.F. e Bu.Sa. proponevano ricorso avverso avvisi di accertamento – recanti rettifica della dichiarazione dei redditi per l’anno 2006 – aventi ad oggetto l’utilizzo di costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti, l’omessa effettuazione di ritenute sugli utili presuntivamente occultati e, per i soci, l’omessa contabilizzazione di utili percepiti per maggiori redditi societari.
– Nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, la CTP di Padova accoglieva i ricorsi, previa riunione degli stessi, sul rilievo che gli atti impositivi impugnati erano stati posti in essere oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, a ragione “della mancata allegazione della denuncia penale che raddoppia i termini accertativi e che dovrebbe porre il giudice nelle condizioni di valutare se i presupposti dell’obbligo di tale denuncia siano effettivamente sussistenti”; accolto tale motivo, la CTP dichiarava assorbiti gli altri.
Tale sentenza – gravata di appello principale da parte dell’Ufficio e di appello incidentale da parte dei contribuenti- era confermata dalla CTR sia in punto accoglimento ricorso originario di parte contribuente sia in punto assorbimento di tutti gli altri motivi esposti a sostegno della opposizione agli atti impositivi.
– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso al quale resiste con controricorso -accompagnato da ricorso incidentale condizionato- parte contribuente.
CONSIDERATO
che:
Il ricorso consta di un unico motivo che reca: “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, introdotto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24, nonché del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 44, della L. n. 74 del 2000, art. 2, e dell’art. 331 c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”.
Il ricorso è fondato, avendo la CTR ritenuto -errando- che l’Ufficio fosse decaduto dal potere di emettere gli avvisi di accertamento in ragione della non operatività del raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e ciò in quanto ha ritenuto che, per via della mancata produzione da parte dello stesso della denuncia presentata in sede penale, il collegio non fosse in condizione di effettuare quella “prognosi postuma” sulla sussistenza dei presupposti per l’obbligo di denuncia, nei termini di cui alla sentenza n. 247/2011, della Corte Costituzionale.
– Reputa la Corte di dare seguito alla interpretazione che -successivamente alla menzionata pronuncia della Consulta- si è negli anni consolidata.
Invero i termini in questione sono raddoppiati in dipendenza del mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale ai sensi dell’art. 331 c.p.p. (indipendentemente dalla effettiva presentazione della stessa). Sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 247 del 2011, in caso di denuncia presentata oltre gli ordinari termini di decadenza o addirittura di accertamento compiuto senza denuncia, e sempre al fine di verificare l’uso pretestuoso del raddoppio dei termini, il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta prognosi postuma) circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se l’amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità, precisandosi che il correlativo tema di prova – e quindi l’oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario- è circoscritto al riscontro dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale e non riguarda l’accertamento del reato.(tra le tante, cfr. la recente cass. n. 9958 del 15.4.2021).
– La CTR ha fatto malgoverno dei principi enunciati laddove la stessa ha affermato che il raddoppio dei termini si fonda sull’obbligo di presentazione della denuncia, così determinandosi un nuovo termine di decadenza e non il raddoppio in parola.
– L’accoglimento del ricorso principale non comprende l’accertamento relativo all’IRAP, che è imposta non presidiata da sanzioni penali (cass. n. 4742 del 2020).
Il ricorso incidentale consta di un motivo che reca: “Illegittimità della sentenza impugnata per omessa pronuncia circa un punto decisivo della controversia ed oggetto di discussione tra le parti, quale è quello relativo alla nullità degli avvisi di accertamento riguardanti la BCZ srl, in quanto emessi e notificati nei confronti di una società estinta. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 2495 c.c., e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”
– Il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile, atteso che, a fronte della dedotta omessa pronuncia in ordine alla pretesa esercitata nei confronti di società estinta (con conseguente asserita illegittimità dell’atto impositivo), si pone la chiara esplicita pronuncia -in termini di assorbimento- della sentenza impugnata (penultimo capoverso della motivazione).
– Conclusivamente, il ricorso principale va accolto nei termini sopra precisati; il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile e la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.
PQM
Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021