Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34367 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8843/2015 R.G. proposto da:

D.C., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Mele, presso cui è elettivamente domiciliata in Roma alla via Suvereto n. 30;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata, ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, in via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata;

– resistente –

e Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Roma II, in persona del direttore p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6067/VI/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 14 luglio 2014, depositata in data 14 ottobre 2014 e non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 settembre 2021 dal consigliere Dott.ssa Giudicepietro Andreina.

RILEVATO

CHE:

1. D.C. ricorre con due motivi avverso l’Agenzia delle entrate per la cassazione della sentenza n. 6067/VI/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, pronunciata in data 14 luglio 2014, depositata in data 14 ottobre 2014 e non notificata, che, in sede di rinvio, ha rigettato l’appello dell’ufficio, in controversia concernente l’impugnativa degli avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva quantificato una maggiore Irpef per gli anni di imposta 1999 e 2000.

2. La C.t.r., con la sentenza impugnata, dava atto che la stessa C.t.r., con la sentenza n. 327/14/2010 del 18/05/2010, depositata il 26/05/2010, aveva già respinto l’appello dell’Ufficio ed aveva ritenuto, riguardo all’appello incidentale, che “il valore dell’immobile resosi definitivo per mancata impugnazione andava confermato nel valore accertato”; rilevava, inoltre, che la Suprema Corte, con ordinanza n. 16334/13, aveva cassato la sentenza d’appello e rinviato nuovamente alla C.t.r. perché si pronunciasse sulla base del principio enunciato, valutando se la prova fornita dal contribuente era idonea a superare la presunzione secondo cui, ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, il prezzo versato per l’acquisto di un bene si doveva presumere, fino a prova contraria il cui onere gravava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell’imposta di registro. Conseguentemente, la Corte di Cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio di motivare sulle circostanze dedotte dalla contribuente con l’appello incidentale per superare la suddetta presunzione semplice (cioè: a) che l’atto relativo all’immobile di ***** era una compravendita a tutela di minore;b) che, conseguentemente, il relativo prezzo era stato determinato da un professionista abilitato ed era stato ritenuto congruo dal tribunale di Nola; c) che l’avviso di rettifica dell’imposta di registro non era stato impugnato dalla contribuente nell’erroneo convincimento che il prezzo pagato non fosse suscettibile di variazione per essere stato riconosciuto congruo dal Tribunale di Nola).

Nella sentenza impugnata, la C.t.r., circoscritta la questione al suo esame esclusivamente alla prova fornita dalla contribuente in merito al prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile di via Malfa, rilevava che “dalla documentazione in atti, l’immobile fu venduto a seguito del parere di congruità espresso dal Tribunale di Nola. E’ indubbio quindi che il valore determinato dal giudice non può essere soggetto a rettifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Questo porterebbe a concludere che la contribuente è nel giusto quando afferma che la presunzione semplice nella determinazione sintetica del reddito, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, è stata superata, però la fase in cui tale prova doveva essere fornita è quella in cui fu rettificato tale valore e cioè al momento in cui ricevette l’avviso di maggior valore relativo all’immobile in questione, invece, tale accertamento risulta essere diventato definitivo per mancata impugnazione”.

Pertanto, la C.t.r. concludeva nel senso che ” nella presente fase di giudizio, deve ritenersi che la presunzione semplice per la determinazione del reddito non può essere fatta valere. L’appello dell’Ufficio va respinto confermando la sentenza della CTR n. 327/14/201".

3. A seguito del ricorso, l’Agenzia delle entrate è rappresentata ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza.

4. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 28 settembre 2021, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

5. La contribuente ha depositato memoria telematica.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con il primo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, art. 384 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in connessione con l’art. 111 Cost., comma 6, ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 1, n. 4.

Deduce la ricorrente che, laddove la Commissione tributaria regionale del rinvio, con riferimento alla documentazione prodotta dalla contribuente, ha statuito che “la fase in cui tale prova doveva essere fornita è quella in cui fu rettificato tale valore e cioè al momento in cui ricevette l’avviso di maggior valore”, non ha esplicitato in alcun modo le ragioni di fatto e di diritto per le quali ha ritenuto che la presunzione semplice per la determinazione del reddito non potesse essere fatta valere, ancorché la documentazione comprovante l’effettivo prezzo pagato per l’acquisto dell’immobile di ***** fosse stata prodotta sin dal primo grado di giudizio.

Secondo la ricorrente, la censurata statuizione non integra una valida motivazione, in quanto non rende intellegibili “i motivi di fatto e di diritto” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2) ovvero le “ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132 c.p.c.) individuati dalla legge come il contenuto minimo essenziale della sentenza, anche in relazione all’obbligo previsto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo cui “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati”.

Inoltre, la ricorrente osserva che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nei casi di rinvio della questione al giudice di appello, è vincolante per quest’ultimo.

L’obbligo del giudice di rinvio di uniformarsi alla pronuncia della Corte per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa è assoluto e inderogabile.

Il Giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un’autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative alla statuizione annullata, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato ad una determinata valutazione delle risultanze processuali, ovvero al compimento di una particolare indagine, in precedenza omessa, di determinante rilevanza ai fini della decisione.

Secondo la ricorrente, nel caso in esame il Giudice del rinvio, in aperta violazione di quanto dispone l’art. 384 c.p.c., comma 2, non si uniformava al principio di diritto enunciato dalla Cassazione nell’ordinanza di rinvio in esame.

1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo della stessa, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Secondo la ricorrente, l’omesso esame del ricorso in riassunzione della contribuente ha comportato un insanabile contrasto tra dispositivo e motivazione, in quanto la C.t.r. ha affermato che ” nella presente fase di giudizio, deve ritenersi che la presunzione semplice per la determinazione del reddito non può essere fatta valere. L’appello dell’Ufficio va respinto confermando la sentenza della C.t.r. n. 327/14/201".

2.1. Il primo motivo è fondato con conseguente assorbimento del secondo.

Giova premettere che la fattispecie trae origine dalla notifica dell’avviso di accertamento n. RCG011101449 per l’anno d’imposta 1999 e dell’avviso di accertamento n. RCG011101477 per l’anno d’imposta 2000, aventi entrambi ad oggetto IRPEF e Addizionale Regionale all’IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate, in relazione all’acquisto di un immobile in Roma, ***** n. 40, e di un terreno in Via Casilina, zona Borghesiana, di Roma, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, commi 4 e 5, nei confronti della Sig.ra D.C. procedeva ad accertamento, ritenendo che i suddetti acquisti avessero determinato ingiustificati incrementi patrimoniali, assumendo come parametro i valori accertati in materia di Imposta di Registro per i seguenti importi: – il valore di L. 180.000.000 dichiarato per l’acquisto dell’immobile in *****, veniva rettificato in Lire. 551.000.000; – il valore di Lire. 8.000.000 dichiarato per l’acquisto del terreno in *****, veniva rettificato in Lire. 1.865.000.000.

In particolare, la ricorrente deduce che, per la compravendita dell’immobile di *****, il corrispettivo pattuito, a seguito di perizia, veniva riconosciuto congruo dal Tribunale di Nola con decreto 27/10/1999 n. 90/99 allegato B dell’atto di compravendita.

Al riguardo, la contribuente evidenziava che l’avviso di rettifica dell’imposta di registro non era stato impugnato nella convinzione “che il prezzo pagato non fosse suscettibile di variazione per essere stato riconosciuto congruo dal Tribunale di Noia”.

Avverso la sentenza n. 327/14/10 pronunciata in data 18/05/2010 dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma, Sezione n. 14, depositata il 26/05/2010, con la quale il Giudice dell’appello, con riferimento all’acquisto dell’immobile di ***** n. 40 non accoglieva le eccezioni della contribuente, motivando sul fatto che la rideterminazione del valore in sede di imposta di registro non era stata contestata e come tale era divenuta definitiva, la contribuente presentava ricorso per cassazione. La Corte Suprema di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T, con Ordinanza n. 16334/13 del 12/06/2013, depositata il 28/06/2013, cassava la sentenza gravata, rinviando la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, disponendo che il giudice di rinvio si attenesse al principio di diritto, secondo cui – ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5 – il prezzo versato per l’acquisto di un bene si doveva presumere, fino a prova contraria il cui onere gravava sul contribuente, corrispondente al valore definitivamente attribuito a tale bene ai fini dell’imposta di registro.

Conseguentemente, la Corte di Cassazione demandava al giudice del merito di motivare sulle circostanze dedotte dalla contribuente per superare la suddetta presunzione semplice, “dando conto della valutazione delle circostanze di fatto evidenziate nella relazione”.

Infine la Corte, nell’ordinanza di annullamento con rinvio, precisava che valutazione delle circostanze di fatto evidenziate nella relazione competeva esclusivamente al giudice di merito, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento delle risultanze istruttorie (d’onde l’impossibilità di adottare una decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., come richiesto in udienza dal procuratore della ricorrente).

Nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale investita del giudizio di rinvio, con riferimento alla prova fornita dalla contribuente in merito all’immobile di *****, rileva che l’immobile fu venduto a seguito del parere di congruità espresso dal Tribunale di Nola e ritiene che il valore determinato dal giudice non poteva essere soggetto a rettifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria, affermando che la contribuente era nel giusto quando sosteneva che la presunzione semplice nella determinazione sintetica del reddito, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5, era stata superata.

Il giudice di rinvio ha, però, concluso nel senso che ” la fase in cui tale prova doveva essere fornita è quella in cui fu rettificato tale valore e cioè al momento in cui ricevette l’avviso di maggior valore relativo all’immobile in questione invece, tale accertamento risulta essere diventato definitivo per mancata impugnazione”.

Pertanto la C.t.r., in sede di rinvio, sostanzialmente ha adottato la stessa ratio decidendi della sentenza emessa nel primo giudizio di appello e cassata con l’ordinanza n. 16334/13, che si è pronunciata esplicitamente sul punto, ritenendo che una tale decisione avesse violato la disciplina dettata ai fini della determinazione della spesa per incrementi patrimoniali, funzionale alla determinazione sintetica del reddito D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 5.

L’ordinanza di annullamento con rinvio, infatti, dopo l’enunciazione del principio di diritto, aveva demandato espressamente al giudice del rinvio la valutazione delle circostanze dedotte dalla contribuente a prova contraria, di cui il giudice di appello aveva ritenuto precluso l’esame in quanto la contribuente non aveva contestato la determinazione del valore del bene in sede determinazione dell’imposta di registro.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata, con nuovo rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, affinché valuti le specifiche circostanze addotte dalla contribuente a prova contraria, già indicate nell’ordinanza della Corte n. 16334/13, in applicazione del principio di diritto enunciato nell’ordinanza suddetta, che costituisce la disciplina giuridica applicabile al caso di specie, non più suscettibile di alcuna revisione.

Deve ribadirsi anche in questa sede che non è possibile accogliere l’istanza del contribuente di decisione nel merito, poiché la valutazione delle circostanze di fatto evidenziate nella relazione compete esclusivamente al giudice di merito, nell’esercizio dei suoi poteri di apprezzamento delle risultanze istruttorie.

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.t.r. del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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