LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29615-2017 proposto da:
SANTA MARIA TERRA DI I.R. E P.D. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio eletto in ROMA VIALE G. MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO BONELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4521/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 17/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – con sentenza n. 4521/27/2017, depositata il 17 maggio 2017, la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello del Comune di Serrara Fontana, disatteso l’impugnazione pur proposta da Santa Maria a Terra S.a.s., di I.R. e P.D., e, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di pagamento emesso relativamente alla TARI dovuta (a titolo di acconto) per il periodo di imposta 2015;
– a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha considerato che:
– il motivo di appello dell’Ente locale andava accolto in quanto il contratto di smaltimento di rifiuti speciali (“oli di cottura”) non poteva riferirsi ai rifiuti prodotti dall’esercizio dell’attività “di bar, senza utilizzo di cucina”, in quanto quel contratto risultava concluso in relazione “all’anno 2013”, – così che non vi era prova “che fosse ancora in atto nell’anno di competenza”, – nè esponeva una qualche indicazione utile a collegarlo all’esercizio del bar, potendosi, così, ascrivere “allo smaltimento degli oli di cottura relativi ad un’attività di ristorazione svolta nella struttura alberghiera”;
– destituiti di fondamento rimanevano i motivi di gravame svolti dalla contribuente, posto che: – l’atto impugnato risultava correttamente motivato con (analitica) indicazione delle tariffe applicate nel territorio comunale, nè sussistendo obbligo di allegazione quanto a quelle delibere di Consiglio Comunale che, quali atti generali, erano già sottoposte a pubblicità legale (così presumendosene la conoscibilità); – l’uso stagionale degli immobili, nel periodo da aprile ad ottobre, non integrava un’obiettiva impossibilità di utilizzo dei locali e, quanto alle agevolazioni tariffarie, rimaneva contraddetto dalla licenza annuale posseduta dalla contribuente per l’esercizio delle attività; l’importo del tributo richiesto in pagamento risultava conforme “a quello previsto dalla delibera comunale”; – la tariffa era stata, poi, correttamente applicata con riferimento alla classificazione dell’attività di albergo con ristorante, attività, questa, corrispondente “alla tipologia di licenza in possesso della società” e (anche) oggetto di specifico accertamento in prime cure (attraverso “siti internet che pubblicizzano la struttura alberghiera”);
2. – Santa Maria a Terra S.a.s., di I.R. e P.D., ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un motivo misto;
– resiste con controricorso il Comune di Serrara Fontana.
CONSIDERATO
che:
1. – la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 141,170 e 330 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, errori nel procedimento e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che:
– il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello da controparte proposto “perchè sottoscritto da un Funzionario delegato e non dal Funzionario Responsabile della posizione organizzativa esistente nel Comune di Serrara Fontana”; laddove, da un lato, dall’esame dell’atto di appello era dato desumere che la sottoscrizione era stata apposta dal “Funzionario delegato Sig. S.C. senza alcuna allegazione della delega o degli estremi, nè citata nell’atto di appello per cui si presume inesistente”, dall’altro difettava un qualche atto deliberativo, qualora la delega emessa dal Sindaco piuttosto che dal Funzionario responsabile della posizione organizzativa;
– i periodi di effettiva occupazione degli immobili avevano formato oggetto di puntuali denunce delle quali il Comune non aveva tenuto conto nell’impugnato avviso di pagamento;
– l’atto impugnato difettava di motivazione, in relazione alle ragioni postevi a fondamento ed avuto riguardo (anche) agli atti richiamati e non allegati, oltrechè ai dati esposti (per periodi di occupazione degli immobili e per superfici) nelle presentate dichiarazioni;
– il tributo era stato liquidato dal Comune in difetto di un previo avviso di accertamento, a fronte di una denuncia di variazione che recava l’indicazione delle superfici da tassare e della relativa destinazione ad “Albergo senza ristorante”, oltrechè dei periodi di effettiva occupazione e di produzione dei rifiuti;
– la tassa avrebbe dovuto applicarsi in relazione al “periodo di effettiva occupazione e produzione dei rifiuti, così come regolarmente denunciato”, tenuto (anche) conto della modulazione in concreto assunta dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
– la misura tariffaria del tributo conseguiva dall’applicazione di aliquote immotivatamente più elevate rispetto a quelle applicate negli anni precedenti;
2. – occorre premettere che, così come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – “deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…” (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100);
3. – tanto premesso, e ciò non di meno, i proposti motivi sono destituiti fondamento e, per diversi profili, inammissibili;
4. – occorre premettere che, in disparte l’improprietà dei riferimenti normativi evocati, non è in contestazione che,- così come del resto emerge dalla stessa gravata pronuncia, – il Comune di Serrara Fontana abbia dato applicazione, nella fattispecie, alle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e ss., che, – nel prevedere l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), e della sua componente costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI), “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” (c. 639 cit.), – per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini:
– “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (c. 641);
– “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie” (comma 643);
– “Il comune con regolamento di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; …” (comma 659);
– “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” (c. 692);
5. – con riferimento alla disciplina della Tarsu (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74), la Corte ha già statuito che, – in relazione all’ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti, dalla citata disposizione, al funzionario responsabile, – “deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un’attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi”, così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello; v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); conclusione, questa, che (a maggior ragione) deve tenersi per ferma a fronte della nuova disciplina della Tari che, come anticipato, ed a differenza della previgente disposizione normativa, espressamente estende i poteri del funzionario responsabile alla “rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
– in relazione, poi, alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 (alla cui stregua “L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”), – disposizione questa cui sembra riferirsi l’articolazione del motivo svolto dalla ricorrente (che pur non ne fa espressa menzione), – la Corte ha statuito che la rappresentanza processuale dell’ente locale, così attribuita al dirigente dell’ufficio tributi, da tale dirigente, con apposita determinazione, può essere delegata ad un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta, quale assistente dell’ente locale, al fine della proposizione dell’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis” (v. Cass., 28 gennaio 2010, n. 1812; Cass., 9 giugno 2009, n. 13230; Cass., 12 agosto 2004, n. 15639);
– a fronte di un siffatto articolato complesso regolatorio dello jus postulandi, il motivo di ricorso svolto dalla ricorrente, in ordine all’ammissibilità del gravame proposto dall’Ente locale, difetta, oltretutto, di specificità e di autosufficienza, risultando, per un verso, genericamente denunciata l’omessa allegazione (e indicazione degli estremi) della delega e, per il restante, omessa la trascrizione del contenuto dell’atto di appello cui aver riguardo, nel suo complesso, ai fini dell’identificazione del titolo speso dal funzionario che ha sottoscritto detto atto;
6. – come, poi, reso esplicito dai dati normativi appena ripercorsi, l’uso stagionale degli immobili (e sinanche l’uso temporaneo non superiore a sei mesi) non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, – qual legato alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, cit.), – secondo una rimodulazione della previgente normativa che, in siffatti termini, delineava il presupposto impositivo della TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) e della TARES (D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3, conv. in L. n. 214 del 2011), e che recava, peraltro, identica soluzione quanto all’uso stagionale (v., con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66,Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460);
6.1 – il giudice del gravame, come anticipato, ha espressamente rilevato che, – venendo in considerazione una licenzia annuale per l’esercizio dell’attività alberghiera (a cui riguardo v., Cass., 27 dicembre 2018, n. 33426, Cass., 9 novembre 2016, n. 22756 e, in termini più generali, – quanto alla non identificabilità dell’obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile col suo mancato utilizzo, per scelta del contribuente, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 2, – Cass., 21 gennaio 2013, n. 1332; Cass., 13 giugno 2012, n. 9633; Cass., 28 ottobre 2009, n. 22770; Cass., 12 agosto 2004, n. 15658), – l’uso stagionale degli immobili, nel periodo da aprile ad ottobre, non integrava un’obiettiva impossibilità di utilizzo dei locali e, quanto alle agevolazioni tariffarie, rimaneva contraddetto, per l’appunto, dalla licenza annuale posseduta dalla contribuente per l’esercizio delle attività;
– e una siffatta ratio decidendi per un verso risulta conforme alla specifica disciplina del tributo e, per il restante, non forma oggetto di alcuna specifica censura, così che la contestazione relativa all’avvenuta presentazione delle denunce di variazione rimane inconcludente e processualmente inammissibile (per il rilievo che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi v., ex plurimis, Cass. Sez. U., 29 marzo 2013, n. 7931 cui adde Cass., 18 giugno 2019, n. 16314; Cass., 4 marzo 2016, n. 4293);
7. – con riferimento alle residue censure il ricorso difetta di specificità e di autosufficienza;
7.1 – quanto, difatti, alla contestata compiutezza della motivazione dell’atto impugnato, qual (specificamente) rilevata dal giudice del gravame, la ricorrente risolve il contenuto delle sue censure nella mera contrapposizione al rilievo svolto dalla gravata sentenza senza identificare nè gli effettivi termini della motivazione censurata nè gli atti che (in tesi) nella stessa sarebbero stati richiamati;
– laddove i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);
– e la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, per di più, richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);
7.2 – in ordine, da ultimo, alle censure involgenti la misura delle aliquote applicate, e la stessa natura dell’atto impugnato (in tesi non identificabile con un avviso di accertamento), la parte non dà conto nè della loro deduzione davanti al giudice del gravame nè dei relativi contenuti così che, – venendo in rilievo questioni non trattate dal giudice del gravame, – ne emerge l’inammissibilità per novità (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n..20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590);
8. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.200,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021