LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4763-2020 proposto da:
I.F., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA ROSA ODDONE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI GENOVA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1056/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/07/2019 R.G.N. 820/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da I.F., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva affermato la – non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione relativa alla cessione di un terreno e, per quanto specificamente interessa in questa sede, ha escluso una condizione di vulnerabilità nell’istante che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria, anche avuto riguardo all’assenza di elementi che deponessero per una integrazione in Italia, non essendo sufficiente una “mera prospettiva di integrazione”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonché “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione” circa “il dato della vulnerabilità del ricorrente in caso di rimpatrio”;
con il secondo mezzo si lamenta ancora “omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione” per avere i giudici del merito “omesso in toto di valutare la condizione di vulnerabilità dell’appellante”;
2. le censure sono palesemente formulate in modo inammissibile;
innanzitutto con esse si lamentano vizi motivazionali, replicando sostanzialmente il testo non più vigente dell’art. 360 c.p.c., n. 5, trascurando del tutto che è oramai esclusa la sindacabilità della mera “insufficienza” della motivazione né si prospetta il motivo nel rispetto degli enunciati posti dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014; in realtà parte ricorrente piuttosto che individuare l’omesso esame di un fatto decisivo si limita a criticare la valutazione in fatto operata dai giudici del merito in ordine alla pretesa “vulnerabilità” del richiedente protezione;
in secondo luogo, quanto alla supposta violazione di legge, la censura è priva di adeguata specificità, senza l’osservanza del fondamentale principio secondo cui i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non articoli specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa, avendo il ricorrente l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del giudizio di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione di identificare la critica mossa ad una parte ben specificata della decisione espressa (v., tra molte, Cass. n. 2959 del 2020; conf. Cass. n. 1479 del 2018); pertanto, se nel ricorso per cassazione si sostiene l’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, si deve chiarire a pena di inammissibilità l’errore di diritto imputato al riguardo alla sentenza impugnata, in relazione alla concreta controversia (Cass. SS.UU. 21672 del 2013); in caso contrario, la censura – pur formalmente formulata come vizio di violazione di norme legge – nella sostanza sì traduce in una inammissibile denuncia di errata valutazione da parte del Giudice del merito del materiale probatorio acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti;
3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021