Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34383 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4843-2020 proposto da:

C.A.G., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO RIGHINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso il decreto n. cronologico 6605/2019 del TRIBUNALE DI BOLOGNA, depositato il 30/12/2019 R.G.N. 7645/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Bologna, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione proposta da C.A.G., originario del Ghana, avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, rilevato che il richiedente aveva narrato del “timore di essere ucciso dallo zio, per ragioni di successione”, ha escluso che il medesimo avesse “invocato la protezione dell’autorità di polizia”, per cui mancava “la condizione affinché possa assumere rilievo la minaccia proveniente dall’agente privato”; per quanto riguarda il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso la sussistenza nella regione di provenienza del richiedente di una situazione di violenza generalizzata nei confronti della popolazione civile sulla base delle fonti internazionali individuate e specificate; infine il Collegio ha escluso il riconoscimento della protezione umanitaria;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa;

il ricorrente ha altresì comunicato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 nonché del D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, lamentando che il Tribunale non avrebbe attivato i propri poteri istruttori per verificare il funzionamento degli apparati di polizia in Ghana; con il secondo mezzo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, contestando il mancato riconoscimento della protezione umanitaria e lo stesso aspetto viene censurato con il terzo motivo per “motivazione apparente”;

2. in via preliminare, in conformità a quanto già ritenuto da questa Corte (v. Cass. n. 19330 del 2021), deve essere rilevato che la procura rilasciata dal richiedente protezione al difensore, apposta su foglio separato e congiunto in calce all’atto, è priva di idonea certificazione, da parte del procuratore, della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, così da non consentire la verifica del suo conferimento in epoca successiva alla comunicazione del decreto impugnato;

invero, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che l’art. 35 bis citato, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima”, richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato: appunto prevedendo una speciale ipotesi di inammissibilità del ricorso nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore, integrante ipotesi di nullità per il suo invalido conferimento (Cass. S.U. 10 giugno 2021, n. 15177);

con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, questa Corte ha rimesso alla Corte costituzionale, ritenendone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, per contrarietà agli artt. 3,10,24 e 111 Cost., per contrasto con l’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 p. 11 e con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, p.2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU;

nella specie’, una sommaria delibazione dei motivi del ricorso esclude la rilevanza a fini decisori della questione di legittimità costituzionale sollevata, sicché ben può essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura, senza attendere la pronuncia della Corte costituzionale; infatti essa non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “E’ vera e autentica”;

3. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, con la precisazione che esso va posto a carico del ricorrente, dovendosi dare seguito al principio stabilito dalla sentenza delle Sezioni unite già citata, secondo cui: “Il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguente alla mancata presenza, all’interno della procura speciale, della data o della certificazione del difensore della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, va posto a carico della parte ricorrente e non del difensore, risultando la procura affetta da nullità e non da inesistenza”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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