LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4855-2020 proposto da:
S.B., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO ALESSANDRINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ANCONA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1011/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 1513/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di L’Aquila, in sede di rinvio da Cass. n. 18872 del 2018, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da S.B., proveniente dal Gambia, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio, dopo aver condiviso l’assunto del primo giudice che aveva affermato la non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione circa un preteso pericolo di vita a causa dell’attività politica svolta, ha considerato che, in seguito alle elezioni del dicembre del 2016 e della cessione del potere da parte di Y.J. al nuovo presidente eletto, “debbono ritenersi non più attuali per provenienti dal Gambia le condizioni per il riconoscimento della forma di protezione internazionale in disamina”; inoltre la Corte ha escluso una condizione di vulnerabilità nell’istante che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 4 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 4 della Direttiva Comunitaria 2004/83/CE del 29.4.2004 (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2011/95/UE), al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonché alla Direttiva Comunitaria 2005/85/CE (abrogata e ritrasfusa nella Direttiva 2013/32/UE), e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 27, comma 1-bis, nonché con riferimento all’art. 8 della Dir. 2004/83/CE”, in ordine allo speciale regime probatorio vigente nella materia di che trattasi ed agli ampi poteri/doveri di collaborazione posti in capo all’organo amministrativo prima ed al giudice poi; in particolare si eccepisce che “non è stata richiamata alcuna fonte ufficiale COI da cui poter desumere che effettivamente dopo la deposizione del dittatore J. la situazione del Paese sia cambiata”;
con il terzo motivo, da valutare congiuntamente per connessione, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per avere la Corte territoriale negato che il Gambia fosse interessato da fenomeni di violenza indiscriminata ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), “senza procedere agli accertamenti dovuti”;
2. le censure sono fondate nei sensi espressi dalla motivazione che segue;
e’ orientamento consolidato che “nei giudizi di protezione internazionale, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte” (ex plurimis, Cass. n. 17069 del 2018, n. 3016 del 2019, n. 13897 del 2019);
in particolare, ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il giudice è tenuto anche d’ufficio a verificare utilizzando fonti attendibili per scrutinare le “COI” (Country of origin information) – se nel Paese di origine sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rimpatrio del richiedente (Cass. n. 19716 del 2018); dovere di fondare la decisione su COI aggiornate e precise che sussiste anche in presenza di una narrazione del richiedente non credibile e contraddittoria, posto che l’ipotesi di danno grave di cui alla lett. c), trovando fondamento in una situazione di violenza indiscriminata e diffusa di grave intensità, non richiede la prova di alcuna personalizzazione del rischio (Cass. n. 10286 del 2020; Cass. n. 8819 del 2020; Cass. n. 5324 del 2021) nella specie, la motivazione della sentenza impugnata non si è uniformata ai-principi richiamati, non avendo adeguatamente specificato le fonti informative, pertinenti ed attuali rispetto alla decisione, da cui sono state tratte le conclusioni assunte;
3. inammissibile e’, invece, il secondo motivo del ricorso, con cui si lamenta la “omessa motivazione circa uno dei motivi di impugnazione e/o dei fatti decisivi per il giudizio oggetto di esame e di discussione tra le parti costituito dalla richiesta di riconoscimento della protezione sussidiaria e/o della protezione umanitaria da parte dell’istante in quanto richiedente protezione proveniente dalla Libia”;
invero il ricorrente non ha dedotto specificamente in qual modo avrebbe introdotto in giudizio, avanti al giudice di merito, la questione delle conseguenze attuali del proprio passaggio in Libia, così risultando la questione in questa sede del tutto nuova e priva di significatività (cfr. Cass. n. 15823 del 2021);
4. il quarto motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, può considerarsi assorbito, in quanto l’eventuale riconoscimento di una protezione maggiore ancora sub iudice esime l’esame di censure relative a. l diniego della domanda di protezione umanitaria che dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (cfr. Cass. n. 11261 del 2019; Cass. n. 20281 del 2020; Cass. n. 22832 del 2021);
5. conclusivamente, dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso, vanno accolti il primo ed il terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ad essi e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese; il quarto motivo è assorbito.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021