LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4996-2020 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TORINO n. 7, presso lo studio dell’avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO VEGLIO;
– ricorrente-
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 995/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 02/07/2019 R.G.N. 588/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da S.L., originario del Gambia, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha ritenuto il racconto del richiedente protezione – che aveva narrato di essere stato Un militare arrestato dalla polizia perché il suo comandante aveva partecipato ad un tentato golpe contro il dittatore dell’epoca, riuscendo tuttavia a fuggire dopo essere stato torturato – non credibile “per una serie di elementi”; in ogni caso la Corte ha negato, poi, la protezione richiesta considerando che “in Gambia ormai il vecchio dittatore è stato allontanato, gli oppositori di un tempo e le vittime di arresti ad opera della polizia segreta, come l’appellante, sono ora degli eroi”, per cui “non si vede perché, in un paese in cui è tornata la democrazia, una vittima del regime dittatoriale, se nonostante tutto quanto sopra esposto vogliamo credere al suo racconto, debba essere perseguitato e arrestato”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo che il Tribunale, in primo grado, aveva ritenuto credibile il racconto del Sig. S., che la decisione era stata appellata dal medesimo per un profilo diverso e che, dunque, la Corte territoriale era andata ultra petita nel negare la credibilità del racconto del richiedente protezione, aspetto non impugnato in via incidentale dal Ministero dell’Interno;
– la censura non può trovare accoglimento perché non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; invero sulla decisione di rigetto in primo grado non poteva essersi formato alcun giudicato circa la pretesa credibilità del richiedente protezione, atteso che, “il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, sicché l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass. n. 10760 del 2019; Cass. n. 24783 del 2018); pertanto la Corte territoriale, una volta devoluto con il gravame il riconoscimento o meno della protezione internazionale richiesta, ben poteva esaminare la ricorrenza di tutti i presupposti che qualificano la fattispecie ed il Ministero dell’Interno non aveva alcun onere di impugnazione incidentale rispetto ad una decisione che lo vedeva vittorioso;
2. con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza, ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., per la violazione del diritto al contraddittorio, in quanto la Corte genovese avrebbe statuito sulla non credibilità del narrato sulla base di una fonte di informazione relativa al tentato golpe del dicembre 2014 non sottoposta al contraddittorio delle parti;
il motivo è inammissibile sia perché privo di adeguata specificità, non dimostrando in qual modo l’error in procedendo denunciato abbia influito in modo decisivo sulla formazione del convincimento del giudicante tanto da determinare l’integrale nullità della sentenza, sia perché non si confronta con l’ulteriore ratio decidendi, òdi per sé sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata, in base alla quale la Corte – come ricordato nello storico della lite – ha negato la protezione richiesta, anche a voler dare credito alla narrazione dell’istante, perché questi non avrebbe nulla da temere dal ritorno in patria, una volta mutato il quadro politico del Paese (cfr. Cass. n. -15823 del 2021) 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;
occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quao, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021