Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34387 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4998-2020 proposto da:

A.T.M., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 3521/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 12/12/2019 R.G.N. 575/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da A.T.M., cittadino nigeriano, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva affermato la non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione circa un preteso pericolo di vita nel caso di rimpatrio perché ritenuto dalle forze di polizia un terrorista di Boko Haram; la Corte ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente perché contraddittorio e generico, dubitando anche della asserita zona di provenienza, per cui si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di protezione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); per quanto riguarda la lettera c) della stessa disposizione la Corte ha escluso la sussistenza nelle zone di eventuale rimpatrio (Katsina State o Ekity State) di una situazione di violenza generalizzata nei confronti della popolazione civile sulla base delle fonti internazionali individuate e specificate; infine la Corte ha escluso una condizione di vulnerabilità nell’istante che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria, anche avuto riguardo all’assenza di elementi che deponessero per una significativa integrazione in Italia;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere la Corte applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per non avere valutato la credibilità dell’istante alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; si eccepisce altresì il difetto di motivazione;

la doglianza non può trovare accoglimento in quanto la Corte d’appello, con motivazione non illogica, ha accertato, con giudizio di fatto, la scarsa credibilità del ricorrente, che non ha comprovato le circostanze riferite, né le ha circostanziate; inoltre la Corte d’appello ha rispettato i parametri di “genuinità soggettiva” di cui alle norme invocate con motivazione sufficiente, al di sopra del “minimo costituzionale”, relativamente ai profili di non credibilità dedotti (cfr.; in vicenda contigua, Cass. n. 17163 del 2021); invero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile; ciò premesso si osserva che il Collegio bolognese ha correttamente seguito le regole poste dall’art. 3, comma 5 cit. nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente, rilevando contraddizioni e divergenze nelle dichiarazioni. nonché la mancanza di dettagli sulle circostanze rilevanti; sono stati quindi correttamente utilizzati i criteri della valutazione dell’attendibilità intrinseca, della carenza di dettagli e di giustificazioni sull’assenza di elementi di riscontro e, verificato il rispetto dei criteri procedimentali di cui all’art. 3 cit., la valutazione resa costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 14674/2020), tantomeno con la mera apodittica affermazione che la storia è credibile e circostanziata (Cass. n. 25398 del 2021);

2. con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il giudice non avrebbe tenuto conto di quanto emerge dal sito della Farnesina e da altre fonti in ordine alle condizioni di insicurezza della Nigeria ove vi sono una pluralità di zone o regioni critiche;

la censura è inammissibile;

la Corte di Appello, citando fonti internazionali attendibili ed aggiornate, ha accertato in fatto che nella regione di eventuale rimpatrio del richiedente protezione non fosse in atto una situazione assimilabile a quella di un conflitto armato generatore di violenza indiscriminata; lo stabilire se tale accertamento sia corretto o meno è questione di fatto, come tale incensurabile in questa sede se non evidenziando l’omesso esame di un fatto decisivo o la manifesta irrazionalità della decisione, censure neanche prospettate dall’odierno ricorrente (Cass. n. 6897 del 2020); in realtà chi ricorre si limita a prospettare una diversa valutazione della situazione del Paese di provenienza, con una censura che attiene chiaramente ad una quaestio facti che non può essere riesaminata innanzi alla Corte di legittimità, perché si esprime un mero dissenso valutativo delle risultanze di causa e si invoca, nella sostanza, un diverso apprezzamento di merito delle stesse (tra molte, v. Cass. n. 2563 del 2020);

3. con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; il ricorrente deduce che la Corte non avrebbe compiutamente esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale e internazionale di fornire protezione per le persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire la vita senza pericoli per la propria incolumità, in relazione alle condizioni di violenza diffusa e indiscriminata sussistente nel paese;

il motivo è infondato, come già ritenuto da questa Corte in analoga controversia (Cass. n. 17163/2021 cit.), in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio potesse o meno determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali, è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione; a fronte di tale argomentazione il ricorrente non ha offerto elementi per contraddire le conclusioni della Corte territoriale limitandosi a richiamare la mera sua integrazione lavorativa;

4. conclusivamente il ricorso deve essere respinto; nulla per le spese in difetto di attività difensiva del Ministero intimato;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma 1-bis, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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