Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.34388 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5001-2020 proposto da:

M.S., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSARIA TASSINARI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA – SEZIONE DI FORLI’-CESENA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;

– resistente con mandato – avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 18/12/2019 R.G.N. 6714/2018;

avverso il decreto n. cronologico 6304/2019 del TRIBUNALE DI ANCONA, depositato il 18/12/2019 R.G.N. 6714/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. il Tribunale di Bologna, con il decreto impugnato, ha rigettato l’opposizione proposta da M.S., nato in Bangladesh, avverso la decisione con cui la competente Commissione territoriale aveva rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;

2. il Collegio, contrariamente a quanto accertato dalla Commissione territoriale, ha ritenuto non attendibili “le dichiarazioni” rese dal richiedente protezione circa un preteso pericolo in caso di rimpatrio per la persecuzione ad opera di usurai con cui aveva contratto debiti; in ogni caso – secondo la Corte – “anche a volerle ritenere attendibili, la vicenda personale come descritta dall’istante riconduce a motivazioni essenzialmente economiche il fondamento della domanda”, come tali escluse dall’ambito della protezione richiesta; per quanto riguarda il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso la sussistenza nelle regione di provenienza del richiedente di una situazione di violenza generalizzata nei confronti della popolazione civile sulla base di talune fonti acquisite; infine il Collegio ha anche escluso una condizione di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva nell’istante che giustificasse il riconoscimento della protezione umanitaria;

3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 3 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale applicato il principio dell’onere della prova attenuato e per non avere valutato la credibilità alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5; si eccepisce altresì il difetto di motivazione; con il secondo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), perché il giudice non avrebbe tenuto conto di fonti aggiornate circa la situazione socio-politica del Bangladesh;

2. le censure, congiuntamente esaminabili per connessione, sono fondate nei sensi espressi dalla motivazione che segue;

proprio avuto riguardo alla situazione del Bangladesh, questa Corte ha avuto modo di affermare il principio secondo cui “costituisce presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale il pericolo di persecuzione nel paese di provenienza, consistente nella riduzione in schiavitù a seguito della situazione debitoria del richiedente, diffusa nel costume locale e tollerata dalle autorità statali, situazione che si differenzia dalla migrazione per ragioni economiche poiché, nel primo caso, l’espatrio non persegue un miglioramento economico, ma si rende necessario al fine di evitare trattamenti inumani o gravemente dannosi per la persona. Ne consegue che, ove sia stato dedotto tale pericolo, il giudice deve svolgere d’ufficio gli accertamenti necessari a verificare che le leggi o i costumi del paese di provenienza siano tali da autorizzare o tollerare tale pratica” (Cass. n. 29142 del 2020); nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che, sulla base del racconto del richiedente – che aveva narrato di essere stato costretto ad espatriare per timore di ritorsioni da parte di creditori insoddisfatti e per il conseguente pericolo di riduzione in schiavitù praticato in Bangladesh – aveva rigettato la domanda, riconducendo la fattispecie ad un’ipotesi di migrazione per ragioni economiche;

più in generale si è ritenuto che “in tema di protezione internazionale, la riduzione di una persona in stato di schiavitù configura un trattamento persecutorio, rilevante ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, non potendosi attribuire alcun rilievo alla liceità o tolleranza di quel trattamento nel Paese di provenienza del richiedente, poiché altrimenti si vanificherebbe l’essenza stessa della tutela internazionale, che è proprio quella di assicurare al richiedente, in fuga dal proprio Paese, la tutela dei suoi diritti inalienabili di persona, tra i quali certamente rientra quello alla libertà personale” (Cass. n. 17186 del 2020) e che “la riduzione in stato di schiavitù derivante da soggetti non statuali configura una situazione di minaccia di danno grave alla persona o di persecuzione, rilevante ai fini del riconoscimento dello “status” di rifugiato, che impone al giudice di verificare in concreto se lo Stato di origine sia in grado di offrire alla persona minacciata adeguata protezione” (Cass. n. 6879 del 2020);

poiché il Tribunale si è pronunciato in difformità rispetto ai principi esposti, valutando riduttivamente la vicenda come una questione di migrazione economica e senza neanche acquisire COI aggiornate e pertinenti sull’aspetto specifico che avrebbe dovuto essere indagato, i motivi in scrutinio devono essere accolti;

3. va, invece, dichiarato assorbito il terzo mezzo che riguarda il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto l’eventuale riconoscimento di una protezione maggiore ancora sub iudice esime l’esame di censure relative al diniego della domanda di protezione umanitaria che dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (cfr. Cass. n. 11261 del 2019; Cass. n. 20281 del 2020; Cass. n. 22832 del 2021);

4. conclusivamente il primo ed il secondo motivo vanno accolti, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, provvedendo anche sulle spese; il terzo mezzo è assorbito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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