LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5011-2020 proposto da:
A.I.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO TRUCCO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 1498/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/09/2019 R.G.N. 1351/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2021 dal Consigliere Dott. AMENDOLA FABRIZIO.
RILEVATO IN FATTO
CHE:
1. la Corte di Appello di Torino, con la sentenza impugnata, ha rigettato l’appello proposto da A.I.A., originario del Camerun, avverso la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso con il quale la competente Commissione territoriale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale proposta dall’interessato, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria;
2. il Collegio ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva affermato la non attendibilità della vicenda narrata dal richiedente protezione circa la fuga dal carcere dopo aver corrotto un gendarme, carcere dove sarebbe stato rinchiuso per aver partecipato a delle proteste studentesche; la Corte ha quindi escluso la ricorrenza delle ipotesi di protezione previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); per quanto riguarda la lettera c) della stessa disposizione la Corte ha escluso, altresì, la sussistenza nella zona anglofona del Camerun di una situazione di violenza generalizzata nei confronti della popolazione civile; infine la Corte non ha riconosciuto la protezione umanitaria, sostenendo che “la valutazione di non credibilità del racconto dell’appellante confermata in questo grado sarebbe argomento da solo sufficiente per respingere la domanda di protezione umanitaria”; ha aggiunto che “neppure potrebbe assumere rilevanza il percorso di integrazione allegato dall’appellante che ha documentato attività lavorativa da marzo a giugno 2019”: secondo la Corte “l’aver svolto tirocini formativi o attività lavorative o di volontariato null’altro indicano se non l’utilizzo da parte del richiedente asilo degli strumenti messi a disposizione dal sistema di accoglienza, dovendo escludersi che costituiscano causa di riconoscimento del titolo di protezione richiesto, avendo invece il diverso scopo di consentire allo straniero di condurre una vita attiva nella fase nella fase necessaria per il completamento della procedura della domanda di protezione”;
3. ha proposto ricorso per la cassazione del provvedimento impugnato il soccombente con 2 motivi; il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato al solo fine di una eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
1. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “Violazione e/o erronea applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente”; si eccepisce che l’audizione del ricorrente era assolutamente necessaria ai fini della valutazione della sua credibilità; si lamenta, poi, che la Corte non avrebbe considerato la situazione del Camerun, sicché in caso di rientro nel paese di origine il ricorrente -potrebbe avere conseguenze gravissime integrandosi il danno grave richiesto dalle disposizioni richiamate;
il motivo, per come formulato, è inammissibile;
come noto, il provvedimento del giudice, adottato sulla base del rigetto dell’istanza di audizione, può essere impugnato: per error in procedendo ove il giudice del merito abbia negato in termini assoluti l’ammissibilità dell’incombente in una delle ipotesi in cui e’, invece, astrattamente esperibile; per “violazione o falsa applicazione di legge”, nel caso in cui il giudice abbia escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intenda rendere le proprie dichiarazioni; per l’anomalia motivazionale, che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, per l’assoluta mancanza di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per contrasto irriducibile tra affermazioni incpnciliabili e per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con riguardo alla carente indicazione delle ragioni per le quali la decisione può essere adottata allo stato degli atti (v. Cass. n. 18311 del 2021);
nella specie parte ricorrente invoca la violazione di legge a mente dell’art. 360 c.p.c., n. 3, ma la Corte territoriale non ha escluso l’audizione sulla base dell’erronea applicazione di norme di diritto ai fatti su cui il richiedente intendeva rendere le proprie dichiarazioni, bensì sulla scorta di una valutazione di merito in ordine alla non necessità dell’audizione, sicché la doglianza, lungi dall’individuare un error iuris, si traduce in un diverso convincimento della parte circa l’esigenza di procedere all’audizione; parimenti inammissibili, perché involgono valutazioni di merito, le doglianze in ordine alla situazione del Camerun, prive di alcuna adeguata specificità e del tutto generiche;
2. con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, anche in relazione all’art. 10 Cost., comma 3; nella sostanza si deduce che la Corte territoriale non avrebbe proceduto al “giudizio di comparazione” della situazione del richiedente con riferimento al Paese di origine, senza neanche tenere adeguatamente conto del profondo livello di inserimento nel tessuto sociale del ricorrente, ampiamente documentato;
la censura è fondata;
di recente le SS.UU. di quest’a Corte (n. 24413 del 2021) hanno sancito il seguente principio: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese di origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”;
la Corte torinese non ha affatto proceduto a tale idonea comparazione, partendo dal presupposto errato che la mancanza di credibilità del racconto precluderebbe il riconoscimento. della protezione umanitaria;
3. pertanto, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, deve essere accolto il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in dispositivo che dovrà uniformarsi al richiamato principio di diritto, provvedendo anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 29 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021