LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29642-2017 proposto da:
SANTA MARIA A TERRA DI I.R. E P.D. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell’avvocato MARIO SANTARONI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI MEGLIO;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SERRARA FONTANA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA DE CURTIS, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO BONELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4091/2017 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI, depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. LIBERATO PAOLITTO.
RILEVATO
che:
1. – Santa Maria a Terra S.a.s., di I.R. e P.D., sulla base di un motivo misto, ricorre per la cassazione della sentenza n. 4091/49/17, depositata l’8 maggio 2017, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello del Comune di Serrara Fontana e, in integrale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di pagamento emesso relativamente alla TARI dovuta per il periodo di imposta 2014;
– resiste con controricorso il Comune di Serrara Fontana.
CONSIDERATO
che:
1. – la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 141,170 e 330 c.p.c., ed al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, errori nel procedimento e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, assumendo, in sintesi, che:
– erroneamente il giudice del gravame aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello da controparte proposto “perchè sottoscritto da un Funzionario delegato e non dal Funzionario Responsabile della posizione organizzativa esistente nel Comune di Serrara Fontana”; laddove, da un lato, l’Ente locale avrebbe potuto costituirsi in giudizio solo a mezzo del dirigente dell’Ufficio Tributi (o, in mancanza di figure dirigenziali, del titolare della relativa posizione organizzativa), dall’altro la delega rilasciata dal Sindaco non risultava formalizzata in un atto deliberativo;
– i periodi di effettiva occupazione degli immobili avevano formato oggetto di puntuali denunce delle quali il Comune non aveva tenuto conto nell’impugnato avviso di pagamento;
– l’atto impugnato difettava di motivazione, in relazione alle ragioni postevi a fondamento ed avuto riguardo (anche) agli atti richiamati e non allegati, oltrechè ai dati esposti (per periodi di occupazione degli immobili e per superfici) nelle presentate dichiarazioni;
– il tributo era stato liquidato dal Comune in difetto di un previo avviso di accertamento, a fronte di una denuncia di variazione che recava l’indicazione delle superfici da tassare e della relativa destinazione, oltrechè dei periodi di effettiva occupazione e di produzione dei rifiuti;
– la tassa avrebbe dovuto applicarsi in relazione al “periodo di effettiva occupazione e produzione dei rifiuti, così come regolarmente denunciato”, tenuto (anche) conto della modulazione in concreto assunta dal servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
– la misura tariffaria del tributo conseguiva dall’applicazione di aliquote immotivatamente più elevate rispetto a quelle applicate negli anni precedenti;
2. – occorre premettere che, così come rilevato dalle Sezioni Unite della Corte, la formulazione, con un unico motivo di ricorso, di plurime censure, ciascuna delle quali avrebbe potuto essere prospettata come un autonomo motivo, non è, di per sè sola, ragione d’inammissibilità dell’impugnazione se non quando “nell’ambito della parte argomentativa del mezzo d’impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure”; così che se tale scindibilità sia possibile, – ovvero la formulazione del ricorso consenta “di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, onde consentirne, se necessario, l’esame separato”, – “deve ritenersi ammissibile la formulazione di unico articolato motivo, nell’ambito del quale le censure (così come i quesiti di diritto ex art. 380 bis, ove ratione temporis prescritti) siano tenute distinte…” (cfr. Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26790; Cass., 17 marzo 2017, n. 7009; Cass. Sez. U., 6 maggio 2015, n. 9100);
3. – tanto premesso, e ciò non di meno, i proposti motivi sono destituiti fondamento e, per diversi profili, inammissibili;
4. – in disparte l’improprietà dei riferimenti normativi evocati, non è in contestazione che,- così come del resto emerge dalla stessa gravata pronuncia, – il Comune di Serrara Fontana abbia dato applicazione, nella fattispecie, alle disposizioni di cui alla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 639 e ss., che, – nel prevedere l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), e della sua componente costituita dalla tassa sui rifiuti (TARI), “destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” (comma 639 cit.), – per quel che qui rileva, ha disposto nei seguenti termini:
– “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva” (c. 641);
– “In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie” (c. 643);
– “Il comune con regolamento di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; …” (c. 659);
– “Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonchè la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.” (c. 692);
5. – con riferimento alla disciplina della Tarsu (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 74), la Corte ha già statuito che, – in relazione all’ampiezza dei poteri dispositivi di natura sostanziale conferiti, dalla citata disposizione, al funzionario responsabile, – “deve ritenersi che tra le competenze del funzionario responsabile sia compresa anche la gestione dell’eventuale contenzioso, rappresentando essa non già un’attività diversa ed ulteriore, ma soltanto l’attività successiva necessaria al fine di difendere in giudizio la pretesa tributaria dell’ente come già in precedenza affermata negli atti impositivi”, così che a detto funzionario deve riconoscersi lo jus postulandi (anche nel grado di appello; v. Cass., 14 febbraio 2017, n. 3941; Cass., 28 gennaio 2010, n. 1855); conclusione, questa, che (a maggior ragione) deve tenersi per ferma a fronte della nuova disciplina della Tari che, come anticipato, ed a differenza della previgente disposizione normativa, espressamente estende i poteri del funzionario responsabile alla “rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso”;
– in relazione, poi, alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3 (alla cui stregua “L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”), – disposizione questa cui sembra riferirsi l’articolazione del motivo svolto dalla ricorrente (che pur non ne fa espressa menzione), – la Corte ha statuito che la rappresentanza processuale dell’ente locale, così attribuita al dirigente dell’ufficio tributi, da tale dirigente, con apposita determinazione, può essere delegata ad un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta, quale assistente dell’ente locale, al fine della proposizione dell’impugnazione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis” (v. Cass., 28 gennaio 2010, n. 1812; Cass., 9 giugno 2009, n. 13230; Cass., 12 agosto 2004, n. 15639);
– a fronte di un siffatto articolato complesso regolatorio dello jus postulandi, il motivo di ricorso svolto dalla ricorrente, in ordine all’ammissibilità del gravame proposto dall’Ente locale, difetta, oltretutto, di specificità e di autosufficienza, risultando, per un verso, genericamente denunciato il rilascio di una delega sindacale ad un funzionario dell’Ente locale e, per il restante, omessa la trascrizione del contenuto dell’atto di appello cui aver riguardo, nel suo complesso, ai fini dell’identificazione del titolo speso dal funzionario che ha sottoscritto detto atto;
6. – come, poi, reso esplicito dai dati normativi sopra ripercorsi, l’uso stagionale degli immobili (e sinanche l’uso temporaneo non superiore a sei mesi) non esclude la ricorrenza del presupposto impositivo, – qual legato alla disponibilità dell’area produttrice di rifiuti (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641, cit.), – secondo una rimodulazione della previgente normativa che, in siffatti termini, delineava il presupposto impositivo della TARSU (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 1; v., ex plurimis, Cass., 9 marzo 2020, n. 6551; Cass., 23 maggio 2019, 14037; Cass., 14 settembre 2016, n. 18054; Cass., 23 settembre 2004, n. 19173; Cass., 18 dicembre 2003, n. 19459) e della TARES (D.L. n. 201 del 2011, art. 14, comma 3, conv. in L. n. 214 del 2011), e che recava, peraltro, identica soluzione quanto all’uso stagionale (v., con riferimento al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 66,Cass., 23 maggio 2019, n. 14037 cui adde Cass., 3 dicembre 2019, n. 31460);
6.1 – il giudice del gravame ha espressamente rilevato che, venendo in considerazione una “occupazione superiore a 183 giorni”, il tributo andava corrisposto in misura integrale a fronte di un’occupazione periodica o ricorrente, e una siffatta ratio decidendi risulta conforme alla specifica disciplina del tributo (di cui sopra s’è dato conto), – ove, dunque, l’uso stagionale rileva, ai fini del trattamento tributario, solo in termini di agevolazioni (per riduzioni tariffarie ed esenzioni) espressamente previste nel regolamento comunale, – agevolazioni, queste, la cui previsione, nella fattispecie, non emerge nè dalla gravata sentenza nè dallo stesso ricorso; laddove il riferimento all’avvenuta presentazione delle denunce di variazione rimane, allora, inconcludente e, – quanto alla diversa articolazione delle aree occupate, – processualmente inammissibile per difetto di specificità ed autosufficienza del ricorso;
7. – con riferimento alle residue censure il ricorso difetta di specificità e di autosufficienza;
7.1 – quanto, difatti, alla contestata compiutezza della motivazione dell’atto impugnato, qual (specificamente) rilevata dal giudice del gravame, la ricorrente risolve il contenuto delle sue censure nella mera contrapposizione al rilievo svolto dalla gravata sentenza senza identificare nè gli effettivi termini della motivazione censurata nè gli atti che nella stessa (in tesi) sarebbero stati richiamati;
– laddove i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie controversa; il ricorrente ha, difatti, l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata (v., ex plurimis, Cass., 14 maggio 2018, n. 11603; Cass., 22 settembre 2014, n. 19959; Cass., 3 luglio 2008, n. 18202; Cass., 14 novembre 2003, n. 17183);
– e la censura involgente la congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, per di più, richiede che il ricorso per cassazione riporti testualmente i passi della motivazione dell’atto che, per l’appunto, si assumano erroneamente interpretati o pretermessi (v. Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde, ex plurimis, Cass., 19 novembre 2019, n. 29992; Cass., 28 giugno 2017, n. 16147; Cass., 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., 29 maggio 2006, n. 12786);
7.2 – in ordine, da ultimo, alle censure involgenti la misura delle aliquote applicate, e la stessa natura dell’atto impugnato (in tesi non identificabile con un avviso di accertamento), la parte non dà conto nè della loro deduzione davanti al giudice del gravame nè dei relativi contenuti così che, – venendo in rilievo questioni non trattate dal giudice del gravame, – ne emerge l’inammissibilità per novità (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 9 agosto 2018, n. 20694; Cass., 13 giugno 2018, n. 15430; Cass., 18 ottobre 2013, n. 23675; Cass., 28 luglio 2008, n. 20518; Cass., 21 febbraio 2006, n. 3664; Cass., 12 luglio 2005, n. 14590);
8. – le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali di difesa ed oneri accessori, come per legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021