Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34398 del 15/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25567/2014 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Aloe’ Mario, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

Comune di Francavilla al Mare, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via F. Denza 20 presso lo studio dell’avvocato Rosa Laura, rappresentato e difeso dall’avvocato Del Federico Lorenzo, giusta procura in calce,

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 270/2014 della COMM.TRIB.REG. AQUILA, depositata il 14/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal consigliere Dott. BOTTA RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giacalone Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La controversia concerne l’impugnazione di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 2006 al 2009 che la contribuente contestava per inesistenza della notificazione perché eseguita a mezzo di servizio postale privato, per intervenuta decadenza del Comune dal potere di accertamento e per il mancato riconoscimento del trattamento fiscale riservato ad immobile che costituiva l’abitazione principale per esservi stata fissata la dimora abituale.

Il ricorso della contribuente era respinto tanto in primo, quanto in secondo grado.

Avverso la sentenza d’appello in epigrafe la contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste l’ente locale con controricorso.

Chiamata la causa all’udienza del 16 gennaio 2019 ne veniva disposto il rinvio a nuovo ruolo in attesa che si pronunciassero le Sezioni Unite sulla questione della notifica a mezzo posta privata oggetto del terzo motivo del ricorso in esame che avrebbe potuto assumere valore assorbente.

Sul punto le Sezioni Unite si sono poi pronunciate con la sentenza n. 299 del 2020 affermando il seguente principio: “In tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017. La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva però ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all’operatore, dovuta all’assenza di poteri certificativi dell’operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’esame del ricorso può quindi riprendere da questo principio acquisito alla giurisprudenza della Corte che ne ha esteso l’area anche alla notifica degli atti impositivi (com’e’ nel caso di specie: v. Cass. n. 15360 del 2020): sicché deve ritenersi infondato il terzo motivo di ricorso, dovendo ritenersi nulla, e non inesistente, la notifica e quindi applicabile la sanatoria ex art. 156 c.p.c., come ha fatto il giudice di merito.

Si può passare all’esame dei restanti i motivi di ricorso a iniziare dal primo circa il supposto difetto dell’autorizzazione della giunta municipale. Il motivo è infondato. Infatti l’autorizzazione della giunta municipale relativa alla autorizzazione a stare in giudizio può essere prodotta con efficacia sanante ex tunc anche in una fase successiva alla costituzione in giudizio da parte del sindaco (v. Cass. n. 17584/2003; Cass. n. 17936/2004; Cass. n. 5353/2007): sicché è corretta sul punto quanto in proposito afferma la sentenza impugnata. Quanto alla supposta mancata indicazione del “riferimento alla causa” nella delibera di giunta, è affermazione priva di prova specifica e a leggere attentamente quel che è riportato nel ricorso potrebbe essere frutto di un errore di trascrizione. Si legge infatti nel ricorso che nella delibera sarebbe citata tra le altre la vertenza con il contribuente ” S.P. per ICI dal 2006 al 2009", esattamente la vertenza che interessa ” S.P.” attuale ricorrente erroneamente indicata come ” S.” e non ” S.” in forza di un evidente errore di scritturazione.

Infondato deve ritenersi anche il secondo motivo relativo alla supposta violazione del “principio di non contestazione”, in quanto è pienamente ammissibile che l’ente impositore si limiti alla generica difesa dell’atto impositivo del quale chiede la conferma, spettando al contribuente di dimostrarne gli eventuali vizi. (a conferma vedi ad es. Cass. n. 12651 del 2018 la quale afferma che: “Nel processo tributario, la parte resistente la quale, in primo grado, si sia limitata ad una contestazione generica del ricorso può rendere specifica la stessa in sede di gravame poiché il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non anche le mere difese, che non introducono nuovi temi di indagine”).

Infondato è infine il quarto motivo in ordine al mancato riconoscimento della detrazione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, all’immobile adibito a dimora abituale, in quanto tale circostanza non è stata provata dalla contribuente, né essendo utile allo scopo l’intestazione delle utenze: inoltre agli atti vi è il diniego del Comune alla domanda di iscrizione anagrafica presentata dalla contribuente, diniego del 17 aprile 2009, in cui vengono elencati un precedente diniego del 27 marzo 2006, una nota dei vigili urbani del 4 febbraio 2009 e l’ulteriore diniego notificato il 10 marzo 2009. La CTR poi precisa che la contribuente non aveva fatto pervenire osservazioni in merito al diniego di residenza e nemmeno risultava che avesse proposto ricorso gerarchico al Prefetto, sicché doveva fondatamente ritenersi che l’appellante non avesse la dimora abituale nell’appartamento cui si riferisce il tributo in lite.

Il ricorso deve quindi essere respinto con condanna della ricorrente alle spese della presente fase del giudizio. Liquidate in complessivi Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in Euro 1.400,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie e oneri di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472