Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34406 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11533/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Chimicart. di D.C.S. & C. s.a.s. (ora Chimicart.

s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Ottaviano 42, presso l’avv. prof. Bruno Lo Giudice, che, unitamente all’avv. Franco Zangheri, la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Emilia-Romagna (Bologna), Sez. 15, n. 89/15/12, del 16 aprile 2012, depositata il 26 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memoria;

Vista l’istanza depositata dalla controricorrente per la dichiarazione di estinzione del giudizio a seguito di sanatoria ex art. 6 D.L. n. 119 del 2018 e la documentazione allegata all’istanza attestante il pagamento degli importi dovuti;

Ritenuto che in ragione della definizione agevolata ella controversia debbano essere compensate le spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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