Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34409 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25027-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARUI NOBERASCO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SAVONA, depositata il 20/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie del ricorrente.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE L’avv. A.S. proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il Tribunale aveva rigettato la domanda di liquidazione dei compensi maturati a seguito dell’attività difensiva svolta nell’interesse di P.A., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento finalizzato ad ottenere la revoca della nomina per l’interessata di un amministratore di sostegno.

Il Tribunale di Savona con ordinanza del 20/6/2019 ha rigettato l’opposizione rilevando che la nomina di un amministratore di sostegno per la P. era avvenuta a seguito di impulso della Procura della Repubblica, ed all’esito di un provvedimento preso dopo una lunga istruttoria che, ad avviso del Tribunale, aveva denotato la necessità di un amministratore per l’interessata attese le gravi patologie di cui era affetta, non essendo quindi capace di attendere autonomamente agli atti della vita quotidiana.

A breve distanza dall’adozione di tale provvedimento, recante la data del 14/6/2018, l’avv. A. per conto della P. aveva depositato in data 12/9/2018 istanza di revoca della detta nomina, che era stata però disattesa dal Giudice tutelare con decreto dell’8 novembre 2018.

Quindi con decreto del 15-21/11/2018 il medesimo Tribunale aveva rigettato la richiesta di liquidazione dei compensi maturati in relazione al procedimento di revoca, “per i giusti motivi sopra esposti”.

Nell’ordinanza del 20/6/2019, il Tribunale di Savona osservava che il rigetto della richiesta di liquidazione doveva essere inquadrato nella previsione di cui all’art. 136 TUSG, comma 2 ed appariva corretto, posto che tutti gli elementi fattuali emersi nel procedimento di nomina dell’ADS e che avevano appunto portato alla nomina dell’amministratore di sostegno alla P., non erano stati oggetto di alcuna confutazione nella successiva richiesta di revoca, depositata a distanza di pochissimi mesi dalla nomina, denotando quindi una condotta connotata da mala fede o colpa grave.

A.S. ha proposto ricorso avverso tale ordinanza sulla base di tre motivi, illustrati da memorie.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase.

Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto con una motivazione del tutto apparente avrebbe sostenuto che il decreto opposto costituiva in realtà una revoca dell’ammissione della P. al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, trattandosi invece di un mero rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. con violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 136 TUSG, in quanto, anche a voler reputare che il provvedimento opposto fosse una revoca ex art. 136, era motivato solo in ragione del rigetto della richiesta di revoca della nomina dell’ADS, violando quindi il diritto alla difesa costituzionalmente garantito anche a favore dei non abbienti.

Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 101 e 115 c.p.c., in quanto, a fronte della tesi avanzata nella memoria difensiva dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui vi sarebbe stata una revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, è stato impedito alla difesa dell’opponente di poter produrre il certificato medico redatto sulla persona della P. dal Dott. V.F. in data 26/6/2018, le cui risultanze avevano spinto la parte a chiedere la revoca del provvedimento di nomina dell’ADS.

Il primo motivo è inammissibile.

L’art. 136 TUSG, comma 2, espressamente prevede che “Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati, se risulta l’insussistenza dei presupposti per l’ammissione ovvero se l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”.

Il Tribunale di Savona nell’ordinanza gravata, con motivazione adeguata, ha correttamente evidenziato che il rigetto della richiesta dell’avv. A. di vedersi liquidati i compensi per l’attività professionale svolta nell’interesse di P.A., non poteva che interpretarsi come una revoca dell’ammissione al beneficio in questione, ai sensi dell’art. 136, comma 2, dovendo reputarsi che la pur ellittica formula adottata dal giudice nel provvedimento opposto (per i giusti motivi sopra esposti) evidenziava, atteso anche il riferimento al rigetto della richiesta di revoca della nomina dell’ADS, come intendesse far riferimento alla proposizione di una domanda connotata da colpa grave o mala fede, non avendo la parte confutato nella richiesta di revoca i presupposti di fatto e di diritto che avevano portato in precedenza il giudice tutelare a nominare un amministratore alla P..

Il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi non appare, infatti, correlata ad un’altra ipotetica alternativa ragione di diniego del diritto del difensore, avendo il Tribunale fatto unicamente riferimento all’esito del giudizio presupposto e non anche ad una verifica circa la qualità e l’entità delle prestazioni rese del ricorrente.

Il motivo deve pertanto esser dichiarato inammissibile, dovendo ritenersi che la motivazione del provvedimento impugnato soddisfi il requisito del minimo costituzionale della motivazione come ormai recepito nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014), avendo il Tribunale esposto compiutamente e con intrinseca logicità le ragioni in base alle quali l’opposizione di cui all’art. 170 TUSG era da riferire in realtà ad un provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Tuttavia, una volta rigettato il primo motivo, si evidenzia l’inammissibilità degli altri motivi che investono più specificamente la correttezza della valutazione in merito al ricorrere dei presupposti per la revoca.

Questa Corte ha, infatti, affermato che (Cass. n. 21997/2018) la legittimazione ad impugnare il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione e quello di revoca del beneficio già riconosciuto spetta alla sola parte che intendeva avvalersene o che tale revoca ha subito, essendo l’unica titolare del diritto al suddetto patrocinio, e non al difensore, il quale può agire esclusivamente, ove il menzionato beneficio non sia venuto meno, per ottenere la liquidazione del compenso eventualmente ad esso spettante. Ne deriva che legittimato a dolersi della correttezza della revoca non è l’odierno ricorrente, il cui ricorso anche in parte qua deve essere dichiarato inammissibile.

Nulla deve disporsi quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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