Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.34421 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10838-2019 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SCAFATI E CETARA SOCIETA’

COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE DE FELICE;

– ricorrente –

contro

V.P., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE MARZIALE, PATRIZIA TOTARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 391/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 2308/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. BALESTRIERI FEDERICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SANLORENZO RITA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati BRUNO COSSU e MICHELE DE FELICE; udito l’Avvocato GIUSEPPE MARZIALE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

V.P. proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1569/18, che aveva rigettato la sua domanda di impugnativa del licenziamento intimatogli il 30.7.05 dalla Banca di credito cooperativo di Scafati e Cetara (di seguito BCSC) per “aver rilasciato in data 8.3.13 una dichiarazione di identificazione ed “adeguata verifica” della cliente (Oramed s.r.l.) in assenza di formale e valida richiesta da parte della società finanziaria interessata e recante in calce firma palesemente apocrifa del legale rappresentante di Oramed s.r.l. (Della Corte); di aver posto in essere tale comportamento benché privo del relativo potere di firma; di non aver lasciato traccia di tale operazione all’interno della documentazione d’ufficio, né all’interno del registro di protocollo, negando anche di aver ricevuto richiesta di rilascio di tale documento”.

Instauratosi il contraddittorio, Corte d’appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 23.1.19, accoglieva il reclamo dichiarando l’illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra del V. nel suo posto di lavoro e condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto mensile, oltre al versamento della relativa contribuzione omessa, compensando le spese di lite.

La Corte di merito, pur evidenziando che non vi era stato alcun disconoscimento della sottoscrizione V. sul documento di adeguata verifica (d’ora in poi: AV) in questione, che la firma del rappresentante Della Corte era risultata, anche in sede di c.t.u. giudiziale grafica, falsa che il modulo in esame non era tra quelli in uso presso la Banca coop. (bensì di provenienza della società Neos Finance), riteneva che il suddetto modulo fosse stato compilato dal V. solo ai fini dell’attestazione della sussistenza di un contratto di conto corrente con la BCSC (da presentare alla Neos al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela), sicché riteneva irrilevante la falsità della firma di Della Corte e non tale da meritare la massima sanzione il comportamento del V. (che non aveva inoltre il potere di predisporre la dichiarazione di adeguata verifica finanziaria, pag. 4 sentenza impugnata), ritenendo piuttosto che tale comportamento non potesse rientrare tra quelli di cui all’art. 44 c.c.n.l. (riconducibili al concetto di cui all’art. 2119 c.c.) ma in una non meglio specificata sanzione conservativa, anche considerato che il V. non aveva proprio il potere di firmare la AV. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la Banca, affidato a sei motivi; resiste il V. con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. -Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 231 del 2007, artt. 26 e 27 (in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela nelle operazioni finanziarie, a.v.c.) per avere la Corte d’appello ritenuto che la sottoscrizione da parte del V. della “dichiarazione dipendente Banca” che costituiva la terza pagina del “modulo per l’identificazione e l’adeguata verifica della clientela” della Neos, recante la firma falsa d,e’ Della Corte, legale rappresentante della ORAMED (poi utilizzato da parte della Neos ai fini del subentro della Oramed nel contratto di locazione finanziaria già in essere con terzi, Sig. V.) non fosse qualificabile quale svolgimento di una attività di identificazione e adeguata verifica della clientela.

2. – Con il secondo motivo denuncia, sotto un primo profilo, l’omesso esame di fatto decisivo per aver ritenuto credibile la versione del V. che nel ricorso introduttivo aveva affermato che ‘l’8.3.13 si era recata in Filiale la Della Corte, che aveva identificatò senza considerare che successivamente, in sede di interrogatorio libero, lo stesso aveva dichiarato di non averla identificata; sotto un secondo profilo per violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto presuntivamente provata la versione dei fatti fornita dal V. sulla base di circostanze che non potevano in alcun modo costituire indizi gravi, precisi e concordanti.

3.- Col terzo motivo denuncia la sentenza impugnata per omesso esame di fatto decisivo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la Corte d’appello del tutto omesso di considerare i rilevanti danni arrecati dal V. alla BCC, che di per sé soli considerati e comunque, ove valutati, unitamente alla mancanza disciplinare accertata in sentenza, avevano invece carattere decisivo ai fini di ritenere giustificato il licenziamento.

4.- Con il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 2119 c.c. e L. n. 604 del 1966, art. 3, per aver ritenuto sproporzionato il licenziamento de quo, discostandosi palesemente dai parametri di valutazione della sussistenza della giusta causa/giustificato motivo di licenziamento elaborati dalla giurisprudenza di codesta S.C., in particolare con riferimento al rapporto di lavoro bancario.

5. – Con il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 18, comma 4 e 5, ai sensi della L. n. 300 del 1970, per avere la sentenza impugnata disposto la reintegra del lavoratore con riferimento ad una ipotesi di ritenuta illegittimità del licenziamento per difetto di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato.

6.- Con il sesto subordinato motivo, nell’ipotesi in cui si volesse ritenere che la Corte di merito laddove ha affermato che l’art. 44 del c.c.n.l. ed il Regolamento disciplinare prevedono la sanzione espulsiva per notevole inadempimento o il ripetersi di mancanze tali da non consentire la prosecuzione del rapporto, mentre nella specie la pur rilevante condotta esposta avrebbe consentito una diversa sanzione non espulsivà abbia inteso dire che la mancanza addebitata al lavoratore rientrava in una delle fattispecie per le quali il c.c.n.l. ed il menzionato Regolamento prevedono una sanzione conservativa- per nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione (artt. 132 c.p.c., 118 d.a. c.p.c.) non avendo essa in alcun modo individuato quale sarebbe la fattispecie disciplinare (e neppure il relativo tipo di sanzione) contenuta nella normativa disciplinare applicabile al caso in esame.

7. I motivi, che per la loro connessione possono essere congiuntamente esaminati, ed in particolare il secondo, sono fondati.

La sentenza impugnata infatti, con motivazione gravemente insufficiente, ha affermato la sussistenza materiale del (grave) addebito contestato (riguardante la violazione degli obblighi legali di adeguata verifica della clientela nelle operazioni finanziarie), soprassedendo anche sul fatto che il V. non aveva neppure il potere interno di sottoscrivere tale documento (evincendone piuttosto, paradossalmente, l’insussistenza del fatto); quanto alla accertata falsità della firma di Della Corte (su modulo peraltro non in uso presso la BCSC), ha ricondotto inoltre, l’addebito ad una non meglio precisata infrazione con ipotizzata (ma neppure indicata) sanzione conservativa, violando così non solo i principi in materia esistenti nell’ordinamento (cfr. ad es. ed a contrario l’art. 18 comma 4. S.L. come novellato), ma anche i principi processuali e di rango costituzionale in ordine al “minimum” motivazionale dei provvedimenti giurisdizionali (cfr. sul punto, e plurimis, Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053).

Il ricorso, ed in particolare il secondo motivo, assorbiti i restanti, deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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