Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.34423 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27894-2015 proposto da:

S.G.S. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERANGELO SCACCHI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO;

– controricorrenti –

nonché contro I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LOREDANA DI SALVO, LORELLA FRASCONA’

che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 869/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 24/11/2014 R.G.N. 534/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere Dott. CAVALLARO LUIGI;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI ROBERTO;

visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 24.11.2014, la Corte d’appello di Torino ha confermato – per quanto qui rileva – la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da S.G.S. s.r.l. nei confronti del verbale di accertamento con cui le era stato contestato il mancato pagamento di contributi e premi su somme corrisposte ai propri dipendenti a titolo di rimborso spese.

La Corte, in particolare, ha ritenuto, conformemente all’accertamento effettuato in prime cure, che la corresponsione in busta paga dell’importo fisso di Lire 30.000, a fronte della dichiarazione dei dipendenti dell’azienda di aver sostenuto spese non documentabili di importo variabile (ancorché mai inferiore alla somma giornaliera di Lire 30.000), escludesse la natura restitutoria dell’erogazione e avvalorasse piuttosto la sua natura retributiva, con conseguente assoggettamento all’obbligo di versare su di essa i premi e contributi dovuti L. n. 153 del 1969, ex art. 12. Avverso tali statuizioni S.G.S. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L’INPS e l’INAIL hanno resistito con distinti controricorsi.

Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, L. n. 153 del 1969, art. 12 e art. 2729 c.c., per non avere la Corte di merito considerato che le somme mensilmente corrisposte ai lavoratori in trasferta, ancorché non costituenti rimborso a pie’ di lista, ben potevano rientrare nell’alveo della previsione dell’art. 51, comma 5, cit., secondo cui le indennità percepite per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale concorrerebbero a formare reddito per la parte eccedente la somma giornaliera di Lire 90.000, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il motivo è inammissibile.

Come risulta dallo stesso ricorso per cassazione (cfr. spec. pag. 17), nel corso del giudizio di primo grado, così come in quello in appello, l’odierna ricorrente ha sostenuto che le somme in questione venissero corrisposte ai propri dipendenti a titolo di rimborso a pie’ di lista, ancorché come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – avesse all’uopo dedotto capitoli di prova testimoniale che, incentrati com’erano sulla sola corresponsione forfetaria della somma di Lire 30.000, avevano finito con l’avallare la generale presunzione di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata). E dal momento che il combinato disposto del T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5 e della L. n. 153 del 1969, art. 12, disciplina diversamente il rimborso delle spese di trasferta a seconda che sia analitico, ossia ancorato agli esborsi per vitto, alloggio e viaggio effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero forfetario, qualora operato attraverso il riconoscimento di una provvista di denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, derivandone nel primo caso la non assoggettabilità della corresponsione alla contribuzione e ai premi, siccome rimborso spese, e nel secondo l’assoggettabilità di quella parte che, oltrepassando il limite massimo previsto dall’art. 51 cit., concorre alla formazione del reddito di lavoro, deve senz’altro rilevarsi la novità e inammissibilità della doglianza, non essendo consentita, in questa sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto su circostanze mai dedotte in precedenza e implicanti un diverso tema di indagine e di decisione (così, tra le più recenti, Cass. n. 25014 del 2016).

Ne’ a contrarie conclusioni induce il fatto che questa stessa Corte, nell’affermare la natura mista dell’indennità di missione corrisposta ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti L. n. 195 del 1958, ex art. 40, ultimo comma, (per come sostituito dalla L. n. 1 del 1981, art. 7), abbia affermato che la determinazione della natura risarcitoria o retributiva dell’indennità di trasferta postula una valutazione giuridica e non un mero apprezzamento di mero fatto sottratto al giudizio di legittimità (così Cass. n. 22440 del 2014, erroneamente indicata con il n. 22640 a pag. 16 del ricorso per cassazione), giacché in quel caso si controverteva appunto della natura risarcitoria o retributiva dell’indennità di missione, che è questione di applicazione del T.U. n. 917 del 1986, art. 52 o dell’art. 51, che “prescinde dall’esame della specifica situazione del contribuente” (così Cass. n. 22440 del 2014, cit.), mentre nella specie è proprio il fatto della scelta del contribuente tra i diversi regimi apprestati dal T.U. n. 917 del 1986, art. 51, comma 5, che si pretenderebbe di introdurre in questa sede di legittimità in modo affatto diverso da come prospettato nei precedenti gradi di merito.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza.

Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono anche i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 7.400,00, di cui Euro 7.200,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti controricorrenti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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