Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34426 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6088/2018 proposto da:

D.L., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Natale Aniello, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.V., domiciliata in Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Ragone Lucia, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 789/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal cons. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che chiede il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Nel giudizio di separazione personale tra D.L. e R.V., la Corte di appello di Salerno, con la sentenza depositata il 29/08/2017, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Salerno, riconoscendo l’addebito di responsabilità della separazione personale a carico del marito per i comportamenti violenti avuti nei confronti della moglie nel corso del matrimonio. Per il resto, ha confermato la decisione di primo grado.

D. ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo, seguito da memoria; R. ha replicato con controricorso.

Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con l’unico, complesso, motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonché dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di addebito della separazione, fondata su dichiarazioni, a parere del ricorrente, non utilizzabili in quanto rese de relato actoris; nonché su ulteriori dichiarazioni rese dai figli della controricorrente, R.V., già ritenute non attendibili sentenza passata in giudicato, nell’ambito di processo penale a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti in famiglia e violenza privata.

2. Il ricorso in parte è infondato ed in parte inammissibile.

3. Le dichiarazioni rese da testimoni su circostanze di fatto apprese dalla viva voce di una delle parti in causa, ed a questa favorevoli, per costante giurisprudenza di legittimità, rivestono un valore dimostrativo pressoché nullo (Cass. n. 7746 del 08/04/2020; Cass. n. 1320 del 19/01/2017): tal fatta di testimonianza, infatti, ha per oggetto non l’accadimento che la parte si propone di dimostrare, ma le dichiarazioni da questa rese. Tuttavia, le testimonianze de relato ex parte actoris possono concorrere a determinare il convincimento del giudice, ove valutate in relazione a circostanze obiettive e soggettive o ad altre risultanze probatorie che ne suffraghino il contenuto, specie quando la testimonianza attenga a comportamenti intimi e riservati delle parti, insuscettibili di percezione diretta dai testimoni o di indagine tecnica (Cass. n. 2815 del 08/02/2006; Cass. n. 18352 del 31/07/2013).

Non è pertanto sufficiente la critica mossa ad uno degli elementi probatori considerati dal giudice del merito per inficiare la complessiva valutazione da questo compiuta, sulla base del complesso probatorio formato anche da altri elementi, consistenti, nel caso di specie, nelle risultanze di certificazione medica e nelle dichiarazioni rese dai figli minori.

Quanto alla lamentata inattendibilità delle testimonianze rese dai figli minori della coppia, essa è stata ritenuta non con riferimento ai fatti oggetto del presente giudizio, ma ai fatti, commessi in danno dei minori stessi, addebitati al ricorrente nell’ambito di giudizio penale svoltosi nei suoi confronti. Il giudizio di addebito della separazione, invece, si fonda, su un comportamento aggressivo e violento tenuto dal ricorrente nei confronti della moglie, estraneo al giudizio penate del quale si è detto.

Va aggiunto che la decisione impugnata si fonda sulle consulenze tecniche svoltesi sia nel corso del giudizio civile, che nel corso del giudizio penale, senza che tuttavia emerga, alla stregua del ricorso, in assolvimento dell’onere di specificità, o della stessa sentenza impugnata che le questioni sottoposte a questa Corte – relative all’inidoneità dei figli a rendere testimonianza – siano state tempestivamente prospettate in relazione alle risultanze di consulenze tecniche svolte in epoca di gran lunga anteriore alla pronuncia penale, e siano state tempestivamente e specificatamente sottoposte alla Corte di appello, di guisa che la questione risulta nel complesso nuova.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in Euro 6.000,00=, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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