Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34427 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7629/2013 R.G. proposto da:

M.V., res.in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Nicoletta Austoni di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el. dom.ta;

– ricorrente –

contro

Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 150/06/12 del 24.7.12;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal Consigliere Dott. Stalla Giacomo Maria;

udito il Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per l’accoglimento.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. M.V., commercialista in Sondrio, propone quattro articolati motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 150/06/12 del 24.7.2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento n. 130/2010; avviso notificatole dal Comune di Sondrio per Ici ed accessori dal 21 settembre al 31 dicembre 2008 (3/12 di anno) su terreni (f. *****, nn. ***** e *****) già nella sua nuda proprietà e consolidatisi nella piena proprietà per effetto del decesso (20 settembre 2008) della madre usufruttuaria ex lege (in quanto beni di provenienza dal marito premorto).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto di dover confermare la sentenza di primo grado “in quanto, risalendo alla morte del padre della contribuente avvenuta il 30 agosto 1966, alla madre spettava l’usufrutto della metà del patrimonio ereditato e non l’intero. Per cui, siccome tali terreni non figurano nella denuncia di successione della madre e la denuncia di variazione non è stata presentata dall’erede, l’imposta per l’anno in esame è dovuta così come è stata accertata dal Comune”.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso si lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 – violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 61,L. n. 241 del 1990, art. 18 e L. n. 383 del 2001, art. 15.2. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che il consolidamento dell’usufrutto per causa di morte avveniva per semplice voltura catastale (regolarmente eseguita) e non doveva essere indicato nella denuncia di successione (in quanto non più tassato); inoltre la dichiarazione di successione veniva comunque trasmessa ai Comuni dov’erano ubicati gli immobili assoggettati ad imposizione, e la dichiarazione Ici non era più obbligatoria a partire dall’anno 2008, con l’instaurazione delle procedure e dei modelli telematici.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, art. 10, comma 4, e del Regolamento Comunale Ici, art. 6. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che essa ricorrente era nuda proprietaria al 100% dei terreni pervenutile per successione del padre M.M., deceduto nel 1966, mentre la madre era “usufruttuaria more uxorio” (come tale gravata dall’obbligo Ici). In tale veste la madre aveva presentato dichiarazione originaria Ici nell’anno 1993 ed aveva sempre eseguito i pagamenti d’imposta, valevoli anche per conto degli altri contitolari di altro diritto reale sui beni medesimi.

Con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancata rispondenza tra chiesto e pronunciato. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato né l’eccezione di avvenuta presentazione della dichiarazione Ici 1993 da parte dell’usufruttuaria, né – soprattutto – l’eccezione di avvenuto regolare pagamento dell’Ici relativa al periodo dedotto in giudizio, ciò in conformità alla dichiarazione originaria e per il possesso del 100%.

p. 2.2 Sono fondati nei termini che seguono, con assorbimento delle ulteriori censure, il primo ed il secondo motivo di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la legittimità dell’avviso di accertamento in questione (interamente relativo alla frazione dell’annualità 2008 successiva al decesso della madre D.M.L., dante causa della ricorrente) sul presupposto che la M. non avesse presentato denuncia di variazione ai fini Ici, così da rappresentare al Comune di Sondrio l’avvenuto consolidamento in capo a se stessa in quanto già nuda proprietaria – dell’usufrutto per legge spettante alla madre sulle particelle in questione (in quanto derivanti dalla successione del marito premorto nel 1966).

Orbene, questa ragione decisoria appare errata alla luce di quanto già affermato da questa corte di legittimità circa il venir meno, a far data dal 2008, dell’obbligo di dichiarazione o variazione Ici, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 10, in tutti i casi in cui l’elemento di rilevanza impositiva sia direttamente attingibile dall’amministrazione comunale attraverso convalidate procedure telematiche di trasmissione ed archiviazione.

Ha, più in particolare, osservato Cass. n. 28043/18, proprio con riguardo ad un avviso di accertamento Ici 2008, che: “il D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, ha disposto, con decorrenza dall’anno 2007, la soppressione degli obblighi della dichiarazione o comunicazione ICI, di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4. La L. n. 296 del 2006, ha aggiunto alla citata disposizione del citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53, il seguente periodo: “Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, art. 3 bis, concernente la disciplina del modello unico informatico”. L’efficacia della soppressione dell’obbligo di dichiarazione o comunicazione era collegata dal citato D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 53 e successive modifiche, alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’allora Agenzia del Territorio, al fine di consentire ai Comuni di usufruire delle informazioni necessarie per l’effettuazione dei controlli relativi agli accertamenti ICI, che altrimenti avrebbero potuto essere noti agli enti locali solo attraverso la dichiarazione o comunicazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4. Il provvedimento direttoriale in questione è intervenuto in data 18 dicembre 2007, alla quale è stata quindi accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali per il Comune”.

Nel caso di specie, risultava dalle visure catastali prodotte in giudizio dalla stessa amministrazione comunale (riportate in ricorso per autosufficienza) che le particelle accertate, di cui al Foglio ***** nn. ***** e *****, erano in effetti state dedotte dalla contribuente in atti di variazione catastale per “ricongiungimento di usufrutto” e “riunione di usufrutto D.M.L.” a decorrere dal 20 settembre 2008, così da rendersi senz’altro conoscibili ed opponibili al Comune di Sondrio, il quale era così stato posto in grado – pur in assenza di denuncia o dichiarazione – di riscontrare la variazione e l’avvenuto integrale pagamento del tributo, per l’arco temporale in questione, dalla M. nella sua sopravvenuta qualità di piena proprietaria delle particelle in esame.

Particelle già dichiarate dalla D.M. fin dal 1993, nella sua qualità di usufruttuaria e legittimata passiva all’imposizione del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 3, anche per conto degli altri titolari di un diritto reale sui medesimi cespiti.

Ne segue dunque l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art. 384 c.p.c. per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario ed annullamento ell’avviso di accertamento in questione.

Il sopravvenire degli elementi normativi ed interpretativi di cui si è dato conto depone per la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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