Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.34428 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nel ricorso n. 10378/13, proposto da:

M.V., res. in Sondrio, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Nicoletta Austoni di Lecco come da procura in atti, presso la quale è el. dom.ta;

– ricorrente –

contro

Comune di Sondrio, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n. 178/06/12 del 5-7/3.10.2012;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.11.21 dal Consigliere Dott. Stalla Giacomo Maria;

udito il Procuratore Generale Dott. De Matteis Stanislao che ha concluso per l’accoglimento.

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE p. 1. M.V., commercialista in Sondrio, propone nove motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 178/06/12 del 5 luglio -3 ottobre 2012, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia, decidendo sugli appelli riuniti nn. 8362-8363/11 a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento nn. 129 e 131 notificatile per maggiore Ici 2008 ed accessori dal Comune di Sondrio (in parte relativi al periodo dal 1.1.08 al 20.9.08, data del decesso della madre D.M.L. alla quale essa ricorrente era succeduta nella piena proprietà degli immobili tassati).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:

– infondata era l’istanza di sospensione necessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della decisione della Corte di Cassazione su altre annualità Ici, non essendo tale sospensione “prevista dalla disposizione citata”;

– la particella F. ***** n. ***** non era inesistente, in quanto “soppressa ed unita alla particella n. 282 a far data dal 13 luglio 2009”;

– le particelle F. ***** nn. ***** e *****, mai dichiarate ai fini Ici, erano possedute congiuntamente dalla contribuente e dalla madre quale usufruttuaria parziale (perché pervenute per successione dal padre M.M., deceduto nel 1966), ed erano assoggettate a riduzione del 20% non già del 50%; infondata era inoltre la tesi della contribuente circa l’asserita sovrastima della partita n. 6549 alla quale appartenevano le particelle in questione;

– corretta era la liquidazione Ici per la particella F.***** n. *****, posto che quest’ultima, diversamente da quanto sostenuto dalla contribuente, doveva ritenersi edificabile sulla base del PRG e delle norme di attuazione;

– la riduzione del 50% sui fabbricati inagibili, D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 8, era subordinata alla richiesta di perizia all’ufficio tecnico comunale ovvero alla presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità e la mancata utilizzazione in concreto, incombenze entrambe nella specie disattese (quantomeno per l’annualità in discorso);

– inammissibile, perché non sollevata in primo grado, era la questione della asserita inesistenza dell’area, di 14 m2, di cui in F. ***** n. *****.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata Comune di Sondrio.

Fissato all’udienza pubblica odierna, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal sopravvenuto del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla L. conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

p. 2.1 Con il primo ed il secondo motivo di ricorso la contribuente lamenta violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla sospensione necessaria del processo e sulla vincolatività del giudicato esterno. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale sospeso il giudizio fin vista la (del resto imminente) decisione della Corte di Cassazione investita di analoghe questioni, come da essa ricorrente esposto nella memoria D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 depositata in entrambi gli appelli poi riuniti.

In ogni caso, visto il sopravvenuto giudicato a sé favorevole di cui alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 11366 e 11367 del 6 luglio 2012, entrambe reiettive dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio, la contribuente dichiarava di volersi avvalere di queste pronunce perché concernenti i medesimi immobili e le medesime problematiche dedotte nel presente giudizio.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3 – violazione e falsa applicazione nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 per quanto concerne la soppressione dell’area foglio ***** n. ***** e la sua riferibilità ad un’area inedificabile.

Con il quarto e quinto motivo di ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992 e del Regolamento Ici del Comune di Sondrio (art. 6) per quanto concerne le aree F ***** nn. ***** e *****; non avendo considerato la Commissione Tributaria Regionale che si trattava di aree: – non già “non dichiarate” ai fini Ici, bensì “dichiarate a valore zero”; – già oggetto di usufrutto della madre poi consolidatosi, con il decesso di questa, nella piena proprietà di essa ricorrente; – per le quali l’imposta era stata sempre regolarmente versata (da qui la violazione del divieto di doppia imposizione da parte del Comune); – comunque sovrastimate e confluite nella partita n. 6549 oggetto di accessione invertita a favore dell’Anas.

Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione del presupposto soggettivo di imposizione Ici ex D.Lgs. n. 504 del 1992, dal momento che la particella foglio ***** n. ***** non poteva imputarsi alla ricorrente né, fino al 20 settembre 2008, alla madre defunta, in quanto rinveniente dalla eredità di D.M.R. (deceduto nell’agosto 1972), mai accettata né espressamente né tacitamente. Ne’ questa imputazione soggettiva poteva derivare, come erroneamente affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, per effetto di acquisto della proprietà per usucapione ultraventennale, in quanto mai formalizzato e fatto constare.

Con il settimo motivo di ricorso si deduce violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1 in relazione all’area foglio ***** n. *****, in quanto comunque sovrastimata in ragione del suo carattere inedificabile di fatto (zona boschiva impervia ed inaccessibile).

Con l’ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 8 ed 11 in relazione ai fabbricati inagibili. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che lo stato di inagibilità era stato denunciato fin dalla dichiarazione originaria del 1993 e quindi non necessitava, in assenza di variazioni o accertamenti, di ulteriori dichiarazioni o richieste di perizia; tanto più che la riduzione del 50% per inagibilità era sempre stata riconosciuta alla propria dante causa, salvo omessi o errati rimborsi da parte del Comune.

Con il nono motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5 – omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’inesistenza della particella foglio ***** n. ***** per errore di mappa. Si trattava di questione che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale nell’appello n. 8363/11, era stata ampiamente discussa fin dal primo grado di giudizio mediante contestazione complessiva dell’avviso di accertamento n. ***** e deduzione di altra sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia che aveva già accertato l’errore di mappa in questione.

p. 2.2 E’ fondato, con effetto assorbente delle altre censure, il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui la ricorrente fa valere il giudicato a sé favorevole formatosi – per effetto delle citate sentenze di questa corte di legittimità nn. 11366-7/12 – rispettivamente sulle sentenze della Commissione Tributaria Regionale Lombardia nn. 74 e 75 del 25.6.09 che hanno disposto l’annullamento di analoghi avvisi di accertamento Ici per l’anno 2005 (acc.nn. 836 e 1447/07).

La natura rituale delle menzionate decisioni di legittimità (inammissibilità dei ricorsi proposti dal Comune di Sondrio per difetto di formulazione di specifici quesiti di diritto e, comunque, per difetto di autosufficienza) non esclude l’efficacia sostanziale del giudicato di annullamento degli avvisi, come formatosi, successivamente alla deliberazione della decisione qui impugnata, sulle sentenze di merito fatte oggetto dei ricorsi dichiarati inammissibili.

Ed il così disposto annullamento giudiziale degli avvisi in questione – proprio perché ormai definitivo ed irrevocabile – esplica effetto sul presente giudizio anche se relativo ad annualità impositiva diversa da quella qui dedotta.

Va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata” (Cass. 4832/15; così, tra le altre: Cass. 6953/15; 20257/15).

Si tratta di orientamento che trova origine in Cass. SU 13916/06, secondo cui “qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell’autonomia dei periodi d’imposta, in quanto l’indifferenza della fattispecie costitutiva dell’obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d’imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d’altronde coerente non solo con l’oggetto del giudizio tributario, che attraverso l’impugnazione dell’atto mira all’accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell’accertamento dell’Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolva nell’annullamento dell’atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l’efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale “norma agendi” cui devono conformarsi tanto l’Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell’individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d’imposta”.

L’espansione nel tempo del giudicato esterno così formatosi presuppone dunque – in contesto di invarianza normativa – che tra le diverse annualità sussista identità e continuità di presupposti fattuali costitutivi del rapporto impositivo; con conseguente permanenza degli effetti dell’accertamento operato con riguardo ad una determinata annualità.

Orbene, nel caso in esame le decisioni in giudicato sono intercorse: tra le stesse parti ( M.V. ed il Comune Sondrio);

in ordine allo stesso tributo (Ici);

in relazione ai medesimi immobili (terreni e fabbricati di cui al F. *****, part. nn. *****, *****, *****, *****);

all’esito della valutazione fattuale e di qualificazione giuridica degli stessi motivi di opposizione agli avvisi e delle stesse eccezioni dedotte nel presente giudizio (quanto a non imponibilità delle aree Foglio ***** n. ***** per errore di mappa; Foglio ***** n. ***** in quanto terreno intestato a D.M.R., deceduto nel 1972; Foglio ***** n. ***** perché costituita da rampa di accesso e porzione di tetto di immobile; Foglio ***** nn. ***** e ***** in quanto aree dichiarate dall’usufruttuaria con la dichiarazione originaria del 1993 e divenute edificabili dal 2000; diritto all’abbattimento Ici del 50% sui fabbricati inagibili perché regolarmente dichiarati dalla dante causa nel 1993 e non necessitanti di successiva dichiarazione in variazione).

Facendo applicazione del su riportato indirizzo di legittimità è dunque evidente come il giudicato di annullamento degli avvisi di accertamento Ici 2005 si sia basato su elementi, non già formali o personali specificamente riferibili ad essi soltanto, bensì concernenti i presupposti oggettivi dell’imposizione (catastalmente rilevabili) attraverso la valutazione dell’effettiva sussistenza ed imponibilità delle dedotte particelle catastali; dunque, elementi per loro natura intrinsecamente durevoli nel tempo e come tali suscettibili di rilevare anche sulle annualità di imposta immediatamente successive.

Ciò a maggior ragione in un contesto nel quale nessun elemento di effettiva frattura e discontinuità, rispetto all’annualità coperta da giudicato, può evincersi dalle risultanze di causa riportate in ricorso e comunque attingibili da questa Corte.

Ne seguono, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c., con accoglimento del ricorso originario della contribuente ed annullamento degli avvisi; le spese di lite vengono compensate anche in ragione del sopravvenire in corso di causa del suddetto giudicato.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente;

– spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, tenutasi con modalità da remoto, il 5 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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