Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34429 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10838/2018 proposto da:

A.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Michele Dell’Agnese, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza dei Prati degli Strozzi n. 32, presso lo studio dell’avvocato Franco Ledda, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 323/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 08/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2021 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 323/2018 dell’8.2.2018 ha respinto l’appello proposto da A.M. avverso la decisione di prima istanza che lo aveva condannato alla corresponsione in favore dell’ex-coniuge M.A. dell’assegno divorzile previsto dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, e che aveva posto a carico del medesimo anche le spese di mantenimento del figlio seco convivente.

La Corte ha motivato le proprie ragioni, quanto alle doglianze divorzili, prendendo le distanze dai principi enunciati da Cass. 11504/2017, di cui l’appellante aveva reclamato l’estensione al caso di specie onde acclarare la condizione di autosuifficienza economica dell’ex-coniuge, sul punto ritenendo di riaffermare che l’assegno divorzile conserva immutata la sua natura di “forma di protezione del coniuge economicamente più debole a fronte del sostanziale deterioramento delle proprie condizioni personali di vita dipendente dallo scioglimento del matrimonio”; e quanto alle doglianze in punto di mantenimento rilevando il difetto di legittimazione dell’istante in quanto il figlio non era più convivente presso il padre avendo trasferito la propria residenza altrove.

Per la cassazione di questa decisione l’ A., oggi ricorrente, si affida quattro motivi di ricorso ai quali resiste la M. con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Va previamente dichiarata l’inammissibilità della memoria depositata dall’ A. il 4.10.2021, poiché il relativo potere era stato consumato dal medesimo con la memoria già versata in atti.

3.1. Il ricorso – che non incorre nelle preclusioni opposte dalla controricorrente, posto che gli antecedenti di causa risultano compiutamente illustrati, i motivi sviluppati non evidenziano profili di promiscuità e l’art. 348-ter c.p.c. non si applica alle controversie di cui all’art. 348-bis c.p.c., comma 2, lett. a), allega con il primo motivo che la Corte d’Appello, violando la L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, nonché gli artt. 112,115 e 116 c.p.c., avrebbe “cucito addosso all’appellante una presunta forza economica” del tutto inappropriata, posto che, contrariamente a quanto affermato in sentenza, l’ A. non svolgeva l’attività di odontoiatra, ma quella di odontotecnico ed aveva dimostrato il peggioramento della propria situazione economica, associandosi a questo proposito alla richiesta della controparte di dar corso agli opportuni accertamenti di polizia tributaria.

Parimenti con il secondo motivo di ricorso si denuncia la contrarietà dell’impugnata decisione, per violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5 nonché degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. agli enunciati di Cass. 11504/2017, poiché dissentendo da essa la Corte d’Appello “avrebbe introdotto argomentazioni che rappresentano palesi forzature della L. n. 898 del 1970, art. 5 e dei principi dell’ordinamento e che tendono a confermare le ingiustificate posizioni di rendita ormai anacronistiche e superate”, senza tuttavia misurarsi con le particolarità del caso concreto ovvero senza considerare la situazione economica della M., senza confrontarla con quella dell’ex coniuge e senza neppure giustificare i criteri in base ai quali aveva proceduto a determinare l’entità dell’assegno.

3.2. Ancorché l’ordine espositivo delle questioni imporrebbe di procedere all’esame dei motivi in rassegna prendendo avvio dal primo di essi, il principio della ragione più liquida, che si impone qui in considerazione dei nuovi assetti impressi alla materia dal pronunciamento a SS.UU. intervenuto con la sentenza 18287/2018, consente di esaminare prioritariamente il secondo motivo di ricorso che è fondato e che va pertanto accolto, con conseguente assorbimento del primo motivo.

Orbene, nuovamente attinte su richiesta di parte ricorrente che si era vista sfavorita dalla risoluzione della vertenza avente ad oggetto la percezione dell’assegno divorzile secondo gli enunciati di Cass. 11504/2017, le SS.UU. con la sentenza 11/07/2018, n. 18287, dandosi cura di rivisitare approfonditamente la questione – in ciò sollecitate segnatamente dall’ampio clamore destato dalla citata sentenza 11504/2017 che, enunciando il parametro “dell’indipendenza o autosufficienza economica” aveva sovvertito un più che consolidato panorama di diritto vivente, da oltre un trentennio orientato a commisurare l’entità dell’assegno divorzile al “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio” pur senza disperdere la fecondità sottesa al nuovo approccio delineato dal citato precedente, impegnato a raccogliere anche nella ponderazione degli aspetti della solidarietà post-matrimoniale aventi più diretta incidenza patrimoniale i riflessi di una mutata valorizzazione delle scelte personali e delle loro conseguenze sotto il profilo dell’autoresponsabilità, da valutarsi nel contesto costituzionale all’interno del quale tali scelte e la loro protezione giuridica si collocano, hanno ritenuto di dover abbandonare, in questo segnando anche un distacco dall’orientamento fin’allora prevalente, “la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, nel testo risultante dalla novellazione operatane dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito dagli artt. 2,3 e 29 Cost.”. E’ cosi maturata la convinzione, suggerita dalla constatazione che il parametro dell’adeguatezza enunciato dall’art. 5 ha carattere intrinsecamente relativo e che esso impone perciò una valutazione comparativa condotta in armonia con i criteri indicatori che figurano nell’incipit della norma, che “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”. Da ciò discende che “il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

Lungo questa linea di pensiero la giurisprudenza successiva all’arresto delle SS.UU. è venuta poi precisando, sulla premessa ormai incontestata che l’assegno divorzile è volto “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass., Sez. I, 26/06/2019, n. 17098), che “i criteri attributivi e determinativi dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, in ragione della finalità composita – assistenziale perequativa e compensativa – del detto assegno” (Cass., Sez. I, 11/12/2019, n. 32398); e che nello stimare il diritto all’assegno divorzile rivendicato dal coniuge economicamente più debole “occorre accertare se tale squilibrio sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all’interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due” (Cass., Sez. I, 30/08/2019, n. 21926). In sintesi, “l’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita – assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l’esigenza perequativa” (Cass., Sez. I, 17/02/2021, n. 4215). E da ciò si è tratta ragione per mettere a punto un compendio di indicazioni operative in grado di indirizzare fruttuosamente il giudizio che compete al riguardo al giudice di merito affermando che “al fine di accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, restando irrilevante il pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve verificare a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente (ovvero di minori proporzioni), b) se, in costanza di matrimonio, gli ex coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze familiari, c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da riequilibrare, d) quale sia l’entità concreta dello spostamento patrimoniale e la conseguente esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari” (Cass., Sez. VI- I, 11/08/2021, n. 22738).

La decisione impugnata non riflette questo quadro di riferimento e va per questo doverosamente cassata.

3.3. Non è inopportuno aggiungere nel disporre in questi termini, come già si è fatto altrove (Cass., Sez. I, 23/04/2019, n. 11178), che la cassazione della pronuncia impugnata con rinvio per un vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti in virtù di un nuovo orientamento interpretativo i termini giuridici della controversia così da richiedere l’accertamento di fatti, intesi in senso storico e normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice del merito, impone, perché si possa dispiegare effettivamente il diritto di difesa, che le parti nell’instaurando giudizio di rinvio siano rimesse nei poteri di allegazione e prova conseguenti alle esigenze istruttorie conseguenti al nuovo principio di diritto cui dovrà uniformarsi la decisione da assumere in quella sede.

4.1. Con il terzo motivo di ricorso si impugna il capo della sentenza qui impugnata con cui la Corte d’Appello, violando gli artt. 345 e 116 c.p.c., ha rilevato il difetto di legittimazione dell’ A. quanto alla domanda di mantenimento prendendo a tal fine “in considerazione una eccezione ed un documento (certificato anagrafico) rispettivamente sollevata e prodotto nel giudizio di appello, in violazione del principio di cui all’art. 345 c.p.c.”.

4.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che nel giudizio divorzile – che in appello, si svolge, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 15, secondo le regole del rito camerale, caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla semplicità delle forme – va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario, con la riflessa conseguenza di ritenere ammissibile anche in sede di appello le acquisizioni documentali altrimenti non consentite dall’art. 345 c.p.c., sempreché sia garantito il diritto dell’altra parte ad interloquire sulla tardiva produzione documentale e quindi il principio del contraddittorio (Cass., Sez. I, 30/11/2020, n. 27234; Cass., Sez., I, 13/04/2012, n. 5876; Cass., Sez. I, 27/05/2005, n. 11319).

5. Con il quarto motivo di ricorso si questiona sulla regolazione delle spese di lite.

Ne va dichiarato l’assorbimento in considerazione del pronunciato accoglimento del secondo motivo di ricorso.

6. Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso, restano assorbiti il primo ed il quarto e va respinto il terzo motivo.

La causa, debitamente cassata l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto, va rinviata al giudice a quo che provvederà anche a statuire nuovamente sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo ed il quarto motivo e rigetta il terzo motivo; cassa l’impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d’Appello di Venezia che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente ordinanza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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