LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19245/2015 proposto da:
Fallimento n. 37/2014 Tribunale di Mantova della ***** S.p.a. in liquidazione, in persona dei curatori fall.re avv. Gandolfi Alberto e Dott. Gasparini Luca, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Somalia n. 67, presso lo studio dell’avvocato Gradara Rita, rappresentato e difeso dall’avvocato Sarzi Sartori Stefano, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico n. 1, presso lo studio dell’avvocato Prosperi Mangili Lorenzo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Miglietta Antonio, Riva Berni Riccardo, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MANTOVA, del 22/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Mantova, con decreto depositato il 22.6.2015, ha accolto l’opposizione proposta L. Fall., ex art. 98, da J.M. – cessionaria del credito originariamente vantato dal marito V.A. – avverso il decreto con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la domanda di insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, al passivo del fallimento ***** s.p.a. in liquidazione del credito dell’importo di Euro 19.700, oltre interessi, richiesto a titolo di compenso per l’attività di sindaco svolta dal V. a favore della società poi fallita nel corso degli anni 2011 e 2012.
Il Tribunale di Mantova ha preliminarmente rigettato l’eccezione del fallimento di inadempimento della prestazione da parte del sindaco evidenziando che lo stesso G.D., nell’affermare che la prestazione professionale del V. era stata “inutiliter data”, aveva implicitamente riconosciuto che la stessa era stata resa. Inoltre, non risultando dal decreto opposto che fosse stata sollevata alcuna contestazione in ordine al quantum della pretesa, quanto sostenuto dalla difesa della curatela su tale specifico punto era privo di pregio.
Infine, il Tribunale di Mantova ha accolto l’impostazione difensiva dell’opponente secondo cui difettavano, nel caso di specie, i presupposti per la compensazione vantato dal fallimento di facile e pronta soluzione.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento ***** spa in liquidazione affidandolo a quattro motivi.
J.M. ha resistito in giudizio con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e, segnatamente, la nullità del decreto opposto per omessa pronuncia del Tribunale di Mantova sull’eccezione di inadempimento formulata dalla curatela.
Si duole la procedura che il provvedimento del Giudice Delegato non lasciava alcun dubbio interpretativo in ordine all’intervenuto accertamento del grave inadempimento da parte del sindaco V.A. ai doveri posti a suo carico dalla legge, essendo stato evidenziato l’omesso svolgimento di qualsiasi attività di controllo e vigilanza sul comportamento posto in essere dagli amministratori della società fallita nel corso del 2012 e degli anni precedenti.
Inoltre, l’eccezione di inadempimento era stata illustrata dalla curatela nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo con le argomentazioni trascritte al punto 1 del ricorso per cassazione nelle pagine da 3 a 7.
Il Tribunale di Mantova, sull’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, si era limitata a trascrivere solo una parte del provvedimento del giudice delegato che aveva respinto la domanda di ammissione allo stato passivo, facendo discendere la prova dell’esecuzione della prestazione da parte del sindaco (e del conseguente diritto al pagamento) dall’atecnico utilizzo da parte del G.D. della locuzione latina “inutiliter data”, la quale avrebbe dovuto essere invece interpretata nel senso di inesatto adempimento e non nel consueto significato processualistico.
In proposito, l’interpretazione complessiva del provvedimento di esclusione del credito non lasciava alcun dubbio in ordine al gravissimo inadempimento contestato ai sindaci (e riconosciuto dal G.D.), esplicitato con la analitica precisazione delle omissioni contestate.
Orbene, l’eccezione di inadempimento della curatela non era stata minimamente trattata dal Tribunale nel decreto impugnato.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. in relazione agli artt. 2403 e 2407 c.c..
Espone la procedura ricorrente che, anche ammettendo che fosse stata riconosciuta una pronuncia sull’eccezione di inadempimento, il decreto impugnato ha integrato, in presenza di una contestazione di inadempimento carico del sindaco V., una violazione dell’art. 1460 c.c..
In particolare, la contestazione di inadempimento non era stata contrastata in alcun modo dalla sig.ra M., con l’offerta della prova dell’adempimento dei doveri imposti al Collegio Sindacale ex artt. 2403 e 2407 c.c., essendosi l’opponente limitata a contestare l’accertamento della responsabilità del sindaco V., stante la pendenza dell’azione di responsabilità.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 93, comma 3, n. 2, 3) e comma 6, art. 99, comma 7, artt. 2402 e 2697 c.c..
Espone la curatela di aver evidenziato nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo che il diritto di credito vantato dal sindaco (ceduto alla sig.ra M.) non solo difettava nell’an, ma anche nel quantum.
Deduce la ricorrente che il Tribunale di Mantova, nell’affermare che l’eccezione dalla stessa sollevata in ordine al quantum debeatur era priva di pregio non risultando dal decreto opposto che fosse stata sollevata una contestazione sul punto specifico, aveva (implicitamente) rigettato tale eccezione per essere la stessa stata introdotta per la prima volta in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo, così ritenendo erroneamente l’esistenza di preclusioni in tale giudizio non previste, tuttavia, dalla L.Fall., art. 99, comma 7.
4. Tutti e tre motivi, da esaminare unitariamente, avendo ad oggetto questioni connesse, sono fondati.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., posto che integra la nozione di eccezione di inadempimento non solo la allegazione di mancata esecuzione della prestazione contrattuale, ma anche la deduzione dell’inesatto adempimento (vedi Cass. n. 14986/2021; vedi anche Cass. n. 13685/2019), non vi è dubbio che il Tribunale di Mantova abbia omesso di pronunciarsi sull’eccezione di grave inadempimento sollevata dalla curatela, la quale – come si evince dallo stesso provvedimento del G.D. di rigetto della domanda di ammissione allo stato passivo (trascritto dal ricorrente nel proprio ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) – era stata fondata sulla dedotta mancata osservanza dei doveri imposti ai sindaci nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza sul comportamento degli amministratori.
Va, inoltre, osservato che, a prescindere dal contenuto del provvedimento del G.D. – che, peraltro, non dà adito ad alcun dubbio interpretativo in ordine all’accertamento da parte del G.D. del grave inadempimento da parte del Dott. V. nello svolgimento dell’attività di sindaco – la curatela (come dalla stessa allegato in modo analitico nel ricorso in ossequio al principio di autosufficienza), aveva riproposto l’eccezione di inadempimento (da intendersi chiaramente nei termini di inesatto adempimento) nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, sulla quale il Tribunale di Mantova non si e’, tuttavia, effettivamente pronunciato.
Il decreto impugnato si e’, infatti, limitato a valorizzare il profilo, peraltro, non contestato, della esecuzione della prestazione, ma senza esaminare il reale oggetto della contestazione della curatela, ovvero la mancata osservanza da parte del V., nello svolgimento del suo incarico, degli obblighi imposti dalla legge a carico dei sindaci nell’esercizio dell’attività di controllo e vigilanza dell’attività degli amministratori. Ne consegue che il provvedimento del Tribunale di Mantova è incorso nel vizio di omessa pronuncia sull’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela.
In ogni caso, è parimenti fondata la dedotta violazione (da parte della curatela) dell’art. 1460 c.c..
Va osservato che se è pur vero che, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento; tuttavia, eguale criterio di riparto dell’onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l’adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell’obbligazione.
Tali principi valgono anche nel caso in cui sia dedotto non l’inadempimento dell’obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente per il creditore istante – o per il debitore che ha sollevato l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. – la mera allegazione dell’inesattezza dell’adempimento, gravando ancora una volta sulla controparte l’onere di dimostrare l’avvenuto, esatto adempimento. (Sez. U, n. 13533/2001; n. 8615/2006, n. 15659/2011, n. 826/2015, n. 98/2019).
Nel caso di specie, il decreto impugnato non ha fatto buon uso dei principi di diritto elaborati da questa Corte, avendo il Tribunale ritenuto infondata l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, nonostante che la sig.ra M. non avesse neppure offerto la prova dell’adempimento, da parte del Dott. V., dei doveri imposti al Collegio Sindacale ex artt. 2403 e 2407 c.c..
Infine, quanto alla dedotta violazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 93, comma 3, n. 2, 3) e comma 6, art. 99, comma 7, va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 7918 del 18/05/2012; vedi recentemente Cass. n. 22386/2019 e Cass. n. 27940/2020), che il sistema delle impugnazioni in sede concorsuale segue una disciplina diversa dall’appello nel giudizio di cognizione ordinaria, tanto è vero che nel giudizio d’impugnazione proposto contro il decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento, nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 5 del 2006, il curatore è ammesso a proporre, a norma della L.Fall., art. 99, comma 7, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, anche nuove rispetto a quelle sollevate in sede di verifica dello stato passivo.
Ne consegue che, nel caso di specie, è del tutto irrilevante la circostanza valorizzata dal Tribunale di Mantova secondo cui (come emergeva dal decreto opposto), in sede di verifica dello stato passivo, non era stata contestata dalla curatela il quantum della prestazione eseguita dal sindaco, avendo comunque la procedura legittimamente sollevato in modo specifico un’eccezione su tale punto (come dalla stessa evidenziato alle pagg. 7 e 37 del ricorso in ossequio al principio di autosufficienza) nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo.
7. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di un punto decisivo per il giudizio.
Espone la procedura ricorrente che il decreto impugnato è censurabile per l’omesso esame dei fatti dalla stessa contestati al sindaco V. e posti a fondamento dell’eccezione di inadempimento.
8. Il motivo è assorbito.
Deve pertanto cassarsi il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Mantova, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021