Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.34437 del 15/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25489/2019 proposto da:

Fallimento ***** S.n.c. di ***** S.r.l. & C. nonché dei soci illimitatamente responsabili, ***** S.r.l. in Liquidazione, ***** S.r.l. in Liquidazione, ***** S.r.l. in Liquidazione, Autotrasporti ***** S.r.l. in Liquidazione, in persona del curatore fall.re Dott. C.L., elettivamente domiciliati in Roma, Via Salaria n. 213, presso lo studio dell’avvocato Maione Nicola, rappresentati e difesi dall’avvocato D’Angelo Francesco, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora n. 2, presso lo studio dell’avvocato Mariani Marco Simone, rappresentato e difeso dall’avvocato Petrà Giovanni, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PRATO, del 29/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Prato, con decreto depositato il 29.7.2019, ha accolto l’opposizione proposta L.Fall., ex art. 98 da G.S. avverso il decreto del 6.12.2018 con cui il G.D. dello stesso Tribunale aveva rigettato la sua domanda di insinuazione in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2 al passivo del fallimento ***** s.n.c. di ***** del credito dell’importo di Euro 53.073,60, richiesto a titolo di retribuzione delle prestazioni lavorative da lavoratore subordinato (mensilità da novembre 2010 a maggio 2011) svolte in virtù di rapporto intercorso con la società ***** s.r.l., una delle società fallite in estensione quali socie illimitatamente responsabili della ***** s.n.c..

Il Tribunale di Prato ha ammesso il credito dell’opponente sul rilievo:

– che lo stesso è provato dalle buste paga prodotte in giudizio dall’opponente, aventi natura di confessione stragiudiziale, ai sensi degli artt. 2734 e 2745 c.c. e piena efficacia di prova legale;

– che tale credito non è prescritto, atteso che, ai sensi della L.Fall., art. 168, non essendo consentite, durante il concordato, azioni esecutive e cautelari, rimangono sospese le prescrizioni che sarebbero state interrotte da tali azioni e tale prescrizione rimane sospesa anche dopo l’omologa e fino alla completa esecuzione del piano di concordato;

– che il contratto di lavoro non era annullabile ai sensi dell’art. 2475 ter c.c. e/o dell’art. 1394 c.c. per conflitto di interesse – non risultando il ***** né amministratore della fallita né suo procuratore speciale al momento della stipula del contratto – né poteva sostenersi la simulazione del rapporto;

– che, in ogni caso, non sussistono i presupposti per l’applicazione della compensazione giudiziale tra il credito vantato dall’opponente e quello risarcitorio vantato, a norma dell’art. 2497 c.c., dal fallimento per il danno da abuso dell’attività di direzione e coordinamento svolta dalla holding di fatto, facente capo alla famiglia *****, nei confronti delle socie illimitatamente responsabili nei confronti della fallita, per non essere quest’ultimo credito di facile e pronta liquidazione, ai sensi dell’art. 1243 c.c., comma 2;

– che, infine, non e’, in ogni caso, configurabile nel caso di specie, la fattispecie dell’art. 2497 c.c..

Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Fallimento ***** s.n.c. di ***** affidandolo a sette eccezioni.

G.S. ha resistito in giudizio con controricorso.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 99, art. 2697 c.c. comma 1, artt. 2730 e 2735 c.c. e artt. 112 e 115 c.p.c.. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Lamenta la procedura ricorrente che il Tribunale di Prato, nel qualificare il rapporto intercorso dal ***** con la fallita come di natura subordinata, ha posto a fondamento della decisione solo e unicamente la copia delle buste paga prodotte da quest’ultimo, omettendo di considerare la terzietà del curatore nell’ambito del giudizio di opposizione allo stato passivo, la circostanza che i moduli Inail depositati dall’opponente non recavano neppure la firma e/o il timbro della società datrice di lavoro, né avevano data certa opponibile al fallimento, il che escludeva l’efficacia probatoria piena.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

Va preliminarmente che questa Sezione ha già osservato (vedi Cass. n. 18169/2019; vedi anche Cass. n. 17413/2015) che, in tema di accertamento dello stato passivo, le buste paga rilasciate al lavoratore dal datore di lavoro ove munite, alternativamente, della firma, della sigla o del timbro di quest’ultimo, possono essere utilizzate come prova del credito oggetto di insinuazione, considerato che ai sensi della L. n. 4 del 1953, art. 3, la loro consegna al lavoratore è obbligatoria, ferma restando la facoltà del curatore di contestarne le risultanze con altri mezzi di prova, ovvero con specifiche deduzioni e argomentazioni volte a dimostrarne l’inesattezza, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.

Nel caso di specie, la procedura ricorrente non ha neppure dedotto di aver articolato istanze istruttorie finalizzate a confutare le risultanze delle buste paga, limitandosi a prospettare circostanze del tutto nuove – quali la mancanza della firma e/o il timbro apposto sulla busta e la mancanza di data certa – cui il decreto impugnato non fa alcun cenno che la curatela non ha neppure minimamente allegato di aver rappresentato nel giudizio di opposizione allo stato passivo e quindi che avessero formato oggetto di discussione tra le parti.

Non vi è dubbio quindi che le odierne censure della curatela si appalesino come di merito, essendo, in realtà, finalizzate ad una ricostruzione dei fatti diversa da quella operata dal Tribunale di Prato.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione della L.Fall., art. 168 e art. 2941 c.c..

Espone la curatela di aver eccepito l’intervenuta prescrizione del credito del ***** atteso che lo stesso era maturato tra il novembre e 2010 ed il maggio 2011 – epoca di cessazione del rapporto di lavoro anche per ammissione dell’opponente – e non era stato da allora compiuto alcun atto interruttivo se non l’istanza di ammissione al passivo in sede fallimentare presentata in data 6.11.2018.

Lamenta che il decreto impugnato ha erroneamente interpretato la disciplina della sospensione della prescrizione dei crediti nel concordato preventivo, atteso che il termine prescrizionale resta sospeso, ai sensi di legge e nel ristretto ambito connesso al divieto di azioni esecutive e individuali, per il solo periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo e la definitività del decreto di omologa (nel caso della ***** s.n.c., date rispettivamente del 9 giugno 2011 e del 14.11.2012).

4. Il motivo è fondato.

Va osservato che, proprio con riferimento alla problematica esaminata nel presente motivo, questa Corte, nella ordinanza n. 20889/2019 (non mass.), nel condividere e far propria l’impostazione giuridica del giudice di merito, ha affermato il principio, secondo cui, la L.Fall., art. 168, comma 2, con l’espressione “le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese”, ha inteso riferirsi esclusivamente alle prescrizioni che sarebbero interrotte dai soli atti di cui alla L.Fall., art. 168, comma 1, ovvero le azioni esecutive e cautelari.

Questo Collegio condivide tale impostazione e intende darvi continuità.

In particolare, il legislatore, con la L.Fall., art. 168, comma 2, ha inteso introdurre nella legge fallimentare, per le azioni esecutive e cautelari già intraprese al momento della pubblicazione della domanda di concordato, una deroga alla disciplina generale prevista dall’art. 2943 c.c., collegando alle stesse azioni non già il normale l’effetto interruttivo disciplinato dalla norma codicistica, bensì quello (meno favorevole) di sospensione della prescrizione dei crediti azionati dai loro titolari.

Ne consegue che non è in alcun modo ipotizzabile – come invece ritenuto dal giudice di merito – alcuna sospensione generalizzata della prescrizione dei diritti di natura patrimoniale spettanti a tutti i creditori concordatari. Pertanto, nel caso in cui alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo colui che invoca l’effetto sospensivo della prescrizione L.Fall., ex art. 168, comma 2, non abbia proposto alcuna azione esecutiva (o cautelare) sul patrimonio della debitrice, costui non potrà giovarsi dell’istituto della sospensione della prescrizione.

Devono, peraltro, condividersi le due riflessioni già svolte da questa Corte, a sostegno di tale interpretazione, nella stessa citata ordinanza n. 20889/2019.

In primo luogo, nella procedura di concordato preventivo a differenza che in quella di fallimento – nella quale, ai sensi della L.Fall., art. 94, la presentazione della domanda di ammissione al passivo determina l’interruzione della prescrizione del credito, con effetto permanente, sino alla chiusura della procedura (ex multis Cass. n. 8990/1997;16380/2002) – non vi è una verifica del passivo e pertanto nell’ambito della procedura di concordato non vi è una domanda cui possano riconoscersi gli effetti di quella di cui alla L. Fall., art. 94, con la conseguenza che, ove i creditori intendano ottenere l’accertamento di una loro pretesa obbligatoria, devono ricorrere al giudizio di cognizione ordinaria, il cui radicamento, durante la pendenza della suddetta procedura, non mai è precluso.

Inoltre, l’ammissione del debitore ad una procedura di concordato preventivo non costituisce un impedimento giuridico per il creditore a far valere il proprio diritto, non essendovi alcun ostacolo a formulare nei confronti della debitrice in concordato istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

A tali considerazioni va aggiunto il rilievo che ove si accedesse all’interpretazione del Tribunale di Prato, collegando alla pubblicazione della domanda di concordato preventivo – procedura in cui non vi è neppure lo spossessamento del debitore – la sospensione generalizzata della prescrizione dei crediti dei creditori concordatari, la posizione di questi ultimi risulterebbe ingiustificatamente assai più favorevole rispetto a quella dei titolari dei crediti nello stesso fallimento, rispetto ai quali la prescrizione continua a maturare, producendosi, come detto, l’effetto interruttivo, a norma della L.Fall., art. 94, solo per effetto dell’avvenuta presentazione della domanda di ammissione allo stato passivo, e neanche in conseguenza della dichiarazione di fallimento.

Dunque, anche in corso di concordato la prescrizione continua a decorrere, salvo che intervenga un atto interruttivo del creditore.

Nel caso di specie, il sig. G., per sua stessa ammissione (nel periodo successivo alla maturazione del suo credito e fino alla presentazione della domanda di insinuazione nel fallimento), non ha notificato alla società ammessa al concordato preventivo, poi fallita, alcun atto di costituzione in mora o altro idoneo ad interrompere la prescrizione del diritto dallo stesso vantato, il quale, traendo il proprio fondamento da un rapporto di lavoro, è soggetto alla prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., n. 4.

Ne consegue che il diritto del ***** si è estinto per essere maturata la prescrizione quinquennale.

In conclusione, il decreto impugnato va cassato, e, decidendo la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., comma 2, (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto), la domanda di insinuazione al passivo del G. va rigettata.

5. I residui motivi svolti dalla curatela – aventi ad oggetto rispettivamente la dedotta violazione dell’art. 1243 c.c., art. 155 c.p.c. e L.Fall., artt. 98 e 99, ed omesso esame di fatto decisivo a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (terzo motivo), la violazione dell’art. 111 Cost. comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 277 c.p.c., art. 116 disp att. c.p.c., L.Fall., art. 99, comma 11, (quarto motivo), la violazione della L.Fall., artt. 56, 95, 99 e 52, artt. 35 e e 112 c.p.c. in relazione alla sollevata eccezione di compensazione (quinto motivo), la violazione degli artt. 2497 quinques c.c., L.Fall., artt. 98 e 99, nonché l’omessa pronuncia su fatto decisivo in relazione alla collocazione postergata del credito (sesto motivo), la violazione dell’art. 1394 c.c. e art. 2475 ter c.c. (settimo motivo) – sono assorbiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di insinuazione al passivo del ricorrente.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2021

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