LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –
Dott. CORRADINI Grazia – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sui ricorsi iscritti ai numeri 7296, 7293 e 7294 del ruolo generale dell’anno 2015, proposti da:
C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. &
C. Snc, in persona del socio amministratore A.F., rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino in virtù di procura speciale ricevuta in data 17.6.2016 dal notaio C. in Castelvetrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n. 20;
e da:
A.F., socia della società Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. Snc, rappresentata e difesa dall’Avv. Salvatore Sammartino in virtù di procura speciale ricevuta in data 17.6.2016 dal notaio C. in Castelvetrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n. 20;
e da:
G.F., socio della società Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. Snc, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Sammartino in virtù di procura speciale ricevuta in data 17.6.2016 dal notaio C. in Castelvetrano, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Giuseppe Piero Siviglia in Roma, via dell’Elettronica n. 20;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– controricorrente –
per la cassazione delle sentenze della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2438/29/2014, n. 2436/29/2014 e n. 2437/29/2014, tutte depositate in data 30 luglio 2014;
Sentita la relazione svolta dal consigliere Grazia Coirradini nella camera di consiglio del 9 febbraio 2021 e nella successiva camera di consiglio riconvocata per la data del 25 giugno 2021.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 382/7/2010, emessa il 3.5.2010 e depositata il 7.6.2010, la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento accolse parzialmente il ricorso proposto dalla Snc C.A.D.A. Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. (di cui erano soci i coniugi G.F. ed A.F.) contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della detta società di persone con cui, sulla base di una verifica eseguita dalla Guardia di Finanza ed in esito all’attuato contraddittorio con la parte, era stato rettificato il reddito di impresa dichiarato dalla società recuperando a tassazione, per l’anno di imposta 2005, maggiori ricavi, per l’importo di Euro 363.478,00, relativi a versamenti effettuati sui conti correnti bancari intestati alla società e per i quali non esisteva traccia nella contabilità ufficiale, ritenuti ingiustificati ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 nonché costi ritenuti indeducibili per l’importo di Euro 235.192,11 perché non documentati ovvero non inerenti o ancora non di competenza dell’esercizio in considerazione.
Il primo giudice ritenne completamente ingiustificati i ricavi accertati dall’Ufficio, a seguito della richiesta di archiviazione formulata dal PM quanto al reato di dichiarazione infedele con riferimento alla annualità 2004, mentre invece, quanto al recupero delle spese, confermò l’accertamento in relazione alla ripresa dei costi non deducibili perché non di competenza (Euro 200.000 per la realizzazione di un opificio il cui pagamento era avvenuto nel 2006), ovvero non inerenti (Euro 19.956,71 per acquisto di carburanti, spese per veicoli, soggiorni, alberghi e ristoranti), o ancora non documentati (Euro 2.376, 29 per pasti e pernottamenti) e dichiarò, per converso, deducibili le spese per sorveglianza sanitaria del personale (Euro 4.467,45), per mobili ed arredi (Euro 1.808,08) e per acquisto di strumentazione lavorativa (Euro 3.250,00).
Investita dall’appello principale della società CADA (che dedusse vizio di motivazione della sentenza di primo grado e dell’accertamento e nullità dell’accertamento per mancato assolvimento dell’onere della prova e per inefficacia probatoria degli elementi offerti dall’Ufficio finanziario) e dall’appello incidentale della Agenzia delle Entrate per la parte di propria soccombenza (con cui la Agenzia rilevò che la contribuente non aveva offerto alcuna prova contraria alla presunzione di ricavi dei versamenti nei conti correnti, mentre la archiviazione richiesta dal Pubblico Ministero per il reato di evasione fiscale restava del tutto irrilevante non solo perché relativa alla diversa annualità di imposta 2004 ma anche perché era derivata dal parziale autoannullamento dei pretesi ricavi ad opera dell’Ufficio, il che faceva venire meno i presupposti per la fattispecie di reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 4; e che, quanto ai costi ammessi, il primo giudice non aveva considerato le argomentazioni portate dal processo verbale di constatazione a sostegno della loro esclusione), la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con sentenza n. 2438/29/2014, depositata il 30 luglio 2014, rigettò l’appello principale della società ed accolse quello incidentale dell’Ufficio, così confermando integralmente l’iniziale accertamento. La Commissione Tributaria Regionale ritenne che la sentenza impugnata dovesse essere riformata quanto al recupero dei ricavi, per carenza di motivazione con riguardo alla attività di indagine compiuta e comprovante la riferibilità delle movimentazioni bancarie non riscontrate in contabilità né giustificate dalla società e dall’accomandatario, che risultavano attività poste in essere in evasione di imposta, ma anche quanto al recupero dei costi ammessi erroneamente dal primo giudice e che dovesse essere, per converso, confermata con riguardo ai costi non ammessi dal primo giudice con argomentazione condivisibile. Su tale punto il giudice di appello rilevò che il processo verbale di constatazione, che era stato recepito dall’accertamento, dimostrava la motivazione della esclusione delle singole voci di spesa, mentre la contribuente non aveva indicato elementi certi ed in ogni caso sufficienti per dimostrare la riferibilità dei costi dedotti alla produzione di ricavi tassabili, per cui legittimamente era stata disconosciuta la deducibilità dei costi, in particolare di quelli relativi all’acquisto di autoricambi e di manutenzione di autovetture della società, nonché di quelli per la realizzazione di un opificio per Euro 200.000 poiché la documentazione prodotta dimostrava che il pagamento era avvenuto al di fuori dell’anno finanziario in considerazione.
Con separate sentenze n. 2437/29/2014 e n. 2436/29/2014, pronunciate e depositate nella stessa data, la stessa Commissione Tributaria Regionale della Sicilia adottò uguale pronuncia con riguardo agli appelli principali proposti, rispettivamente, dal socio G.F. e dalla socia A.F. ed a quello incidentale proposto dalla Agenzia delle Entrate contro le sentenze n. 498/7/2010 e n. 500/7/2010, emesse entrambe in data 7.5.2010 e depositate in data 20.9.2010, della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento che avevano parzialmente accolto i ricorsi presentati separatamente dai detti soci nei confronti degli accertamenti relativi ai redditi di partecipazione loro addebitati ai fini IRPEF per la annualità di imposta 2005, in dipendenza dei maggiori redditi accertati nei confronti della Snc CADA.
Contro le sentenze d’appello emesse nei confronti della società e dei soci, non notificate, la società ed i soci hanno proposto tre separati ricorsi per cassazione iscritti rispettivamente ai numeri di registro generale 7296, 7293 e 7294/2015, affidati a sette motivi.
Ha resistito con tre separati controricorsi la Agenzia delle Entrate.
Successivamente alla fissazione per la iniziale adunanza camerale del 9 febbraio 2021 del ricorso n. 7296/2015 proposto dalla Snc CADE, tale società ha presentato una memoria illustrativa con cui ha altresì dedotto la nullità del giudizio per violazione del litisconsorzio necessario poiché il giudizio di primo grado non si era svolto con la contemporanea partecipazione della società e dei due soci e pertanto l’intero rapporto processuale si era sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (pag. 5 della memoria difensiva) ed ha chiesto, nel contempo, la riunione con i ricorsi 7293 e 7294/2015, ugualmente pendenti in cassazione, al fine della loro trattazione congiunta e conseguente rimessione degli atti al primo giudice affinché potessero essere unitariamente decisi.
I ricorsi n. 7293 e 7294/2015 sono stati fissati per la adunanza camerale del 9 febbraio 2021, onde consentirne la trattazione congiunta con il ricorso relativo alla società ed è pervenuta rinuncia di tutte le parti ai termini per la fissazione dell’udienza. La iniziale camera di consiglio è stata riconvocata per la odierna adunanza del 25 giugno 2021.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con la memoria difensiva la società in nome collettivo Chimica Applicata Depurazione Acque di G.F. & C. ha dedotto la nullità dell’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario poiché il giudizio di primo grado non si era svolto con la contemporanea partecipazione della società e dei due soci e pertanto l’intero rapporto processuale si era sviluppato in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 posto che i soci, stante la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone, avrebbero dovuto essere litisconsorti necessari nel giudizio relativo alla società, con conseguente nullità dello stesso in assenza della partecipazione anche di tutti i soci.
1.1. Nel contempo la stessa società ha peraltro richiesto la riunione dei tre ricorsi ai fini della trattazione congiunta e della conseguente rimessione al primo giudice, rilevando che l’accoglimento della questione, che può essere dedotta in ogni stato e grado ed anche rilevata d’ufficio dal giudice, comporta l’annullamento di tutte le sentenze e la rimessione delle parti davanti al primo giudice.
1.2. Preliminarmente deve essere disposta la riunione dei tre ricorsi in considerazione del vincolo necessario del “simultaneus processus” per l’inscindibilità delle situazioni, in quanto insuscettibile di autonoma definizione, il cui esame comporta la riunione dei tre ricorsi relativi alla società ed ai due soci che pendono, tutti, in questa sede (v. Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 6303 del 14/03/2018 Rv. 647467 – 01; Cass. N. 26071 del 2015 Rv. 638421 – 01).
1.3. Sempre in via preliminare deve essere poi esaminata la questione di nullità dell’intero giudizio per difetto, fin dal primo grado, della integrità del contraddittorio nei confronti dei due soci della società.
1.4. La questione, che può essere dedotta in ogni stato e grado ed anche rilevata d’ufficio dal giudice, è fondata.
1.5. E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte – cui si ritiene di dare continuità in questa sede – quello per cui, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 – 01).
1.6. E’ altresì consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017 Rv. 646522 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010 Rv. 611766 – 01).
1.7. Nel caso in esame, mentre può parlarsi di simultaneità del processo per le sentenze emesse in sede di appello in quanto sono state pronunciate nella stessa data dallo stesso collegio giudicante e le tre sentenze d’appello sono state anche depositate contestualmente con motivazioni collegate fra di loro e dimostrative, nella sostanza, di una trattazione contestuale della materia del contendere, non altrettanto può dirsi per le sentenze di primo grado le quali, pur se emesse dalla stessa sezione della stessa Commissione Provinciale, peraltro sono state pronunciate, quella relativa alla società, in data 3.5.2010 (depositata il 7.6.2010) e quelle relativa ai due soci in data 17.5.2010 (depositate in data 20.9.2010).
1.8. Come rilevato dalla società ricorrente è quindi mancata la simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito poiché nel giudizio di primo grado le sentenze relative alla società ed ai soci non sono state contestuali, essendo state pronunciate in date diverse, il che non consente di applicare la dleroga sopra indicata, prevista in caso di contestualità delle pronunce relative alla società ed ai soci in quanto idonea a salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29843 del 13/12/2017 Rv. 646522 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 38:30 del 18/02/2010 Rv. 611766 – 01). Trattandosi infatti di una deroga alla regola del principio del contraddittorio essa non può essere estesa oltre i casi previsti dalla elaborazione giurisprudenziale sopra indicata, con la conseguenza che l’accertato difetto del simultaneus processus nel primo grado del giudizio, peraltro rilevabile anche d’ufficio da questo giudice, comporta la nullità delle tre sentenze impugnate e dell’intero processo.
1.9. Le sentenze impugnate devono essere in conseguente cassate con rimessione delle parti davanti al giudice di primo grado. La peculiarità della situazione giustifica la compensazione delle spese di tutti i giudizi.
P.Q.M.
La Corte, riunisce al presente i ricorsi n. 7293/15 e 7294/15; Pronunciando sui ricorsi dichiara la nullità dell’intero giudizio e delle sentenze impugnate. Rimette le parti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 febbraio 2021 e il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021