Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34448 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15774/2014 R.G. proposto da:

L.L., rappresentato e difeso dall’avv. Cristina Bertaccini, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana, n. 70, presso lo studio dell’avv. Maurizio Massetani.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.

– resistente, con atto di costituzione –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sezione n. 05, n. 118/05/13, pronunciata il 04/11/2013, depositata il 02/12/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.

RILEVATO

che:

1. L.L., tassista *****, impugnò l’avviso di accertamento che, con metodo analitico induttivo, rettificava il reddito dichiarato, ai fini IRPEF e IRAP, per il periodo d’imposta 2005;

2. la C.T.P. di Firenze accolse il ricorso, con sentenza (n. 38/02/2011) riformata dalla Commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria sul rilievo che la logica dell’accertamento era corretta, data soprattutto l’inverosimiglianza” del reddito dichiarato, e non era smentita dalle “affermazioni apodittiche” del contribuente riguardanti “la percentuale di corse effettuate a vuoto”. Detto questo, però, la Commissione toscana, in mancanza di elementi certi, e sulla scorta della comune esperienza, ha ritenuto “più equo” determinare tali “corse a vuoto” nella misura del 15%, ed ha correlativamente ridotto nel quantum la (legittima) pretesa fiscale;

3. il contribuente ricorre con cinque motivi, illustrati con una memoria, e l’Agenzia ha depositato atto di costituzione.

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), il ricorrente espone che l’ufficio aveva determinato il reddito non dichiarato sulla base di un accertamento presuntivo di corse e di chilometri percorsi (stimata la percorrenza media di ciascuna corsa di taxi in 3,2 km), detratta una percentuale (di Km percorsi), che l’A.F. aveva quantificato nel 5%, quale distanza percorsa a vuoto (senza clienti a bordo), per esempio per rientrare nelle aree di parcheggio etc.; aggiunge di avere contestato sia la lunghezza della corsa media che la percentuale di chilometri percorsi a vuoto, quantificandola nel 60%. Tutto ciò premesso, il contribuente denuncia l’error in procedendo della sentenza impugnata, e cioè un vizio di extrapetizione ex art. 112 c.p.c., in quanto il ragionamento del giudice d’appello ha il proprio fulcro in un parametro, quello delle “corse a vuoto”, del tutto disomogeneo rispetto al parametro dei “chilometri a vuoto” che le parti avevano utilizzato per trarne, induttivamente, secondo le diverse prospettive difensive, l’esatto ammontare dei ricavi (e il connesso reddito);

2. con il secondo motivo (“2) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”), il ricorrente censura la sentenza impugnata per non avere esaminato l’elemento decisivo, ampiamente dibattuto dalle parti, riguardante la percentuale dei chilometri percorsi a vuoto, sul totale di quelli “coperti” annualmente, ai quali è stato ancorato l’accertamento;

3. con il terzo motivo (“3) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nello specifico degli artt. 113 e 114 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente si duole della sentenza impugnata, che ha deciso secondo equità, mentre il giudice tributario, salve alcune eccezioni, è obbligato a decidere secondo diritto, a prescindere dal fatto che nessuno dei contendenti aveva chiesto una pronuncia secondo equità;

4. con il quarto motivo (“4) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nello specifico dell’art. 115 c.p.c. (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente censura il riferimento, operato dalla C.T.R., all’art. 115 c.p.c., in ordine alla valutazione delle “corse a vuoto” (quale parametro supra criticato), in base alla comune esperienza, per la dirimente ragione che non esiste alcuna “comune esperienza” sulle “corse a vuoto” dei tassisti, trattandosi di un elemento che muta in relazione al singolo tassista e all’ambito territoriale nel quale è esercitata l’attività;

5. con il quinto motivo (“5) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, nello specifico degli artt. 115 e 116 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”), il ricorrente ascrive alla Commissione regionale di avere imperniato la decisione su una prova inesistente, ossia su un semplice comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Firenze, da cui l’Agenzia aveva desunto il dato di 3,2 km, come “percorrenza media di una corsa in taxi”, quale presupposto della ricostruzione del reddito dell’interessato; documento, questo, inammissibilmente prodotto dall’A.F., per la prima volta, nel giudizio d’appello;

6. il primo e il secondo motivo, da esaminare insieme per connessione, non sono fondati;

come premessa, si deve escludere che la mera imprecisione lessicale della sentenza, merce’ l’uso della locuzione “corse a vuoto” in luogo di “chilometri a vuoto”, configuri un error in procedendo. Inoltre, la Commissione regionale ha esaminato i fatti decisivi della lite fiscale, e, quindi, mantenendosi nel perimetro della domanda – donde l’insussistenza del prospettato vizio di extrapetizione -, ha elevato dal 5% (considerato dall’atto impositivo) al 15% il “sottraendo” dell’operazione (di sottrazione) funzionale alla ricostruzione presuntiva d& reddito del contribuente;

7. il quarto e il quinto motivo, da esaminare insieme per connessione, sono fondati nei termini che seguono;

7.1. innanzitutto, l’affermazione del giudice d’appello secondo cui la percentuale delle “corse a vuoto”, sulla scorta della “comune esperienza”, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., doveva essere determinata nella misura del 15%, essendo del tutto scissa rispetto ad un’indefettibile base oggettiva, collide con l’orientamento nomofilattico, a cui il Collegio aderisce, in assenza di ragioni a ciò ostative, per il quale “il ricorso alle nozioni di “comune esperienza” (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo di cui all’art. 112 c.p.c. ed al principio di disponibilità delle prove di cui all’art. 115 c.p.c., in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, va inteso in senso rigoroso, e quindi come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Non si possono, dunque, reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.” (Cass. 20/02/2020, n. 4428);

7.2. in secondo luogo, invece, non è fondata la censura del ricorrente in punto d’inammissibilità della produzione, nel processo tributario d’appello, di nuovi documenti, alla luce del tenore testuale del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, (cfr. ex multis Cass. 16/11/2018, n. 29568, secondo cui “Nel processo tributario (…) il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 consente la produzione in appello di qualsiasi documento”);

7.3. nella sostanza, tuttavia, è errata la decisione d’appello che non pone mente all’approdo ermeneutico di questa Sezione tributaria, la quale, in altre analoghe cause riguardanti i tassisti fiorentini, ha già avuto modo di stigmatizzare il ricorso, operato dall’Amministrazione finanziaria, a un semplice comunicato dell’ufficio stampa del Comune di Firenze, da cui era stato desunto il dato di 3,2 km, come “percorrenza media di una corsa in taxi”, quale presupposto della ricostruzione del reddito del contribuente. Si è infatti chiarito (cfr. ex multis Cass. 10/12/2020, n. 28175) che “Questa Corte ha già affermato in fattispecie analoghe al caso di specie, concernenti accertamenti a carico di tassisti fiorentini, che “la mera provenienza del dato dall’ente territoriale – e tanto più, come nel caso di specie, non da un provvedimento di quest’ultimo, ma da un suo informale comunicato stampa – non equivale di per sé ad elemento che ne conforti l’attendibilità…”, e che tale considerazione non può mutare “per mero effetto della pubblicazione dello stesso dato, in conseguenza del comunicato, sulla stampa, in quanto si tratta di circostanza che ne presupponga il vaglio critico” (Cass., sez. 5, 16/12/2019, n. 33042; Cass., sez. 5, 2/03/2020, n. 5664; Cass., sez. 5, 19/08/2020, n. 17349).”;

8. il terzo motivo è fondato;

la Commissione toscana, nel giudicare secondo equità, ha infranto il cristallizzato principio di diritto (enunciato, ex aliis, da Cass. 25/06/2019, n. 16960), che il Collegio fa proprio, secondo cui “Il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della C.T.R. che aveva ridotto del 30% i maggiori ricavi accertati dall’Agenzia senza precisarne le ragioni)”;

9. alla stregua delle considerazioni che precedono, accolti il terzo, il quarto e il quinto motivo, nei termini appena indicati, rigettati il primo e il secondo motivo, la sentenza è cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, rigetta il primo e il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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