LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 192-2017 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO CASTALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ENRICO CASTALDO;
– controricorrente all’incidentale –
avverso la sentenza n. 4744/2016 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il 19/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.
RILEVATO
che:
G.C. ricorre avverso la sentenza n. 4744/16 della CTR della Campania, che, confermando la sentenza della CTP di Salerno, ha respinto l’appello dell’Ufficio, condannando quest’ultimo al pagamento delle spese di causa.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal D.Lgs n. 546 del 1992, art. 15, art. 91 c.p.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,2,3,4,5 della tabella allegata, e art. 2233 c.c., comma 2, poiché la decisione impugnata, in tema di spese di giustizia, viola tutte le norme che disciplinano il regime delle spese processuali, applicabili ratione temporis.
L’ufficio ha contro dedotto con contro ricorso e ricorso incidentale, affermando la congruità della liquidazione delle spese di causa e, con il ricorso incidentale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale. Il contribuente resiste con controricorso e memoria, eccependo la inammissibilità dei motivi del controricorso che costituiscono un novum, in quanto mai dedotti nei precedenti gradi.
CONSIDERATO
che:
-Con l’unico motivo di ricorso principale, il ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta violazione e falsa applicazione delle norme dettate dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, art. 91 c.p.c. e dal D.M. n. 55 del 2014, artt. 1,2,3,4 e 5 della tabella allegata n. 24, nonché dall’art. 2233 c.c., comma 2. La liquidazione delle spese di giudizio effettuate dalla CTR, che ha respinto il ricorso dell’Agenzia, è illegittima perché viola le norme dettate dal D.M. n. 55 del 2014 che disciplinano i criteri applicabili, ratione temporis per la liquidazione dei compensi professionali degli avvocati. L’importo liquidato di Euro 80,00 non corrisponde agli importi previsti dalla tabella n. 24 allegata al D.M., neanche nel caso di decurtazione del 50% previsto dall’art. 4 del D.M.. – L’Ufficio con il ricorso incidentale, censura la decisione in esame, lamentando, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale, posto che, nel caso specifico, la procedura di classamene posta in essere è riconducibile a quanto previsto dal D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3: di conseguenza, il nuovo accertamento eseguito dall’Ufficio è il provvedimento finale di un procedimento amministrativo avviato dalla controparte con la presentazione della denuncia di accatastamento nella c.d. procedura DOCFA. La natura del procedimento di classamento è di essere assimilabile ad un procedimento di certazione, e pertanto, come più volte ripetuto dalla giurisprudenza di legittimità, la motivazione non è richiesta in forma specifica dalla norma ma può essere esplicitata mediate la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’Ufficio tecnico erariale e dalla indicazione della classe conseguentemente attribuita all’immobile.
-Va esaminato primariamente il ricorso incidentale dell’Ufficio, poiché un eventuale accoglimento determinerebbe la modifica della soccombenza e del regolamento delle spese.
Il ricorso incidentale, relativo alla motivazione della procedura di classamento è fondato e deve essere accolto.
-E’ un dato di fatto che, sia stato il contribuente ad attivare la procedura DOCFA, presentando dichiarazione di variazione catastale ad opera del tecnico incaricato.
-Questa Corte ha già deciso che ove l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Sez. 6-5, n. 12497 del 16/06/2016; Sez. 5, n. 23237 del 31/10/2014). in particolare, l’attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell’ufficio ai sensi della L. n. 211 del 2004, art. 1, comma 335, perché nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo awiso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.(cass. n. 30166/2019).
Orbene,emerge dalla motivazione della sentenza impugnata che l’Ufficio ha proceduto alla rettifica del classamento a seguito della dichiarazione di variazione del contribuente “senza concretamente fornire un minimo di motivazione in modo da rendere note le ragioni della valutazione da cui ha fatto discendere il nuovo classamento né ha allegato la stima UTE” il che lascia supporre, in assenza di una specifica indagine sul punto, che il diverso classamento e la rendita attribuita dall’Ufficio, sia frutto unicamente del diverso apprezzamento dei medesimi elementi indicati dalla parte ed che i dati posti a base del giudizio estimale siano gli stessi indicati dal contribuente. In tal caso la motivazione della sentenza, che in assenza della specifica indagine appare contraddittoria ed illogica, si porrebbe anche nell’ipotizzato contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto, con rinvio alla CTR Campania,in diversa composizione, perché proceda agli accertamenti del caso, secondo il principio su indicato.
Ne consegue, inoltre, il rigetto del ricorso principale, essendo radicalmente mutata la prospettiva della soccombenza e del regolamento delle spese.
Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso principale; sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
accoglie l’incidentale;
cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in modalità “da remoto”, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021