Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34453 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso R.G.N. 1554/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

GLASS 1989 s.r.l. (già Glass Idromassaggio s.r.l.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede *****, RUBINETTERIE MARIANI s.r.l. con sede di *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Andrea Russo e Tonio Di Iacovo elettivamente domiciliate in Roma presso il loro studio viale Castro Pretorio 122;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2745/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23 maggio 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Le società contribuenti hanno proposto ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione per imposta di registro in relazione ad una cessione di ramo di azienda intervenuto tra le predette società in data 18.12.2007 e successivo atto integrativo del 5.6.2008.

In primo grado il ricorso è stato parzialmente accolto, rideterminando il valore del bene aziendale ceduto, nonché il valore dell’avviamento. Le società contribuenti hanno proposto appello, che la CTR ha accolto annullando totalmente l’avviso di accertamento e osservando, per quanto attiene all’avviamento, che l’ufficio ha attribuito al ramo d’azienda ceduto un valore di avviamento pari a un terzo del valore iscritto in bilancio per l’intera azienda, ma riportando una serie di calcoli che servono a quantificare l’avviamento sulla base del capitale investito; si tratta secondo la CTR di un metodo ipotetico e comunque che l’Agenzia non ha tenuto conto delle passività connesse con la cessione.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidandosi a due motivi. Le società si sono costituite con controricorso, altresì depositando memoria. La causa è stata discussa all’udienza camerale non partecipata del 16.6.2012.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52. Deduce che ha errato il giudice d’appello ad annullare integralmente l’avviso in ragione della presunta mancata considerazione delle passività connesse alla cessione. Rileva la ricorrente che, secondo il ragionamento del giudice regionale, la circostanza che l’azienda avesse registrato delle perdite negli anni precedenti alla cessione costituisse ragione sufficiente a ritenere inesistente il valore dell’avviamento, e che ciò integra una erronea applicazione dellà norme di diritto ò richiamate. Rilevi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, il valore dell’avviamento deve essere determinato prima della detrazione delle passività e che, come affermato dalla Suprema Corte, l’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda ceduta non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa cedente abbia subito perdite negli esercizi precedenti.

Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. L’Agenzia deduce che anche ammettendo che l’ufficio non avesse considerato le passività dell’azienda, ciò non costituisce ragione sufficiente per l’integrale annullamento della ripresa a tassazione in quanto il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione – merito e quindi il giudice avrebbe dovuto – se il caso – sostituire la sua valutazione a quella dell’ufficio.

I motivi sono entrambi fondati.

La questione sottoposta all’esame della Corte riguarda l’annullamento totale dell’avviso, con riferimento alla questione dell’avviamento dell’azienda, non essendo stato presentato motivo di impugnazione avverso la statuizione che riguarda il valore dell’immobile aziendale ceduto.

Il giudice d’appello ha fatto erronea applicazione dei principi di diritto che governano la fattispecie ed ha al tempo stesso violato la regola secondo la quale il giudizio tributario è un giudizio di impugnazione-merito, in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente, sia dell’accertamento dell’ufficio, sicché il giudice, ove ritenga invalido l’avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non può limitarsi al suo annullamento, ma deve esaminare nel merito la pretesa e ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (Cass. n. 18777 del 10/09/2020).

Costituisce inoltre principio affermato da questa Corte e dal quale il Collegio intende dare continuità che in tema d’imposta di registro su cessione di azienda, l’esistenza di un valore di avviamento, costituente oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e di quelli successivi (Cass. n. 22506 del 04/11/2015).

Nella fattispecie, tuttavia non è stato reso alcun giudizio di fatto perché l’avviso è stato integralmente annullato, in ragione della ritenuta ipoteticità del criterio di calcolo adottato dall’ufficio e perché non avrebbe tenuto conto delle passività connesse con la cessione, così incorrendo nell’errore di diritto di considerare le (dedotte ma non verificate) passività come sufficienti e decisive ad escludere l’esistenza del valore dell’avviamento.

La CTR avrebbe invece dovuto considerare che in tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro per la cessione d’azienda, ai fini del calcolo del valore dell’avviamento commerciale della stessa, in virtù del combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, la percentuale di redditività deve essere parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o, in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi nei tre periodi d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito il moltiplicatore previsto dal detto art. 2, comma 4. Al fine dell’interpretazione della norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, vigono i criteri fissati dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. La norma di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte. (Cass. civ. n. 18941 del 17/07/2018).

Ne consegue in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame sul punto, alla luce dei principi sopra indicati, e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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