Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34454 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 753-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VILLA LA CAVALIERA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BEATRICE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO GIUSTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 58/2013 della COMM.TRIB.REG.TOSCANA SEZ.DIST.

di LIVORNO, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

PREMESSO che:

1. in causa vertente tra l’Agenzia delle Entrate e la srl Villa La Cavaliera riguardo alla legittimità di un avviso di accertamento di maggior IVA per l’anno del 2009 e di avvisi di liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali, la CTR della Toscana, con la sentenza in epigrafe, decideva in senso favorevole alla contribuente;

2. avverso detta sentenza l’Agenzia ricorreva per cassazione;

3. la società resisteva con controricorso;

4.con atto in data 6 giugno 2019, la contribuente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. dalla L. n. 136 del 2018, documentando di avere provveduto al pagamento della somma dovuta;

5. con atto in data 3 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio avendo la contribuente effettuato il pagamento integrale del dovuto;

6. considerato che la definizione della lite si è perfezionata così come previsto dal D.L. n. 119 del 2018, citato art. 6.

PQM

la Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico di chi spetta.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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