Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34455 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7865-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, – (C.F. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

ARTEMA s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in *****, Z.L. e Z.M. rappresentati e difesi dagli avv.ti Ruggero Sonno, Patrizia Chiampan e Luisa Gobbi elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultima in Roma via Ennio Quirino Visconti 103;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 21 settembre 2016;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17.06.2021 dal Consigliere Relatore RITA RUSSO.

RILEVATO

CHE:

La società ARTEMA ha opposto gli avvisi di accertamento notificati per fatture relative ad operazioni ritenute inesistenti. I ricorsi sono stati accolti in primo grado. Ha proposto appello l’Agenzia che la CTR ha respinto. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate e la società contribuente nonché i soci Z.L. (legale rappresentante) e Z.M. si sono costituiti con controricorso e ricorso incidentale.

Successivamente L’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione, dichiarando che la Direzione Provinciale di Treviso ha comunicato che la società ha aderito alla definizione agevolata D.L. n. 119 del 20168, ex art. 6 e che la definizione risulta regolarmente perfezionata.

Il giudizio è pertanto da dichiarare estinto per cessata materia del contendere. Le spese del giudizio estinto si compensano D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, comma 3.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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