LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23845-2014 proposto da:
G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA SALVINI, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 993/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 25/2/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
CHE:
G.G. propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’appello del contribuente avverso la sentenza n. 26/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IRPEF 2006-2007;
l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1. a seguito del ricorso l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione provinciale di Lecco dell’Agenzia delle entrate aveva comunicato che la società contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7 convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, che la domanda e il relativo versamento era stato effettuato nei termini prescritti dal citato art. 6;
2. alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere segue la compensazione delle spese di lite come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (cfr. Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021