Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34457 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25720-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MECCANICA TIBERINA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato PAOLA ALLEGRETTI, che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato MARCO CATAGNA giusta procura speciale estesa in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 332/2/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’UMBRIA depositata il 7/7/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/6/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, in sede di rinvio da Cass. n. 24269/2015, aveva accolto l’appello della società Metalmeccanica Tiberina S.r.L. avverso la sentenza n. 147/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Perugia, che aveva respinto il ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta di registro in relazione ad un contratto di finanziamento concesso alla società controllata Tiberino Sangro S.r.L., ritenendo l’Erario che l’atto dovesse essere registrato in termine fisso e tassato in misura proporzionale al 3%, e non in misura fissa, come invece sostenuto dalla contribuente, trattandosi di contratto formatosi per corrispondenza e tassabile solo in caso d’uso;

la contribuente resiste con controricorso ed ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo mezzo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione, demandata all’esame della CTR, su rinvio della Corte di Cassazione, relativa alla violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

1.2. con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, commi 2 e 3, art. 5, comma 2, art. 1, lett. b allegata tariffa parte II D.P.R. n. 633 del 1972) per avere la CTR erroneamente ritenuto che l’operazione di finanziamento sia sottoposta a tassazione IVA con tassazione per imposta di registro in misura fissa e non proporzionale;

2.1. entrambe le censure vanno disattese dovendo in questa sede richiamarsi la pronuncia recentemente emessa da questa Corte (cfr. Cass. n. 2782/2021) tra l’Agenzia delle entrate e la società controllata dall’odierna controricorrente, in fattispecie identica, relativamente al medesimo contratto di finanziamento;

2.2. va premesso infatti che questa Corte, con sentenza n. 24268 del 27/11/2015, resa nella controversia tra la Metalmeccanica Tiberina S.r.L. e l’Agenzia delle entrate riguardo alla legittimità dell’avviso di liquidazione delle imposte di registro e di bollo pretese dall’Agenzia in misura proporzionale su contratto di finanziamento infruttifero tra la contribuente e la controllata Tiberina Sangro S.r.L., e ritenute dalla contribuente dovute, al più, solo in caso d’uso e in misura fissa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2 e art. 40, comma 1, richiamato dal D.P.R. n. 642 del 1972, così statuiva: “In tema d’imposta di registro, alla luce del principio dell’alternatività con l’IVA, gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, a quest’imposta non debbono scontare quella proporzionale di registro. In particolare, poiché secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 1, lett. b), dell’allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all’IVA, non sono soggetti all’imposta proporzionale di registro”;

2.3. la Corte cassava, quindi, la sentenza impugnata con rinvio alla CTR dell’Umbria (“Consegue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, diversa sezione, la quale deciderà la causa adeguandosi al principio appena esposto”);

2.4. la CTR, con la sentenza indicata in epigrafe, in applicazione del suddetto principio di diritto, ha precisato doversi ritenere “assolutamente non condivisibile la tesi dell’ufficio secondo cui il principio di diritto non attenga alla lite intrapresa dalla contribuente”, ed ha accolto la “richiesta subordinata dell’appello” di quest’ultima contro la sentenza di primo grado in rigetto dell’originario ricorso dichiarando la debenza dell’imposta di registro in misura fissa “trattandosi di operazione rientrante nell’ambito applicativo dell’IVA”;

2.5. poste tali premesse, il primo motivo è infondato, avendo la CTR evidenziato che – come peraltro pacifico – “la materia del contendere è costituita da un contratto di finanziamento infruttifero”, riportando il principio di diritto posto da questa Corte secondo cui rientrano nel campo applicativo dell’Iva e non sono quindi soggette ad imposta di registro in misura proporzionale le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, risultando irrilevante che questi siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando – come è appunto pacifico nel caso di specie – “possano considerarsi “operazioni di finanziamento””;

2.6. posto che per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 26 giugno 2017, n. 15883; Cass. sez. 6-5, ord. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. sez. unite 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9113; Cass. sez. 5, 27 luglio 2007, n. 16736), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, va rilevato che nella fattispecie in esame la sentenza impugnata esplicita quindi adeguatamente la ratio decidendi, consentendo il controllo del percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione, tant’e’ che, con il secondo motivo, l’Ufficio ha potuto censurare compiutamente gli errori di diritto che, secondo l’ente impositore, giustificano comunque la richiesta cassazione dell’impugnata sentenza;

2.7. va parimenti disatteso il secondo motivo;

2.8. sostiene, in particolare, l’Agenzia che nel caso in esame il finanziamento, essendo infruttifero, ossia privo di corrispettivo, non poteva ricadere tra le operazioni fuori ambito IVA stante che del D.P.R. n. 633, art. 3, il comma 2, n. 3, include i prestiti di denaro tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA se “effettuati verso corrispettivo”;

2.9. la censura è inammissibile atteso che il principio di diritto, al quale la CTR si è attenuta, è stato formulato sulla premessa che “dalla sentenza si apprende – ed è pacifico in base alle stesse difese delle parti – che si era tratto della registrazione di un contratto di finanziamento infruttifero, dalla controllante (Metalmeccanica Tiberina) alla controllata (Tiberina Sangro)” (punto III della motivazione della sentenza di rinvio);

2.10. il motivo tende, quindi, a rimettere in discussione quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione, in contrasto con l’indirizzo secondo cui i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, e ciò perché, mentre nella seconda ipotesi il giudice di rinvio non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata; ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi, nella prima ipotesi (che è quella di specie) egli deve soltanto uniformarsi, ex art. 384 c.p.c., comma 1, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo (cfr. Cass. nn. 448/2020; 17790/2014);

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere rigettato;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, nonché spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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