Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34458 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23594-2016 proposto da:

D.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ROCCO LAMARINA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1880/2015 della COMM.TRIB.REG.PUGLIA SEZ.DIST.

di LECCE, depositata il 10/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

RITENUTO

che:

D.G.C. impugnava avanti alla Commissione tributaria provinciale di Lecce l’avviso di liquidazione con cui l’Agenza delle entrate recuperava l’imposta di registro in relazione al contratto avente ad oggetto l’assegnazione di casa a socio stipulato con la Cooperativa L.A.I. L’Ufficio applicava l’imposta di registro in misura proporzionale negando l’agevolazione di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 66, comma 6-bis con in L. 29 ottobre 1993, n. 427 il quale prevede che agli atti, documenti e registri relativi alle operazioni di cui agli statuti delle cooperative si applichi l’imposta di registro in misura fissa.

La CTP rigettava il ricorso ritenendo che, in applicazione del D.L. n. 223 del 2006, poiché l’assegnazione era avvenuta oltre i quattro anni dalla costruzione, andava esente da IVA sicché correttamente l’imposta di registro era stata applicata in misura proporzionale.

Tale decisione era confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce che rigettava l’appello proposto dal contribuente.

Il D.G. ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza affidato ad un solo motivo e assistito da memoria.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5 nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 La CTR avrebbe violato il principio di alternatività tra IVA e registro secondo il quale non si applica l’imposta di registro proporzionale alle operazioni che siano soggette ad IVA, ivi incluse quelle esenti da tale imposta.

Il motivo è fondato.

Questa Corte è già intervenuta sulla questione affermando che “In tema d’imposta di registro, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, (conv., con modif., dalla L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici, atteso che la norma, nell’introdurre una disciplina di favore, non opera alcuna distinzione tra atti di trasferimento soggetti ad IVA o esenti e prescinde dall’applicazione del principio dell’alternatività dell’imposizione tra Iva ed imposta di registro” (Cass., Sez. 5, n. 16557 del 2017, Rv. 64501001; Sez. 5, n. 24545 del 4/11/2020; Sez. 5, n. 2166 del 30/01/2020).

In proposito si rilevato come il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, lett. c), nel perseguire una finalità di agevolazione delle cooperative, aveva previsto che “gli atti, documenti e registri relativi alle operazioni previste dai rispettivi statuti, per i quali sia prevista la registrazione, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, assolta una sola volta per ciascun atto registrato”. Tale disposizione si armonizzava con il principio di alternatività tra IVA, cui erano soggetti gli atti di assegnazione di alloggi ai soci di cooperative edilizie, e l’imposta di registro. Questo assetto ha subito una evidente alterazione a seguito delle modifiche apportate in materia di IVA dal D.L. n. 223 del 2006 che, art. 35, comma 8, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis ha introdotto l’esenzione dall’IVA per i trasferimenti di immobili effettuati dalle imprese costruttrici. La norma è pacificamente applicabile anche ai rapporti tra cooperative edilizie e soci (Cass., Sez. 5, n. 13941 del 24/6/2011), con la conseguenza che gli atti di assegnazione, nel vigore della previgente disposizione soggetti ad IVA, attualmente ne vanno esenti ove ricorrano i presupposti indicati al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 35, comma 8-bis. Questa Corte ha altresì precisato che il principio dell’alternatività IVA/registro postula che gli atti sottoposti, anche solo teoricamente, perché di fatto esentati, ad IVA non scontino quella proporzionale di registro. In particolare, agli atti di assegnazione di immobili in favore di soci di cooperative si applica, ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis, (conv. con L. n. 427 del 1993), l’imposta di registro in misura fissa, ancorché a seguito della modifica del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 8-bis, sia stata introdotta la generalizzata esenzione dall’IVA per tutti i trasferimenti di immobili effettuati da imprese costruttrici (cfr. Cass. n. 9003/2007; Cass. n. 24268/2015; Cass. n. 16557/2017). In tal senso si è espressa Cass., Sez. 5, n. 24268 del 2015 (in senso conforme, Cass., Sez. 5, n. 9003 del 2007), con riferimento alla registrazione di contratti di finanziamento. Nella specie si è affermato che, poiché secondo il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 5, comma 2, e art. 1, lett. b), dell’allegata tariffa, parte seconda, sono sottoposte a registrazione in caso d’uso, e scontano l’imposta in misura fissa, le scritture private non autenticate contenenti disposizioni relative ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, fra cui le “prestazioni di servizi”, nelle quali la legge sull’IVA (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 2, n. 3) comprende i prestiti in denaro, questi, ancorché siano poi esentati dall’imposta stessa dal successivo art. 10, n. 1, quando possano. considerarsi “operazioni di finanziamento”, tuttavia, essendo in astratto soggetti all’IVA, non sono soggetti all’imposta proporzionale di registro.

E’ pur vero che, nell’originario contesto normativo in cui è stata introdotta la suddetta disposizione di favore, la stessa si conformava alla generale disciplina dell’alternatività dell’imposizione tra IVA e registro, ma a seguito delle modifiche apportate al regime delle esenzioni IVA, in assenza di un esplicito intervento di modifica dell’art. 66, comma 6-bis cit., la disciplina agevolativa continua ad avere piena attuazione, a prescindere del nuovo regime IVA cui è soggetto l’atto di trasferimento dalle cooperative edilizie ai soci. Ne’ può prospettarsi una interpretazione della norma che, risolvendosi nell’applicazione dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 1986, implicherebbe una abrogazione implicita del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 6-bis. Una simile soluzione ermeneutica non appare percorribile, atteso che non sussiste alcuna radicale incompatibilità tra l’originario assetto normativo e quello scaturente dalla modifica del regime delle esenzioni IVA, essendosi semplicemente determinato un regime fiscale ancor più favorevole per gli atti compiuti dalle cooperative edilizie, senza che da ciò possa derivarne una incompatibilità assoluta tra le norme, con implicito effetto abrogativo della disciplina anteriore. Trattandosi di norme di legge primaria, aventi analogo valore, non può affermarsi una pretesa maggior valenza del principio di alternatività affermato dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 ritenuto insuscettibile di diversa modulazione, ed introdurre in via interpretativa un regime speciale differenziato per gli atti delle cooperative esenti da IVA, in via derogatoria rispetto alla previsione generale del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 66, comma 6-bis.

La Commissione tributaria regionale non si è attenuta al superiore principio sicché il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, mediante accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese processuali (comprese quelle dei gradi di merito) devono essere compensate in considerazione della circostanza che l’indirizzo sfavorevole per la parte soccombente si è affermato solo in epoca successiva alla instaurazione del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente.

Compensa le spese del presente giudizio e dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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