Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34459 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – M. –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA R.M. – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24018/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 è domiciliata.

– ricorrente –

contro

L.F., nq di ex liquidatore della Zincheria Pugliese s.r.l., M.D., N.G.A. nq di ex soci rappresentati e difesi dall’avv. Massimo Lubelli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Bari, alla via Melo n. 5 per procura speciale in calce al controricorso; domicilio in Roma, p.zza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 541/13/15, depositata il 13.3.2015.

Udita la relazione svolta all’adunanza camerale del 9.7.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina.

OSSERVA Con sentenza n. 541/13/15, depositata il 13.3.2015 non notificata, la Commissione tributaria regionale della Puglia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di Zincheria Pugliese s.r.l., estinta nel corso del giudizio e per essa nei confronti di L.F., ex socio e liquidatore, M.D., N.G. in qualità di ex soci avverso la sentenza n. 178/08/2010, della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto, previa riunione, i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso gli avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006, 2007 e 2008 emessi per il mancato adeguamento della contribuente al reddito minimo calcolato L. n. 724 del 1994, ex art. 30 per violazione della disciplina sulle società non operative.

La CTR, rilevato che l’Agenzia delle entrate aveva correttamente notificato l’atto di appello agli ex soci a seguito dell’estinzione della società in corso di causa, non ha ritenuto sussistere gli elementi in base ai quali i soci e il liquidatore possono essere ritenuti responsabili del carico tributario contestato.

L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, Resistono con controricorso, illustrato con memoria L.F., M.D., N.G..

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo l’ufficio deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 110 c.p.c. e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR aveva ritenuto erroneamente che incombesse sull’Ufficio l’onere di provare un titolo di responsabilità dei soci, ricomprendente altresì colpe tali da legittimare l’azione di rivalsa.

La censura è fondata nei limiti che si vanno a precisare.

Occorre premettere, alla luce dell’attuale indirizzo della Corte sul tema degli effetti processuali dell’estinzione della società, compiutamente esposto in precedenti pronunce (cfr., ex multis, Cass. 28/05/2014, n. 23141; 30342 del 2018) che, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (nel testo risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6), l’iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’eventuale esistenza di rapporti giuridici ancora pendenti. “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate”, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625323 – 01).

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso (Cass. S.U. 6070/2013).

L’art. 2495 c.c., comma 2, dopo aver affermato che la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione (“ferma restando l’estinzione della società”) prevede che “dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

Questa Corte (SU 619/2021 in motivazione) ha di recente affermato non essere dirimente che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Sicché l’assenza nel bilancio di liquidazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude “l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti. (conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018). “Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci”. (Cass. SU 619/2021).

Nella specie la CTR dopo avere correttamente affermato che, a seguito della estinzione della società per cancellazione dal Registro delle Imprese in data 12.5.2014, con decorrenza al 31.12.2013, legittimamente l’Ufficio aveva notificato l’atto di appello agli ex soci, ha, tuttavia, evidenziato che “l’ufficio non ha specificato gli elementi in base ai quali i soci e i liquidatori sono stati ritenuti responsabili del carico tributario contestato, dato che il bilancio finale di liquidazione approvato in data 4.12.2013 riporta una perdita di Euro5000,00 e, pertanto, non è stato eseguito alcun riparto degli utili” e che ” l’Agenzia non ha rilevato colpe tali da legittimare l’azione di rivalsa, nei limiti delle somme eventualmente distribuite in sede di approvazione del bilancio finale di liquidazione, nel caso in specie non sussistenti, salvo prova contraria non fornita”, introducendo il presupposto di un profilo di colpa non previsto dalla norma e dalla ratio della responsabilità a titolo di successione.

La CTR non ha fatto, dunque, corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte e delle norme fondanti la legittimazione e la responsabilità dei soci delle società estinte.

Diversamente deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva del liquidatore.

Nessuna persistente legittimazione può, infatti, ravvisarsi in capo al liquidatore, poiché l’art. 2495 c.c., comma 2, consente ai creditori sociali insoddisfatti di agire nei confronti del liquidatore solo “se il mancato pagamento è dipeso da questi”. Come precisato da questa Corte infatti “il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di una autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell’ente estinto” (Cass. 16362/2020; Cass. 7676/12).

Il secondo motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 deve ritenersi assorbito.

Il primo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR delta Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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