LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10660/2015 proposto da:
Ita Iniziative Turistico Alberghiere Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio 91 presso lo studio dell’avvocato Lucisano Claudio che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Equitalia Nord Spa Agente Riscossione Provincia Pavia;
– intimata –
e contro
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5398/2014 della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, depositata il 17/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.
RILEVATO
che:
nella controversia originata dall’impugnazione da parte della I.T.A. s.r.l. di cartella di pagamento portante IRES dell’anno di imposta 2006, oltre interessi e sanzioni, (iscritti a ruolo a seguito di mancata opposizione ad avviso di accertamento), la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l’appello proposto dalla Società avverso la decisione di primo grado, anch’essa sfavorevole alla contribuente.
Il Giudice di appello, in particolare, rilevava che, dalla relata di notifica, si evinceva che l’atto prodromico alla cartella era stato notificato secondo il regolare espletamento di tutte le modalità di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e). Riteneva, inoltre, che l’eccezione, relativa al mancato espletamento del disposto dell’art. 145 c.p.c. fosse inammissibile perché sollevata per la prima volta solo in appello e che, in ogni caso, la notifica dell’atto al legale rappresentante si configura come una mera facoltà per il notificante.
Avverso la sentenza la Società ha proposto ricorso su tre motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre Equitalia Nord s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
1.Con il primo motivo – rubricato violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. f), e degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente evidenzia come la notificazione dell’avviso di accertamento sia stata effettuata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., in palese violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 come espressamente indicato nella relata di notificazione. Ne consegue, secondo la prospettazione difensiva, l’evidente travisamento in cui era incorsa la C.T.R. nell’affermare che l’indicazione dell’art. 143 c.p.c. fosse frutto di un errore materiale.
1.1. La censura è inammissibile. L’argomentazione del giudice di merito non risulta idoneamente contrastata laddove sotto l’egida della violazione di legge si denunzia, invece, nell’illustrazione del mezzo, un travisamento delle prove da parte della C.T.R.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce, anche qualora si accedesse alla tesi della CTR, la violazione, comunque, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 in quanto aveva errato il Giudice di appello nell’avere ritenuto che fossero state rispettate tutte le formalità di cui alla norma citata mentre non erano state esperite le opportune ricerche dell’inesistenza nel Comune di una qualsiasi sede della Società e non si era dato atto dell’impossibilità di eseguire la notifica a mani del legale rappresentante.
2.1 La censura è fondata alla luce della giurisprudenza di questa Corte in materia (v Cass.n. 19387 del 2017 Rv. 645385 – 01, N. 24107 del 2016 Rv. 642274 – 01, N. 19958 del 2018; Cass. n. 3378 del 12/02/2020) secondo cui”La notificazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) è ritualmente eseguita solo nell’ipotesi in cui, nonostante le ricerche che il messo notificatore deve svolgere nell’ambito del Comune di domicilio fiscale, in esso non rinvenga l’effettiva abitazione o l’ufficio o l’azienda del contribuente. Solo in questi casi la notificazione è ritualmente effettuata mediante deposito dell’atto nella casa comunale e affissione dell’avviso di deposito nell’albo del Comune senza necessità di comunicazione all’interessato a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del detto Comune. (Fattispecie in tema di impugnazione di preavviso di fermo amministrativo in cui la S.C. ha confermato la decisione della C.T.R. che aveva ritenuto invalida la notifica di alcune cartelle di pagamento, in quanto eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e, cit., nonostante l’agente della riscossione fosse a conoscenza del nuovo indirizzo effettivo del contribuente, diverso dal domicilio fiscale, per avere colà precedentemente notificato altre cartelle)”.
Nel caso in specie, premessa l’illegittimità del ricorso alla procedura notificatoria di cui all’art. 143 c.p.c. per l’espresso divieto della legge speciale, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. non sussistono i presupposti per ritenere che la notificazione avvenne ritualmente, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e) perché non risulta in alcun modo il tipo di ricerche che vennero effettuate per ritenere la sussistenza di un caso di irreperibilità relativa.
3.L’accoglimento del motivo comporta l’assorbimento del terzo con cui la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 laddove la C.T.R. aveva ritenuto nuova, e come tale inammissibile, l’eccezione relativa alla mancata applicazione dell’art. 145 c.p.c..
4.Ne consegue, in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice del merito affinché provveda al riesame, adeguandosi al superiore principio, e regoli le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso, inammissibile il primo e assorbito il terzo.
Cassa nei limiti del motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
Codice Civile > Articolo 2021 - Legittimazione del possessore | Codice Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 3 - (Omissis) | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 115 - Disponibilita' delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 116 - Valutazione delle prove | Codice Procedura Civile
Codice Procedura Civile > Articolo 132 - Contenuto della sentenza | Codice Procedura Civile