LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11642/2015 R.G. proposto da:
CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI MERIDIONALI DEL COSENTINO, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Falcone, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonio Iorio, in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 287;
– ricorrente –
contro
G.L.M.;
-intimato –
nonché
EQUITALIA SUD S.P.A.
– intimata –
avverso la sentenza n. 1810/3/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 9 ottobre 2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/09/2021 dal consigliere Dott.ssa PASQUALINA A. P. CONDELLO.
RILEVATO
CHE:
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Calabria respingeva l’appello proposto dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, confermando la sentenza di primo grado resa dalla C.T.P. di Cosenza che aveva accolto il ricorso proposto da G.L.M. avverso l’avviso di pagamento avente ad oggetto la quota consortile, per l’anno 2010, riferita a beni immobili ricadenti nei comuni di Carolei e Mendicino, rientranti nel perimetro di bonifica.
2. In particolare, i giudici di appello rilevavano che la L.R. n. 11 del 2003 aveva riprodotto la normativa statale di cui al R.D. n. 215 del 1933, in buona parte ancora vigente, nella quale era previsto che l’onere della bonifica incombeva, quasi totalmente, sullo Stato, e, per la restante parte, a carico dei proprietari in proporzione ai benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica, cosicché l’obbligo – in capo ai proprietari – di contribuire a dette opere presupponeva la proprietà di un bene incluso nel perimetro consortile del cd. “comprensorio di bonifica” e l’utilitas diretta e specifica, determinante un incremento di valore del bene, in dipendenza delle opere di bonifica.
La legge ragionale, pertanto, ad avviso dei giudici regionali, aveva recepito il principio secondo il quale la qualità di “consorziati-contribuenti” da parte dei proprietari di immobili posti all’interno del comprensorio di bonifica veniva acquisita “con la iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza”, “reso pubblico con la trascrizione, ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58” (art. 17), chiarendo al successivo art. 26, comma 6, che “I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili”.
La C.T.R. affermava, inoltre, che n& caso in esame non era in contestazione l’inclusione degli immobili di proprietà del contribuente nel comprensorio di bonifica, ma piuttosto la esistenza delle opere realizzate dal consorzio e la loro idoneità a produrre concreti e diretti benefici, attuali o futuri, a favore dei predetti immobili, non avendo il consorzio, sul quale incombeva il relativo onere probatorio, dimostrato l’esistenza della obbligazione contributiva a carico dell’appellato, rinvenendosi nella documentazione prodotta “atti amministrativi generali” (in particolare, piani di classifica) che formulavano “criteri di determinazione del contributo astratti e generici”, senza che fosse possibile ricavare il necessario specifico incremento di valore dell’immobile soggetto a contributo e il diretto rapporto causale di detto incremento con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Escludeva, quindi, che il Consorzio avesse assolto all’onere sullo stesso gravante di provare l’esistenza di un vantaggio per il proprietario del bene, specificando, altresì, che il D.P. giunta Regione Calabria 12 febbraio 2010, n. 27, art. 3 invocato dalla parte appellante, doveva essere disapplicato, in presenza di una legge regionale che si richiamava espressamente, e, in buona parte, testualmente, ai principi fondamentali contenuti in una legge dello Stato.
3. Contro la suddetta decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino, con due motivi.
G.L.M. ed Equitalia Sud s.p.a. sono rimasti intimati.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo – rubricato: “Violazione e/o falsa applicazione di legge (L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consistita nell’avere la CTR disapplicato, e sostanzialmente abrogato, una norma della Regione Calabria nella parte in cui prevede che il contributo richiesto per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali è dovuto indipendentemente dal beneficio fondiario” – il Consorzio ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui i giudici di appello hanno ritenuto che dovesse essere fornita prova del beneficio, sebbene la L.R. n. 11 del 2003, art. 23 ponesse l’obbligo del pagamento a prescindere dal beneficio, in tal modo operando una sostanziale abrogazione della norma.
2. Con il secondo motivo, deducendo “la violazione e/o falsa applicazione di legge (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7,L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E in relazione all’all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) consistita nell’avere la C.T.R. disapplicato illegittimamente il D.P. Giunta Regione Calabria n. 27 del 2010, art. 3 senza che si potesse configurare neanche in astratto una ipotesi di disapplicazione e senza comunque che venisse indicata la violazione di una specifica norma di legge”, censura la decisione gravata laddove la C.T.R. ha disapplicato un atto amministrativo generale (art. 3 del D.P. Regione Calabria) senza individuare ed esplicitare eventuali profili di illegittimità.
3. Le censure, che possono essere congiuntamente scrutinate perché strettamente connesse, non sono fondate.
3.1. Nelle more della fissazione del ricorso, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, comma 1, lett. a), in vigore al tempo della notifica dell’atto impugnato, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti al conseguimento dei fini istituzionali dei consorzi, è dovuto “indipendentemente dal beneficio fondiario” invece che “in presenza del beneficio”; con la precisazione che la successiva legge reg. Calabria n. 13 del 2017 ha posto rimedio a tale vulnus per il futuro, in quanto all’art. 1 ha novellato della L.R. Calabria n. 11 del 2003, art. 23, il comma 1 statuendo, “senza più distinguere tra quota a) e quota b), che i proprietari di beni immobili agricoli ed extra-agricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’art. 24 e specificando che per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extra-agricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore”.
3.2. In tal modo, la Corte costituzionale, nel ritenere fondata la questione di legittimità proposta per contrasto della succitata disposizione di legge regionale con l’art. 119 Cost., ribadendo la natura tributaria dell’obbligazione di pagamento dei contributi consortili, ha affermato che essa non possa prescindere dalla sussistenza del beneficio derivante agli immobili compresi nel perimetro di contribuenza, beneficio consistente non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione in relazione all’art. 53 Cost..
Ha, quindi, affermato che il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall’attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l’immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica, perché, ove ciò facesse, si avrebbe, non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come tributo derivato, ma un’imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale.
3.3. Pertanto, come chiarito da questa Corte, “Se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisivo ai fini della determinazione dell’an del contributo, determinante ai fini del quantum è l’accertamento della legittimità e congruità del Piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (in tal senso, Cass., sez. 6-5, 17/10/2019, n. 26395; Cass., sez. 6-5, 3/07/2019, n. 17759; Cass., sez. 5, 11/03/2020, n. 6842; Cass., sez. 5, 7/07/2021, n. 19191).
4. Nel caso in esame, la C.T.R., con accertamento di fatto non scrutinabile in sede di legittimità, ha escluso che il Consorzio abbia assolto all’onere di dimostrare l’esistenza di un vantaggio per l’immobile di proprietà del contribuente, ritenendo, a tale fine, inadeguata e generica la documentazione versata agli atti di causa, dalla quale non era consentito evincere uno specifico incremento di valore dell’immobile da assoggettare a contributo, né un rapporto causale tra detto incremento e le opere di bonifica. Con la conseguenza che, diversamente da quanto assunto dalla parte ricorrente, non è consentito l’assoggettamento al contributo consortile, perché ciò significherebbe ancorare il tributo al solo dato spaziale dell’essere l’immobile ricompreso nel comprensorio di bonifica.
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite in assenza di attività difensiva delle parti intimate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021