LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13982/2015 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Simar Spa Società Metalli Marghera, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via di villa Sacchetti 9, presso lo studio dell’avvocato Marini Giuseppe che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tosi Loris;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
Equitalia Nord Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma L.g. Faravelli 22, presso lo studio dell’avvocato Maresca Arturo che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Schiavon Luca;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 1874/2014 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 dal consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Mauro Vitiello che ha chiesto che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, In accoglimento del ricorso, cassi con rinvio la sentenza impugnata.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 1874/24/14, depositata il 24 novembre 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) del Veneto dichiarò inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 45/13/13 della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Venezia, che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Simar – Società Metalli Marghera – S.p.A. (di seguito Simar o società) in persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la cartella di pagamento n. ***** emessa da Equitalia Nord S.p.A. su iscrizione a ruolo della complessiva somma di Euro 3.503.186,04 in relazione ai periodi d’imposta 1997, 1998 e 1999 per IRPEG, ILOR, IRAP, sanzioni ed interessi.
La CTR ritenne che lo sgravio parziale della cartella disposto dall’Ufficio il 20 giugno 2013, in ottemperanza a quanto disposto dal giudice di prima istanza, per effetto della riliquidazione degli imponibili, in ottemperanza a quanto disposto dalla CTP, avesse comportato acquiescenza tacita alla decisione impugnata, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Avverso la suddetta sentenza della CTR del Veneto l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.
La Simar resiste con controricorso e ricorso incidentale (erroneamente rubricato appello incidentale), affidato a sei motivi, il secondo dei quali sostenuto dalla proposizione di questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, per contrasto con gli artt. 3,23,24,53,76 e 97 Cost.
Equitalia Nord S.p.A. ha anch’essa depositato controricorso, regolarmente notificato alle controparti, eccependo la carenza della propria legittimazione passiva sul merito dell’iscrizione a ruolo delle somme richieste e chiedendo il rigetto del ricorso incidentale proposto dalla società avverso la sentenza impugnata.
Il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale V.M., ha reso conclusioni scritte ex art. 380 bis 1 c.p.c., chiedendo l’accoglimento del ricorso principale.
La società ha depositato nei termini memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c., con allegato documento, chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio e cessata la materia del contendere, ribadendo detta istanza con nuova memoria in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero.
CONSIDERATO
che:
1. In via preliminare va dato atto che, come documentato dalla società controricorrente, nonché ricorrente incidentale, in allegato alla memoria depositata in atti, questa Corte, con decreto n. 25739/2020, depositato il 13 novembre 2020, cui non ha fatto seguito l’istanza di fissazione d’udienza ex art. 391 c.p.c., comma 3, ha dichiarato estinto il processo recante il numero di Ruolo Generale 25828/2012, vertente tra l’Agenzia delle entrate e la Simar, avente ad oggetto il ricorso proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza della CTR del Veneto n. 101/04/11, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn. *****, per i quali è intervenuta rituale definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, come convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018.
Trattandosi degli atti riferiti alle annualità 1997, 1998 e 1999 che costituiscono il presupposto dell’iscrizione a ruolo delle somme di cui alla cartella di pagamento, la cui impugnazione da parte della società contribuente, ha dato origine al presente giudizio, viene meno anche l’interesse alla decisione sui rispettivi ricorsi principale ed incidentale, risultando anche nel presente giudizio cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata degli atti impositivi che hanno dato origine all’iscrizione a ruolo delle somme richieste con l’impugnata, da parte della società cartella di pagamento.
2. Ne consegue che anche il presente giudizio va dichiarato estinto, con contestuale declaratoria di cessazione della materia del contendere, restando precluso l’esame dei rispettivi motivi di ricorso principale ed incidentale, stante la rituale definizione agevolata, attestata anche dall’Amministrazione finanziaria, della controversia concernente gli avvisi di accertamento che costituiscono gli atti presupposto della cartella di pagamento, la cui impugnazione da parte della società ha dato origine al presente giudizio.
3. Ciò giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.
4. Non ricorrono pertanto i presupposti per il versamento, oltre che da parte della ricorrente principale Agenzia delle entrate, ammessa a prenotazione a debito delle spese, anche da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, avuto riguardo alle modalità di definizione della controversia (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
PQM
Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021