LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25120/2015 R.G., proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis:
– ricorrente –
contro
T.E. e T.L., in qualità di eredi di T.G., entrambi rappresentati e difesi dall’avv.to Domenico D’Arrigo, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv.to Paola Ramadori, via M. Prestinari n. 13;
– controricorrenti –
Avverso la sentenza n. 1064/ì64/15 della Commissione tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia (di seguito, CTR), depositata in data 17/03/2015 e non notificata;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rosita D’Angiolella nella camera di consiglio del 16 settembre 2021.
RITENUTO
che:
1. L’Agenzia entrate ricorre con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia di cui in epigrafe che, su ricorso avverso avviso di accertamento, per l’anno d’imposta 2005, per mancata dichiarazione di plusvalenza conseguita a seguito di cessione di terreno edificabile – per il quale era stata operata la rivalutazione L. 448 del 2001, ex art. 7 – ha accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado.
La CTR ha ritenuto che il valore di acquisto del terreno possa essere determinato sulla base della perizia giurata di stima (L. n. 448 del 2001 citata, ex art. 7, comma 1) senza che incida, ai fini della veridicità del valore in essa contenuto, il fatto che il valore esposto sia inferiore al prezzo di vendita dichiarato, con la conseguenza che in tal caso non è ravvisabile una plusvalenza tassabile.
2. Gli eredi del contribuente si sono costituiti con controricorso ed hanno presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge e, segnatamente, della L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 7, comma 1, e degli artt. 67 e 68 TUIR, per aver la CTR statuito che il valore determinato tramite perizia di stima rimanga, sempre e comunque, fisso, quale valore normale minimo di riferimento ai fini della tassazione anche quanto il prezzo di cessione sia stato fissato dalla parte contribuente al di sotto del valore normale minimo di riferimento e per aver ritenuto che, in questo caso, si genera una minusvalenza che preclude l’applicazione dell’imposta. Secondo l’assunto della difesa erariale la cessione del terreno ad un prezzo inferiore alla rivalutazione di cui alla perizia, comporta il disconoscimento di tale rivalutazione con conseguente determinazione della plusvalenza sulla base del costo di acquisto originario del terreno, secondo gli ordinari criteri (differenza tra il valore di acquisto originario e corrispettivo percepito).
2. Il mezzo è infondato. La questione posta è stata superata, in senso sfavorevole all’Amministrazione ricorrente, dai principi enunciati dalla sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 2321 del 31/10/2020, secondo cui “in tema di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 67, comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, l’indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base della perizia giurata a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
2.1. I principi enunciati dalla Suprema Corte, si pongono in continuità al precedente orientamento delle sezioni semplici, condiviso da questa sezione, che ha affermato, in primo luogo, che in materia di plusvalenze di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81 (ora 67), comma 1, lett. a) e b), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, la scelta del contribuente – irrevocabile anche in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile – di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e di versare l’imposta sostitutiva D.Lgs. n. 448 del 2001, ex art. 7, determina il “conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sull’imposta non affrancata, ricevendone l’amministrazione finanziaria un immediato introito fiscale” (così, in motivazione, Sez. 5, Sentenza n. 13406 del 30/06/2016, Rv. 640144-01). Inoltre, che la mancata indicazione, nell’atto di vendita dell’immobile, del valore del cespite, così come rideterminato a norma della L. n. 448 del 2001, art. 7, non costituisce condizione ostativa alla facoltà del contribuente di assumere come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data del 1 gennaio 2002 individuato sulla base di una perizia giurata, attesa, a tal proposito, l’assenza di limitazioni poste dalla legge e l’irrilevanza di quanto, invece, previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative (cfr. Sez. 6-5, Ordinanza n. 19242 del 28/09/2016, Rv. 641114-01); è stato altresì chiarito che se dal lato del contribuente l’esercizio di tale facoltà non preclude, in caso di futura cessione, la facoltà di non attenersi al valore quale indicato nella succitata perizia di stima, parimenti, dal lato del fisco, il valore indicato nella perizia, non limita i poteri di accertamento dell’Ufficio, come si evince dalla L. n. 448 del 2001, art. 7, comma 6, secondo il quale la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni “costituisce valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale” (cfr. Sez. 5, Ordinanza n. 29184 del 06/12/2017, Rv. 646520-01; Sez. 6-5, Ordinanza n. 19465 del 30/09/2016, Rv. 641238-01; Sez. 5, 28/05/ 2014, n. 11960, non massimata; Sez. 5, Sentenza n. 9109 del 06/06/2012, Rv. 62294201).
3. Tenuto conto di tali principi, la sentenza impugnata va esente dalle censure prospettate dalla Amministrazione erariale proprio in quanto, essendovi stata la rideterminazione del valore del terreno attraverso la perizia, la plusvalenza accertata e pretesa dall’Ufficio sulla base del valore storico del bene è illegittima.
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza dell’Agenzia delle entrate e si liquidano come da dispositivo.
6. Non sussistono le condizioni di legge per il versamento del doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna l’amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore degli eredi di T.G., liquidate in complessivi Euro 6.500,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V sezione civile, il 16 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021