Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34473 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26513-2019 proposto da:

VENTO DI MONTEMURRO S.r.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE ZIZZO e CHIARA SOZZI giusta procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della BASILICATA, depositata il 07/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 5/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

RILEVATO

che:

Vento di Montemurro S.r.L. propone ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Basilicata aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 525/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento e rettifica della rendita di unità immobiliare costituita da pala eolica, elevandola rispetto al valore iniziale dichiarato dalla contribuente a mezzo DOCFA;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso; la società ricorrente ha depositato memoria difensiva.

CONSIDERATO

che:

1.1. preliminarmente, va disattesa la richiesta di rinvio dell’udienza di discussione, avanzata dalla difesa della controricorrente Agenzia delle entrate con istanza depositata in cancelleria il 18.9.2021 e motivata sulla necessità per l’Avvocatura, con riguardo alle pronunce già emesse da questa Sezione della pubblica udienza dell’8.9.2021 su fattispecie analoghe alla presente controversia, “di… riferire ed inviare all’Agenzia delle Entrate le sentenze in modo da valutare le successive iniziative”;

1.2. l’indirizzo giurisprudenziale di legittimità menzionato dalla difesa erariale trova conferma in un copioso numero di pronunce già emesse da questa Sezione, indicate nel prosieguo, esattamente in termini ed emesse nel pieno contraddittorio dell’Agenzia delle entrate, né, in tale situazione, è dato riscontrare, nel panorama di legittimità, contrasto interpretativo alcuno, quantomeno con riguardo al governo nomofilattico delle fattispecie assoggettabili alla modifica normativa, anche qui applicabile ratione temporis, di cui alla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21;

2.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21), per aver la Commissione Tributaria Regionale ritenuto che le cosiddette “torri” di un aerogeneratore-anche dopo il 1 gennaio 2016 – debbano continuare a concorrere alla determinazione della rendita catastale.;

2.2. con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in violazione D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per motivazione apparente, in quanto il giudice d’appello non avrebbe affrontato le questioni, dedotte dall’appellante, circa l’attribuzione al terreno ed alle fondazioni di un valore “errato e sproporzionato” e l’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle voci riferibili a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore, con indicazione, inoltre, di importi sproporzionati;

2.3. con il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia della Commissione Tributaria Regionale in ordine alla questione della sproporzione del valore attribuito alle spese tecniche ed agli oneri finanziari, nonché dell’erronea inclusione nel calcolo della rendita catastale delle unità immobiliari costituenti il parco eolico, della voce relativa a “profitto dell’imprenditore”, oltre che della sproporzione del relativo importo;

3.1. il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono, essendosi questa Corte recentemente pronunciata sulla medesima questione, anche tra le medesime parti in causa (cfr. Cass. nn. 26500, 26497, 26495, 26493, 26486, 25793, 25792, 25791, 5460 del 2021, nn. 21460, 21461, 21462, 21286, 21287, 21288, 20726, 20727, 20728 del 2020);

3.2. la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, pone una nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, che prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo richiedendo il loro impiego nel processo produttivo;

3.3. è irrilevante la consistenza fisica della costruzione, ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, e tale conclusione è conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale;

3.4. i giudici di merito non si sono fatti dunque carico di verificare se le torri costituiscano un unicum con gli impianti interni o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonoma funzionalità, limitandosi ad un’astratta affermazione sulla solidità, stabilità e consistenza volumetrica, che tuttavia non è desunta da un accertamento in concreto bensì dalla considerazione che la struttura è ancorata al suolo e la sua realizzazione è soggetta a preventivi calcoli tecnici, e ponendo in rilievo, inoltre, la strumentalità delle torri al macchinario o impianto, il che, tuttavia, non esclude affatto la funzionalità della torre alla produzione di energia;

3.5. come già affermato da questa Corte, è infatti rimesso al giudice del merito l’accertamento se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla “funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica” e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di “componente essenziale ed attiva della macchina, che svolge una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale, al fine di consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l’energia elettrica” (cfr. Cass. n. 21462/2020, cit.), nel qual caso la torre risulterebbe esente dal carico impositivo, al pari del rotore e della navicella;

4.1. il secondo motivo, il terzo, quarto e quinto motivo sono ammissibili, stante l’analitica indicazione dei passaggi salienti delle difese già spiegate e della loro collocazione negli atti difensivi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati;

4.2. il giudice di appello ha delineato una motivazione che rinvia alla relazione di stima, ove sono stati riportati gli elementi che determinano il costo di costruzione, affermando, in particolare, quanto segue: “…infatti al predetto avviso è allegata la stima diretta nella quale sono esplicitati metodo e criteri utilizzati nonché una tabella con risultati dell’applicazione dei predetti criteri non condividendosi pertanto l’argomentazione della contribuente secondo cui l’AF avrebbe utilizzato dati comparativi indiretti non conosciuti dalla parte. Nella relazione di stima sono riportate le voci che concorrono alla determinazione del valore di ricostruzione e successivamente a quello venale il cui metodo viene definito un metodo indiretto; criteri predeterminati per legge…”;

4.3. la Commissione Tributaria Regionale ha inoltre rilevato che “l’Ufficio ha determinato il valore del lotto prendendo in considerazione il valore del diritto di superficie desunto dagli atti pubblici identificati nella relazione di stima; il costo di realizzazione a nuovo delle strutture calcolato avvalendosi dei progetti depositati presso la Regione per impianti di diversa potenza nonché del prezziario della medesima Regione consentendo una adeguata difesa della società…(e che)… si tratta comunque di atti richiamati nella potenziale conoscibilità della contribuente avendone gli estremi”;

4.4. la Commissione Tributaria Regionale ha altresì evidenziato che non vi è obbligo di allegare all’avviso gli atti pubblici accessibili al contribuente;

4.5. si tratta di una motivazione che specie in ordine al primo punto dedotto da parte ricorrente (attribuzione ai terreno di un valore sproporzionato) consente di ricostruire l’iter logico-giuridico in relazione ai fatti costitutivi (diritto di superficie e costo di realizzazione a nuovo) e alle fonti del convincimento (atti di pubblico dominio o allegati, relativi anche a impianti analoghi), né il giudice del merito deve dare conto di ogni allegazione, risultando necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4, che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti non espressamente esaminati (cfr. Cass., nn. 12652/2020, 10937/2016, 12123/2013);

4.6. neppure in relazione gli altri punti di domanda dedotti nel motivo (omessa pronuncia in merito all’erroneità del valore attribuito alle fondazioni ed erronea inclusione nel calcolo della rendita delle voci relative a spese tecniche, oneri finanziari e profitto dell’imprenditore) la motivazione è omessa, ma sia pure più sintetica e per relationem alla relazione di stima consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito;

5. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, solo il primo motivo, pertanto, è da accogliere nei termini di cui in motivazione, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, respinti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata, e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 5 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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