LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17393/2013 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato da sè medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio, in Roma, in via Flaminia, n. 71.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione n. 15, n. 02/15/13, pronunciata il 15/10/2012, depositata l’08/01/2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04 novembre 2020 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
l’avv. A.A. impugnò, innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Benevento, la cartella di pagamento, emessa all’esito di un controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, per omesso versamento dell’IRAP (e dell’IVA), per l’annualità 2006, facendo valere, per quanto adesso rileva, la mancanza del presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, consistente nell’esercizio “autonomamente organizzato” della professione legale;
il giudice di primo grado (con sentenza n. 190/07/2011) rigettò il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio dell’Agenzia (e di Equitalia Sud Spa, poi Equitalia Polis Spa, in relazione alla quale la CTR ha dichiarato, testualmente, “l’estraneità” al giudizio, per esservi controversia soltanto in punto di autonoma organizzazione), ha rigettato l’impugnazione sul rilievo che l’appellante non avesse dimostrato l’assenza del citato presupposto dell’autonoma organizzazione. Anzi, secondo la Commissione regionale, “dall’esame del quadro E della dichiarazione dei redditi ed IVA relativa al 2006 si evincono più elementi concordanti che avvalorano la sussistenza di una organizzazione, che consente allo studio professionale di funzionare anche in assenza del titolare; infatti 66.000,00 Euro di spese tra alberghi e ristoranti, l’ingente volume di affari conseguito in Euro 240.693,00, oneri diversi di gestione per Euro 67.460,00, sono tutti elementi che confliggono con la pretesa mancanza di organizzazione autonoma;” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata);
il contribuente ricorre per cassazione, con un motivo, illustrato anche con successiva memoria; l’Agenzia resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con l’unico motivo del ricorso (“1) Error in iudicando – Violazione di legge con riguardo al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. c), nonchè D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1, oltre ai principi affermati dalla Corte costituzionale con sentenza n. 156 del 2001 e (dalla) Cassazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.)”, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sussistente il presupposto dell’autonoma organizzazione (escluso dalla CTR campana, con sentenza n. 283/18/12, in altra analoga controversia, riguardante l’annualità 2005), senza avere considerato che al contribuente – il quale non si era avvalso di personale (dipendenti o soggetti esterni), nè aveva utilizzato beni strumentali di rilievo – potevano imputarsi, a titolo di spese di organizzazione, costi modesti (canoni di locazione, compenso a terzi per collaborazioni occasionali, spese accessorie, spese alberghiere e di ristorazione), onde emergeva, al fine dell’esclusione del citato presupposto normativo, la “sicura prevalenza” dell’apporto personale sui fattori esterni (personali e materiali);
1.1. il motivo è fondato;
la statuizione della C.T.R. si è discostata dal consueto orientamento di legittimità (Cass. 18/11/2016, n. 23557), al quale va data continuità, per il quale: “In tema d’IRAP, il valore assoluto dei compensi e dei costi, ed il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che, da un lato, i compensi elevati possono essere sintomo del mero valore ponderale specifico dell’attività esercitata, e, dall’altro, le spese consistenti possono derivare da costi strettamente afferenti all’aspetto personale (spese alberghiere o di rappresentanza, assicurazione per i rischi professionali o il carburante utilizzato per il veicolo strumentale), rappresentando, così, un mero elemento passivo dell’attività professionale, non funzionale allo sviluppo della produttività e non correlato all’implementazione dell’aspetto “organizzativo”.” (nello stesso senso, Cass. 10/04/2018, n. 8728, ha precisato che: “In tema di IRAP, l’elevato ammontare dei ricavi, dei compensi e delle spese, anche per beni strumentali, non integrano di per sè il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione.”);
2. da ciò discende che, accolto il motivo d’impugnazione, la sentenza è cassata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, che esaminerà la vicenda tributaria facendo applicazione del superiore principio di diritto, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021