Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34485 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21438/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

DELOITTE & TOUCHE SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Remo Dominici, dall’Avv. Angelo Contrino e dall’Avv. Francesco D’Ayala Valva, domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito in Roma, viale Parioli n. 43;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 770/19/16 depositata il 10 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che rigettava l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società DELOITTE & TOUCHE SPA.

La società resisteva con controricorso.

CONSIDERATO

che:

Nelle more del giudizio, la società contribuente, in data 28 maggio 2019, ha depositato una istanza di sospensione del processo, dichiarando di volersi avvalere della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, e documentando l’avvenuta presentazione di apposita domanda nonché il pagamento degli importi dovuti. Successivamente l’Agenzia delle entrate ha presentato istanza di estinzione del giudizio avendo la direzione regionale della Lombardia comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata e aveva provveduto al pagamento dell’intero importo dovuto.

Alla luce della documentazione prodotta, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio.

Ai sensi del D.L. 119 del 2018, art. 6, comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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