LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 898/2018 R.G. proposto da:
C.G., rappresentato e difeso dall’Avv. Nerio Zuccaccia, con domicilio eletto in Roma, via Anapo, n. 20, presso lo studio dell’Avv. Carla Rizzo;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici siti in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è ope legis domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 180/01/17, depositata il 25 maggio 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2021 dal Consigliere Maria Elena Mele.
RITENUTO
che:
C.G. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso dall’Agenzia delle entrate e relativo alla mancata registrazione della sentenza del Tribunale civile di Perugia. Tale pronuncia disponeva, ex art. 2932 c.c., il trasferimento in favore del C. della proprietà di alcuni immobili condizionatamente al pagamento del residuo del prezzo convenuto tra le parti, oltre interessi.
La CTR nel confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Perugia, affermava che l’imposta di registro era dovuta anche se al momento della registrazione gli atti dell’autorità giudiziaria sono soggetti ad impugnazione o siano impugnati, ed escludeva che la sentenza del tribunale civile potesse considerarsi sottoposta a condizione sospensiva per essere il trasferimento della proprietà subordinato al pagamento del prezzo, trattandosi di condizione meramente potestativa.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso, si lamenta la violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, comma 3, e dell’art. 27, per avere la CTR ritenuto applicabile l’imposta di registro sugli atti giudiziari anche anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, e per aver escluso che fosse sottoposta a condizione sospensiva la pronuncia ex art. 2932 c.c. che subordina il trasferimento della proprietà dei beni oggetto del contratto preliminare all’integrale pagamento del prezzo.
Preliminarmente, la Corte rileva che con istanza depositata in data 28 giugno 2021, il contribuente ricorrente, tramite il proprio difensore munito di procura speciale, ha dichiarato di voler rinunciare, come in effetti rinuncia, al ricorso avendo provveduto, previa cd. “rottamazione”, al pagamento di quanto dovuto all’Erario e depositando la nota di registrazione della sentenza oggetto del giudizio.
Tale atto è stato notificato all’Amministrazione finanziaria chiedendone l’adesione. Essa, tuttavia, non ha dato riscontro a tale richiesta.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poiché è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876, Rv. 611473-01; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782, Rv. 649019-01; Sez. L, n. 25625 del 12/11/2020, Rv. 659543-01).
Nella specie, in assenza del visto dell’Amministrazione finanziaria all’atto di rinuncia notificato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
In mancanza di richiesta dell’Amministrazione finanziaria di condanna del ricorrente alle spese del giudizio, deve esserne disposta la compensazione.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021