LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BALSAMO Milena – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22534/2017 proposto da:
D.A.F., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 66, presso lo studio dell’avvocato Tati Alessandro che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Agenzia Delle Entrate Riscossione, Comune Ardea, Regione Lazio,
– intimati –
avverso la sentenza n. 714/2017 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal consigliere Dott. TADDEI MARGHERITA.
RILEVATO
che:
1. D.A.F. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 714/1/2017 della CTR Lazio che, riformando la sentenza della CTP di Roma, n. 13224/16, ha accolto l’appello della concessionaria della riscossione Equitalia Sud, affermando la legittimità del preavviso di fermo di veicoli notificato al D.A. per il mancato pagamento delle prodromiche cartelle di pagamento, sul presupposto che i relativi crediti tributari non si erano estinti per prescrizione come eccepito dal contribuente.
La CTR ha ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione per essersi consolidato il credito esattoriale in virtù della notifica della cartella e della mancata opposizione alla stessa, assumendo la decennalità del termine di prescrizione del diritto di credito derivante dall’omesso pagamento del tributo in virtù della mancata proposizione di rituale e tempestiva opposizione.
La parte resistente non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
2. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., dell’art. 2953c.c., dell’art. 2948 c.c., nonché del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, così come modificato dal D.L. n. 2 del 1986, art. 3, convertito in L. n. 60 del 1986, e la violazione e falsa applicazione del principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 23397 del 17/11/2016.
Il contribuente lamenta la violazione di legge in cui ritiene essere incorsa l’impugnata sentenza della CTR per non aver ritenuto prescritti i crediti tributari azionati, in contrasto con la pronuncia delle S.U. e per aver affermato che qualsiasi credito tributario, a seguito della regolare notificazione della cartella esattoriale e della mancata opposizione alla stessa, rimane assoggettato ad un termine di prescrizione decennale.
3. Il ricorso è fondato La CTR, invero, ha ritenuto, diversamente dal primo Giudice, l’infondatezza della eccezione di prescrizione dei tributi sottesi alle cartelle di pagamento, relative alla tassa automibilistica 2002 e alla TARI del Comune di Ardea, relativi agli anni 2003,2004, 2005, maturata dopo che delle cartelle era stata accertata la regolare notifica, in quanto atto idoneo ad interrompere la prescrizione della pretesa tributaria, benché dopo la notifica della cartelle esattoriali non siano stati emessi atti interruttivi nel lasso di tempo utile alla prescrizione dello specifico diritto di credito.
Il principio affermato dal giudicante si pone in contrasto con la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte – n. 23397 del 17.11.2016 – che, sullo specifico argomento, ha composto il conflitto insorto nella giurisprudenza delle varie sezioni, affermando l’infondatezza della tesi secondo cui la intervenuta definitività della cartella esattoriale per mancata opposizione nei termini, comporta che qualsiasi tributo da essa riportato debba considerarsi soggetto alla prescrizione decennale.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza, ha deciso che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative.
Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella esattoriale, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Nel caso in esame è pacifico che il termine di prescrizione per il credito relativo al pagamento del bollo auto è normativamente commisurato in anni tre e per i tributi degli enti locali in anni cinque. 4.11 ricorso deve,pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata,che non si allinea ai suddetti principi va cassata; essendo comunque necessari accertamenti in fatto in merito al concreto configurarsi della prescrizione dei tribute, si rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, che si atterrà al principio su richiamato, pronunciandosi anche in merito alle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, all’udienza camerale della quinta sezione della Corte di cassazione, tenuta da remoto, il 24 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021
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