Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34495 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8668/2015 proposto da:

Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.E.,

– intimato –

avverso la sentenza n. 1500/2014 della COMM. TRIB. REG. VENETO, depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che:

con sentenza n. 1500/30/14 pubblicata il 7 ottobre 2014 la Commissione tributaria regionale del Veneto, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia n. 78/5/13, ha dichiarato dovuto il rimborso richiesto da M.E. con riferimento all’IRPEF per gli anni 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, considerando che, pur essendo intervenuta adesione con riferimento all’imposta in questione, era stato commesso un errore materiale non considerandosi che, nella definizione delle imposte da versare dalla ditta individuale del contribuente, non si era tenuto conto delle imposte già versate dai singoli titolari del reddito di impresa;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato ad un unico motivo;

che M.E. è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si lamenta violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 2, 3 e 9, nonché del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; in particolare si deduce che, con l’intervenuta adesione, la pretesa erariale diviene definitiva e, conseguentemente, non sono più ammissibili censure di merito riproposte con l’impugnazione del silenzio rifiuto verso istanze di rimborso proposte successivamente alla prestata adesione;

che il motivo di ricorso è fondato. Come ripetutamente affermato da questa Corte, la rideterminazione del reddito imponibile in sede di accertamento con adesione comporta la rinuncia a istanze di rimborso riguardanti l’annualità definita (Cass. 30 aprile 2009 n. 10086; Cass. 6 ottobre 2010 n. 20732); in particolare è stato ritenuto che l’istanza di rimborso di imposte definite con adesione, costituirebbe un’inammissibile e surrettizia forma di impugnazione dell’accertamento in questione che, in conformità alla ratio dell’istituto, deve ritenersi intangibile;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

che le spese di giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; compensate quelle di gradi di merito.

PQM

La Corte di cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado; Condanna M.E. al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 2.500,00.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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