LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24811/2016 proposto da:
Agenzia Delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.A.,
– intimata –
avverso la sentenza n. 1155/2016 della COMM. TRIB. REG. SICILIA, depositata il 24/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2021 dal consigliere Dott. MAISANO GIULIO.
RILEVATO
che:
con sentenza n. 1155/25/16 pubblicata il 24 marzo 2016 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 152/4/2011 con la quale era stato accolto il ricorso proposto da A.A. avverso gli avvisi di accertamento n. ***** con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva determinato con metodo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, il reddito della contribuente in Euro 29.603,04 per gli anni di imposta 2002 e 2003, in particolare, sulla base del possesso di un’autovettura di lusso per la quale non erano stati provati i mezzi finanziari necessari per il suo mantenimento; la CTR ha motivato la propria decisione sulla base della vetustà dell’autovettura in questione immatricolata nel 1975, cioè quindici anni prima dell’acquisto da parte dell’ A., e 27 e 28 anni prima degli anni a cui si riferiscono gli accertamenti in questione;
che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza articolato su due motivi;
che A.A. è rimasta intimata.
CONSIDERATO
che:
la ricorrente non ha provato la ricezione del ricorso notificato a mezzo posta alla controparte che non si è costituita; in particolare la ricorrente ha prodotto copia dell’accettazione dell’atto da notificare da parte delle Poste senza tuttavia produrre alcuna documentazione attestante la sua ricezione da parte della destinataria;
che dalla mancata prova della notifica del ricorso consegue la dichiarazione della sua inammissibilità;
che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;
che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis, in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
PQM
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile; Nulla sulle Spese.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021