Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.34499 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7246/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRELIOS SOCIETA’ DI GESTIONE DEL RISPARMIO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dal Prof. Avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, piazza S.S.

Apostoli, n. 66;

– controricorrente –

F.D.

– intimato –

FE.LU.PA.

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 132/2013, depositata il 3 ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 29 settembre 2021 dal Co: Marcello Fracanzani;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pepe Alessandro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

uditi l’Avv. Prof. Maurizio Leo per la contribuente e l’Avv. dello Stato Gianna Galluzzo per l’amministrazione.

CONSIDERATO

A seguito di attività ispettiva della G.d.F. e su sua sollecitazione, la sede di Milano dell’Agenzia delle entrate attribuiva d’ufficio il numero di codice fiscale a dei fondi di investimento gestiti dalla società Prelios s.r.l., assumendo trattarsi di autonomi soggetti economici, aventi natura imprenditoriale e gerenti attività occultate al fisco.

Reagiva tanto la società quanto il suo legale rappresentante anche in proprio, protestando la natura neutra dei predetti fondi, insuscettibili per legge a rivestire la qualifica di soggetti passivi autonomi ai fini dell’imposta sui redditi, giacché assolvono i loro oneri tributari secondo una disciplina propria.

Il giudice di prossimità rilevava la litispendenza di precedente analoga causa radicata presso il giudice amministrativo avverso gli atti provvedimentali a fondamento del contezioso tributario e, di conseguenza, cancellava la causa dal proprio ruolo.

Queste statuizioni erano impugnate tanto dalla società Prelios quanto dal suo legale rappresentante anche in proprio e, nelle more, interveniva sentenza di questa Corte regolatrice della giurisdizione in favore del giudice tributario, donde il giudizio continuava avanti la CTR lombarda, avendo le parti congiuntamente richiesto una statuizione nel merito, con rinuncia al rinvio della causa al primo giudice che aveva declinato la propria cognizione in favore del plesso giurisdizionale amministrativo.

Il collegio del gravame annullava gli atti amministrativi adottati dall’Agenzia delle entrate, ritenendo non soggetti autonomi (e, comunque, non operanti autonoma attività di impresa) i fondi di investimento gestiti dalla Prelios.

Avverso questa sentenza ricorre per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso la società contribuente, mero resistente rimanendo il legale rappresentante per la parte in cui ha agito in proprio.

Con distinte memorie, tanto l’Agenzia quanto la società contribuente, hanno dato atto essere intervenuto accoglimento dell’istanza di autotutela avanzata dalla parte privata, con annullamento degli atti impugnati, attestando il venir meno della materia del contendere e chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio, il patrono erariale aggiungendo la richiesta della compensazione delle spese.

CONSIDERATO

E’ prova che l’Amministrazione ha provveduto in autotutela, donde sono stati annullati gli atti impositivc;, oggetto del contendere.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere.

Spese compensate Così deciso in Roma, il 29 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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