Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34500 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13948-2020 proposto da:

A.D., elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato ASSUNTA FICO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1855/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 01/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA.

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, pubblicata il 1 ottobre 2019, con cui è stato respinto il gravame proposto da A.D., proveniente dall'*****, in Nigeria; l’impugnazione è stata resa nei confronti del povvedimento con cui il Tribunale della stessa città aveva rigettato la domanda di protezione internazionale del nominato A..

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo oppone la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e dell’art. 46 Dir. 2013/32/UE, comma 3. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia disatteso la richiesta di propria audizione personale.

Col secondo motivo sono lamentate violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,3,5,6 e 14, oltre che la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27. Viene osservato che l’esatta valutazione del rischio di subire un danno grave avrebbe dovuto indurre il giudice distrettuale a considerare il pericolo per lo stesso richiedente di rimanere coinvolto in possibili attacchi o ritorsioni da parte dei suoi persecutori e, al contempo, dell’impossibilità di beneficiare di alcuna tutela adeguata da parte dell’autorità del suo paese.

Il terzo mezzo oppone la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, l’omessa valutazione della situazione personale del richiedente e dell’emergenza sanitaria in atto nel suo paese di provenienza, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1, e l’errata valutazione della violazione dei diritti subiti dal ricorrente. Viene lamentato che la Corte di merito non si sia espressa sulla situazione sanitaria della Nigeria, limitandosi a negare l’esistenza di elementi di vulnerabilità connessi alla storia personale del richiedente e che, inoltre, sia mancato l’apprezzamento circa il fatto che lo stesso A. era stato costretto a vivere in una condizione umiliante, quasi disumana, a causa del suo grave stato di indigenza.

2. – E’ spiegato, nel ricorso, che il richiedente aveva riferito alla Commissione territoriale di aver lasciato il proprio paese a causa delle “condizioni disumane vissute nella sua famiglia”, essendosi dovuto far carico del genitore, non vedente, e dei fratelli minori.

Ora, il secondo motivo è inammissibile, giacché l’istante fa con esso riferimento a una vicenda persecutoria che appare del tutto estranea al giudizio. Va ricordato, in proposito, che, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che si fondi su una situazione di fatto diversa da quella prospettata ed accertata nel giudizio di merito (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045).

Risulta invece fondato il terzo motivo.

Il ricorrente, oltre ad aver rammentato di aver fatto presente, nel proprio atto di appello, la situazione critica legata alla diffusione della febbre emorragica, detta lassa fever, dipendente dalle scarse condizioni igieniche della popolazione, soprattutto rurale, rileva di aver precisato lo stato, gravemente degradato, in cui era vissuto prima dell’espatrio (nel ricorso, a pag. 15, si parla di “una condizione umiliante, quasi disumana”; cfr. anche pag. 2 del ricorso, ove è parola della difficilissima situazione familiare, col padre affetto da cecità, riferita alla Commissione territoriale).

La Corte di merito, con riguardo alla protezione umanitaria, si è limitata ad osservare il narrato dell’istante non evidenziava concreti ed oggettivi elementi sulla cui base poter ragionevolmente ritenere la sussistenza, in capo allo stesso, di una condizione soggettiva tale da determinare il riconoscimento dell’invocata misura: e cioè il rischio di essere immesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a determinare una significativa compromissione dei suoi diritti fondamentali e inviolabili, ovvero la compromissione della possibilità di soddisfare bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento dei livelli minimi per un’esistenza dignitosa.

Ora, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass. 15 maggio 2019, n. 13088; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990). Nel caso in esame, la Corte di appello si è limitata ad affermazioni di carattere generico, senza prendere puntualmente in esame i profili che erano stati posti a fondamento della richiesta forma di protezione.

Resta da dire del primo motivo.

La Corte di appello ha rilevato non essere necessaria l’audizione del ricorrente, il quale era stato già sentito dalla Commissione territoriale avanti alla quale erano state illustrate con chiarezza le ragioni dell’espatrio.

Nel procedimento, in grado di appello, relativo a una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale, sanzionabile a pena di nullità, nell’omessa audizione personale del richiedente, poiché l’obbligo di sentire le parti, desumibile dal rinvio operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10 (testo previgente al D.Lgs. n. 150 del 2011), non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice di valutarne la specifica rilevanza, ben potendo il giudice del gravame respingere la domanda di protezione internazionale, che risulti manifestamente infondata, sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo di causa e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa (Cass. 14 maggio 2020, n. 8931). Competerà pertanto alla stessa Corte, in sede di rinvio, valutare se, con specifico riguardo a quanto dedotto per dar ragione dell’invocato diritto alla protezione umanitaria, si renda opportuno il rinnovo dell’audizione del richiedente.

3. – La sentenza è dunque cassata, in accoglimento del solo terzo motivo, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro che, in diversa composizione, statuirà sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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