Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34501 del 16/11/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31324-2019 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio M. & L., rappresentato e difeso da se stesso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6190/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso la sentenza pronunciata in data 21.3.2019, n. 6190 dal Tribunale di Roma, che ha respinto (pur dichiarandolo inammissibile in motivazione) l’appello avverso la decisione del Giudice di pace di Roma n. 1397/2016, il quale aveva disatteso la domanda di pagamento della somma di Euro 185,50, proposta dall’avv. L.M. contro Poste Italiane s.p.a., a titolo di rimborso di imposta di registro, in relazione al procedimento di espropriazione di crediti presso terzi;

– che, infatti, l’odierno ricorrente agì esecutivamente nelle forme del pignoramento presso terzi contro la propria debitrice Poste Italiane s.p.a. e, ottenuta dal giudice dell’esecuzione una ordinanza di assegnazione del credito pignorato, assolse la relativa imposta di registro;

– che egli iniziò quindi un nuovo giudizio di cognizione dinanzi al Giudice di pace di Roma, nei confronti di Poste Italiane s.p.a., chiedendo la condanna della stessa al pagamento della somma sopra indicata, oltre al contributo unificato pagato ed alla marca da bollo, ottenendone un rigetto, con conseguente appello al tribunale;

– che resiste con controricorso l’intimata.

RITENUTO

– che i motivi del ricorso deducono (si precisa che la numerazione indicata nel ricorso sconta un numero 1, che attiene invece a considerazioni di “inquadramento generale”, non integrante un motivo):

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 339 c.p.c., essendo ammissibile dell’appello verso una sentenza relativa alla domanda di rimborso dell’imposta di registro, trattandosi di questione di rango costituzionale ed attinente i principi regolatori della materia, concernenti il riparto dell’imposta tra i vari soggetti della procedura esecutiva ed avendo l’appellante, innanzi al tribunale, chiarito le ragioni che comportavano l’ammissibilità dell’appello ex art. 339 c.p.c.;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in quanto l’obbligo di pagare l’imposta di registro incombe sul debitore, nella specie Poste Italiane s.p.a.;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 13, in quanto l’istante non avrebbe potuto utilizzare l’ordinanza di assegnazione come titolo esecutivo al fine di ripetere quanto pagato dalla debitrice;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., in quanto l’imposta di registro non è spesa, dunque non ricade in tale previsione;

5) violazione e falsa applicazione dell’art. 95 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, in quanto le spese sostenute dal creditore procedente non possono ritenersi ripetibili solo all’interno del processo di esecuzione;

6) omesso esame di fatto decisivo, mancando una motivazione laddove il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di pagamento per difetto di interesse, esponendo la tutela per il creditore pignorante;

7) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., per non aver il tribunale compensato le spese di lite;

8) violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. ed omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale liquidato la somma di Euro 500,00 a titolo di spese di lite, quando avrebbe dovuto limitarsi alla soglia minima dello scaglione, pari ad Euro 221,00;

– che la sentenza impugnata, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che l’appello fosse inammissibile, trattandosi di pronuncia del giudice di pace per cui vale il limite dell’appellabilità, e non avendo l’istante prospettato la violazione delle norme sul processo, l’inosservanza di norme costituzionali o dei principi informatori della materia; ha aggiunto che l’inammissibilità dell’appello deriva anche dalla carenza di interesse, in quanto il titolo esecutivo consente al creditore di ottenere il soddisfacimento non solo del credito per capitale, ma anche degli interessi e delle spese necessarie alla sua attuazione; infine, il tribunale ha svolto ulteriori considerazioni nel merito;

– che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, per violazione dell’art. 366 c.p.c.;

– che il ricorrente assume l’errore del giudice di appello, per non avere individuato una fattispecie di appellabilità nella decisione di primo grado, senza tuttavia riportare in modo autosufficiente né il contenuto della motivazione del giudice di primo grado, né le proprie deduzioni nel giudizio di secondo grado, dalle quali possa desumersi che l’appello fosse ammissibile;

– che, invero, va richiamato il condivisibile principio, enunciato con riguardo al ricorso per cassazione, ma estensibile alla nuova articolazione delle disposizioni in esame, secondo cui, quando si impugni la sentenza di equità del giudice di pace con cui si denunci la violazione di un principio informatore della materia – e, del pari, di una norma sul procedimento o di una norma di rango costituzionale o Eurounitario – l’impugnante ha l’onere di indicare con chiarezza e specificamente quale sia il principio o la norma che si assumano violati e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale principio (cfr. Cass. 11 gennaio 2005, n. 382): invero, lo stesso livello di specificità deve contenere il ricorso per cassazione, al fine di delibare la censura proposta e valutare l’eventuale errata conclusione del giudice di appello;

– che, dunque, la censura è inammissibile, non rispettando essa la prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, dal momento che il ricorrente ha omesso di indicare quale fosse lo specifico contenuto dell’atto di appello con riferimento alla denunciata violazione dei principi regolatori della materia;

– che si è già condivisibilmente osservato come l’esigenza di rispetto dell’onere processuale di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, è tanto più avvertita, in quanto l’appello avverso le sentenze del giudice di pace per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., qualora non indichi il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con esso in contrasto (Cass. 11 febbraio 2014, n. 3005; 10 gennaio 2007, n. 284), e, nella decisione impugnata si afferma che il motivo di appello non riguardava alcun principio di rilevanza costituzionale, né risultava la denuncia dell’inosservanza di norme procedimentali;

– che, in mancanza, il motivo è inammissibile, neppure in questa sede il ricorrente prospettando una questione di tal fatta, non essendo a ciò sufficiente il richiamo alle norme costituzionali sulle imposte, del tutto generico, né conferente con l’azione del presente processo, volta all’esercizio di un diritto di regresso tra condebitori solidali per legge;

– che, al riguardo vanno altresì richiamati i precedenti conformi di questa Corte (cfr. Cass. 17 novembre 2020, n. 26066; Cass. 3 giugno 2020, n. 10420; Cass. 19 febbraio 2020, n. 4243; Cass. 19 settembre 2019, n. 23407);

– che, nel caso di specie, il tribunale ha, per contro, evidenziato che le pretese violazioni dei principi regolatori della materia non sono state “neppure dedotte dall’appellante se non in termini del tutto evanescenti”;

– che i motivi dal secondo al sesto sono inammissibili, in quanto -non essendo stata impugnata la prima declaratoria di inammissibilità -le altre argomentazioni spese dal giudice del merito risultano meramente ad abundantiam, quando, ormai, il medesimo si era spogliato del potere decisorio;

– che, invero, allorché il giudice, dopo avere operato una pronuncia definitoria della lite innanzi a sé, abbia, poi, erroneamente pronunciato anche su tutte o alcune delle questioni di merito, si tratta, in tale seconda parte, di una motivazione ad abundantiam resa da un giudice che ha esaurito la propria potestas iudicandi con l’emissione della prima pronuncia, definitiva della causa dinanzi a sé, onde ogni diversa statuizione non ha né l’effetto del giudicato, né è passibile di impugnazione, né genera tale onere, né esprime un principio di diritto massimabile, in quanto integra un obiter e non una ratio deddendi: in tali casi, dunque, il motivo è inammissibile, per essere esso rivolto avverso una parte della motivazione che è priva di effetti giuridici;

– che, infatti, qualora il giudice, che abbia definito il giudizio sotto un profilo di rito, così spogliandosi della potestas iudicandi sul merito, proceda poi comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (si veda, per tutte, Cass., sez. un., 20 febbraio 2007, n. 3840; e, nello stesso senso, e multis, Cass. 17 gennaio 2019, n. 1093; 17 ottobre 2019, n. 26296; 26 gennaio 2018, n. 2037; 27 dicembre 2017, n. 30951, in motivazione; 20 agosto 2015, n. 17004; 19 dicembre 2014, n. 27049; 22 ottobre 2014, n. 22380; sez. un., 30 ottobre 2013, n. 24469; sez. un., 28 novembre 2012, n. 21110; Cass. 27 settembre 2011, n. 19754);

– che da ciò deriva che ogni considerazione di merito, svolta dalla sentenza ora impugnata, è ultronea, e ciò indipendentemente dalla scelta, operata dalla corte del merito, di svolgerla ugualmente, pur quanto il suo potere decisorio era stato ormai consumato, a maggiore sostegno della propria decisione;

– che il settimo e l’ottavo motivo sono inammissibili, in quanto, pur sotto l’egida del vizio di violazione di legge (l’art. 92 c.p.c.), mirano a censurare in fatto una decisione discrezionale rimessa al giudice, che non ha violato le tariffe, per espressa ammissione del ricorrente, ma ha operato nell’ambito di esse e non ha proceduto ad alcuna compensazione delle spese processuali: posto che, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne (cfr. Cass. 26 aprile 2019, n. 11329), o, del pari, di non disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione;

– che inoltre, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 24502/2017), e, nella specie, l’odierno ricorrente è rimasto totalmente soccombente;

– che le spese seguono la soccombenza;

– che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, peraltro con molteplici profili di inammissibilità, in relazione a domanda giudiziale avente ad oggetto somma di denaro dall’ammontare estremamente esiguo, e, soprattutto, sulla base di motivi contrari a plurime pronunce, onde si evidenzia una condotta di colposo abuso del processo integrante la responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3: in relazione a tale condotta, il ricorrente va pertanto condannato al pagamento dell’ulteriore somma, equitativamente determinata (cfr., in termini, per le medesime questioni, Cass. 19 settembre 2019, n. 23407).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 300,00, oltre ad Euro, 100,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge; nonché al pagamento, in favore del controricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di lite temeraria, liquidato in Euro 300,00.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

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