LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15534-2020 proposto da:
B.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI,30, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELE ROMITI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 2974/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 27/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che è proposto ricorso avverso il decreto del 27 aprile 2020, con il quale il Tribunale di Bologna ha respinto l’opposizione al diniego, da parte della competente Commissione territoriale, della domanda di protezione internazionale o umanitaria;
– che non spiega difese l’amministrazione intimata, la quale si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale discussione della causa, senza formulare deduzioni.
CONSIDERATO
– che i motivi deducono:
1) violazione degli artt. 1 Conv. Ginevra 30.7.1951, nonché varie norme in tema di D.Lgs. n. 251 del 2007, per non avere il tribunale, che pur ha concesso la protezione umanitaria, provveduto a ritenere fondate anche le richieste di rifugio e di protezione sussidiaria;
2) violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c. e dell’art. 118 c.p.c., esponendo il decreto impugnato una motivazione inesistente e contraddittoria, perché ha concesso solo la forma minore di protezione;
3) violazione o falsa applicazione dell’art. 47 Carta diritti fondamentali UE, 6 e 13Cedu, oltre che del D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, per non avere il giudice ritenuto credibile il racconto del richiedente e non avere offerto operazione istruttoria;
– che il tribunale ha ritenuto credibile il richiedente solo quanto ad etnia e provenienza, ma non quanto al resto, in particolare alle circostanza relative al pericolo addotto a fondamento della domanda: ciò, dopo avere accuratamente esaminato il suo racconto, definito generico, infarcito di contraddizioni, incoerente, difettoso di qualsiasi elemento di dettaglio; che, quanto al rifugio ed alla protezione sussidiaria, pertanto, non ne sussistono i presupposti, sulla base di un ampissimo esame delle fonti sulla situazione nel paese di provenienza; che, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente è invece meritevole della stessa, in ragione della situazione particolare degli appartenenti alla etnia curda in Iran;
– che i motivi, vertendo – sotto vari profili – sulla medesima questione della ritenuta solo parziale credibilità del richiedente, che ha condotto ad accogliere solo la richiesta di protezione umanitaria, vanno trattati congiuntamente e sono inammissibili;
– che, invero, essi pretendono di ripetere l’ampio giudizio sul fatto e sulla credibilità complessiva del richiedente, operato dal tribunale in sede di giudizio di merito, e qui non ripetibile;
– che le doglianze del ricorrente consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti al Tribunale in relazione a una situazione di minaccia alla quale egli sarebbe sottoposto nel suo paese di origine; ed egli sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non credibile – per taluni profili – la narrazione del richiedente e non avrebbe operato i necessari accertamenti in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria: tuttavia, tali motivi i) non sono riconducibili ad una censura di violazione di legge, dal momento che non mettono in alcun modo in discussione il significato e la portata applicativa della disposizione richiamata in rubrica, ma si limitano a censurare la concreta applicazione che di esse il giudice di merito ha fatto, sulla base del materiale istruttorio giudicato rilevante, per i fini del rigetto della domanda proposta; ii) non sono neppure riconducibili ad una censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, giacché omette totalmente di individuare un qualche fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato; ò
– che il giudice del merito – con argomentazione approfondita, la quale fa perno su profili cronologici e contraddittorietà del racconto -ha ritenuto il racconto solo parzialmente verosimile: e, al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole foro per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni su icientemente specifiche e circostanziate” (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27503) e “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio o lciOSO circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; e v. Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340, fra le molte): ed il giudice del merito ha esaminato le dichiarazioni del richiedente, con proprio accertamento insindacabile in fatto, ed ha motivato largamente le ragioni per cui esse sono solo in parte attendibili ed affidabili;
– che, inoltre, a fronte dei generici rilievi del richiedente, il Tribunale ha correttamente applicato il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di protezione internazionale, il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, nell’imporre al richiedente di presentare tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, costituisce un aspetto del più generale dovere di collaborazione istruttoria a cui lo stesso è tenuto, ma non fissa una regola di giudizio, sicché la scelta degli elementi probatori e la valutazione di essi, ai sensi del successivo comma 3, lett. b), rientrano nella sfera di discrezionalità del giudice di merito, il quale non è obbligato a confutare dettagliatamente le singole argomentazioni svolte dalle parti su ciascuna delle risultanze probatorie, né a compiere l’analitica valutazione di ciascun documento prodotto, ma deve soltanto fornire, mediante un apprezzamento globale della congerie istruttoria raccolta, un’esauriente e convincente motivazione sulla base degli elementi ritenuti più attendibili e pertinenti (ex plurimis, Sez. I, ord. n. 21881 del 30 agosto 2019; Sez. I, ord. n. 15794 del 12 giugno 2019);
– che, dunque, il ricorrente a null’altro mira che a riprodurre il giudizio sul fatto;
– che, in definitiva, sotto il velo della denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, il ricorrente ha in realtà inteso rimettere inammissibilmente in discussione l’accertamento di merito svolto dal Tribunale;
– che non occorre provvedere sulle spese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021