Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.34508 del 16/11/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19326 – 2020 R.G. proposto da:

D.P.M., – c.f. ***** – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale a margine del ricorso per regolamento di competenza dall’avvocato Costantino Tindaro Scaffidi Lallaro ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Carlo Mirabello, n. 6, presso lo studio dell’avvocato Graziella Russo;

– ricorrente –

contro

S.A., – c.f. ***** – S.M., – c.f.

*****;

– intimati –

avverso l’ordinanza del 18.6.2020 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;

udita la relazione all’udienza in camera di consiglio dell’1 luglio 2021 del consigliere Dott. Luigi Abete;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha chiesto accogliersi il ricorso e dichiararsi la competenza per materia della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 27.2.2019 D.P.M. adiva la sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Premetteva che svolgeva attività di allevamento di bestiame unitamente al marito ed ai figli ed a tale scopo fruiva di ampie zone di terreno – entro le quali il bestiame aveva sempre pascolato liberamente – in contrada Santa Maria del Comune di Montalbano Elicona, talune di proprietà sua o di suo marito, talune ad ella concesse in affitto.

Premetteva altresì che tra le porzioni condotte in affitto erano ricomprese quelle, detenute sin dal 2002 per il canone annuo di Euro 2.500,00, di proprietà di Alessandro S. e Maria S..

Indi esponeva che i S. avevano, da un canto, nel 2018 rifiutato i vaglia postali che aveva ad essi rimesso ai fini del pagamento del fitto per gli anni 2017 e 2018; avevano, d’altro canto, nel febbraio del 2019 iniziato a recintare le porzioni di terreno di loro proprietà, così da precludere agli armenti l’ingresso nel loro fondo.

Chiedeva farsi ordine ad Alessandro e a Maria S. di astenersi dal portare a compimento la chiusura del loro fondo e di provvedere alla eliminazione dei tratti di recinzione già realizzati atti ad ostacolare il pascolo.

2. Si costituivano Alessandro S. e Maria S..

2 Deducevano, tra l’altro, che il rapporto intercorrente con D.P.M. traeva titolo da un contratto di “pascipascolo”, ovvero di vendita di erbe di natura stagionale e di durata inferiore ad un anno.

Eccepivano, di conseguenza, in via pregiudiziale l’incompetenza dell’adita sezione specializzata agraria.

3. Con ordinanza del 18.6.2020 il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto si dichiarava competente a conoscere dalla controversia in via ordinaria e non già per il tramite della propria sezione specializzata agraria, di cui dichiarava l’incompetenza ratione materiae.

Reputava il tribunale che nella specie, alla stregua delle allegazioni delle parti, si ravvisavano gli estremi non già di un contratto di affitto di fondo pascolativo bensì di un contratto di “pascipascolo”.

Reputava in particolare che il rapporto tra le parti intercorrente aveva ad oggetto l’acquisizione delle erbe prodotte dal fondo dei resistenti e non già la gestione produttiva, ai fini della produzione dell’erba, del fondo di proprietà dei medesimi S..

4. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza D.P.M.; ha chiesto sulla scorta di un unico motivo dichiararsi la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ogni conseguente provvedimento.

S.A. e M. non hanno svolto difese.

5. Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.

6. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 11 e della L. n. 203 del 1982, art. 56.

Deduce che in virtù del disposto della L. n. 203 del 1982, art. 56 sono soggette alla competenza per materia delle sezioni specializzate agrarie anche le controversie che traggono titolo da contratti di vendita di erbe di durata annuale o ultrannuale e che afferiscono a fondi destinati a pascolo permanente e non soggetto a rotazione agraria.

Deduce che le circostanze da ella prospettate nel ricorso introduttivo e nei verbali di causa danno conto della durata ultrannuale del rapporto e della destinazione a pascolo permanente del fondo dei S.; che dunque la prospettazione di siffatte circostanze è di per sé sufficiente, nonostante la contestazione di parte avversa, a fondare la competenza della sezione specializzata agraria.

7. Il ricorso per regolamento di competenza è fondato e meritevole di accoglimento alla stregua delle argomentazioni che seguono.

8. Si impone il seguente duplice preliminare rilievo.

In primo luogo, la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (cfr. Cass. (ord.) 21.5.2015, n. 10508; Cass. (ord.) 26.7.2010, n. 17502).

In secondo luogo, appartiene alla competenza della sezione specializzata agraria non soltanto la cognizione delle controversie che hanno come oggetto esclusivo ed immediato l’applicazione ovvero l’esclusione di proroghe a rapporti dei quali sia pacifica o già accertata la natura agraria, ma anche di quelle controversie che presuppongono l’accertamento delle caratteristiche, della validità e della stessa esistenza del rapporto da qualificare, onde stabilire se esso sia compreso o meno fra le fattispecie cui è applicabile la disciplina vincolistica (e’ il caso di cui al presente ricorso per regolamento di competenza) (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2018, n. 19331; Cass. 3.4.2009, n. 8155).

9. Su tale scorta si rappresenta che la controversia avente ad oggetto le obbligazioni derivanti da un contratto di vendita di erbe per il pascolo di durata superiore ad un anno deve ritenersi devoluta alla competenza della sezione specializzata agraria, ai sensi della L. n. 203 del 1982, art. 56 (cfr. Cass. (ord.) 2.8.2004, n. 14792).

Del resto, questa Corte spiega ulteriormente che il contratto di vendita di erbe non è equiparabile all’affitto di fondo pascolativo e resta sottratto quindi alla disciplina della L. 3 maggio 1982, n. 203, come disposto dall’art. 56 della stessa, quando, oltre ad avere (secondo la convenzione stipulata fra le parti ed a prescindere dal diverso andamento assunto in concreto dal rapporto per effetto di unilaterali iniziative di una di esse in violazione dei patti contrattuali) durata infrannale e contenuto limitato alla semplice raccolta dell’erba, si riferisca a terreni effettivamente assoggettati a rotazione agraria (cfr. Cass. 19.3.1997, n. 2422).

10. In questi termini, alla stregua delle sole prospettazioni operate da D.P.M. nell’iniziale ricorso ex art. 700 c.p.c. e nei verbali di causa e nonostante la contestazione ex adverso di siffatte prospettazioni, ossia alla stregua della dedotta durata ultrannuale del rapporto e della destinazione a pascolo permanente del fondo dei S., senz’altro si configura – per ciò solo – la competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a conoscere della controversia de qua.

11. Il buon esito del ricorso per regolamento di competenza importa la cassazione dell’ordinanza impugnata e contestualmente la declaratoria della competenza della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto a conoscere della controversia de qua, sezione specializzata dinanzi alla quale le parti vanno rimesse nel termine di legge anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio.

12. Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis del medesimo D.P.R..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza del 18.6.2020 della sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e dichiara la competenza della medesima sezione specializzata agraria del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dinanzi alla quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472