LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18042-2019 proposto da:
G.C., quale difensore di se stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 13 maggio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie del ricorrente.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Tribunale di Catania con ordinanza del 13 maggio 2019 ha rigettato l’opposizione proposta dall’avv. G.C. avverso il provvedimento con il quale era stata dichiarata improcedibile l’istanza di liquidazione dei compensi dovuti dall’erario per l’attività svolta dall’opponente in favore dell’assistito, ammesso al beneficio al patrocinio a spese dello Stato (nella specie una curatela fallimentare).
A tal fine si riteneva che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, come modificato dalla L. n. 2058 del 2015, art. 1, comma 783, il decreto di pagamento deve essere emesso contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, il che imponeva di ritenere che una volta concluso il procedimento in cui il ministero difensivo risulta prestato, il magistrato non ha più il potere di liquidare i compensi per le istanze presentate in data successiva.
Avverso tale ordinanza propone G.C. sulla base di un unico motivo, illustrato da memorie.
Il Ministero della Giustizia non ha svolto difese in questa fase. Con il motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 bis, con motivazione omessa o apparente; violazione dei principi di economia processuale e del giusto processo e violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 5, lett. d).
Si deduce che la novella della apportata L. n. 208 del 2015, art. 83, non può essere intesa come volta ad introdurre una preclusione al potere di liquidazione dei compensi maturati a favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato una volta che la causa cui si riferisce la pretesa, sia stata decisa.
La soluzione alla quale è pervenuto il giudice di merito è avversata dalla stessa interpretazione che è stata offerta della norma da parte del Ministero della Giustizia e contravviene ad elementari principi di economia processuale, senza anche tenere conto che il D.M. n. 55 del 2014, include nella fase decisionale anche attività successiva alla emanazione della decisione da parte del giudice, quali quelle relative al rilascio di copie esecutive ovvero alla registrazione della sentenza.
Inoltre, si ripropongono i motivi di opposizione formulati in sede di merito, al fine di evidenziare come la motivazione del giudice di merito sia del tutto apparente.
Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale deciso l’opposizione in difformità dalla giurisprudenza di questa Corte che ha invece affermato che (Cass. n. 22448/2019) in tema di patrocinio a spese dello Stato, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3-bis, non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo aver pronunciato definitivamente sul merito, avendo tale norma la finalità, in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio (conf. Cass. n. 2211/2020).
L’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Catania, in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021